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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in
relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni
iniziali, comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici
radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione
convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza
di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
Viste le suddette retribuzioni accertate per
gli anni dal 1997 al 2000;
Visto che tali retribuzioni sono variate, per
effetto del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della
dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,06
per cento dal 1997 al 2000;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999
concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL in favore
dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi
X e delle sostanze radioattive per l'anno 1998;
Visto l'art. 11 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha
stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle
rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore
al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto
ministeriale 6 ottobre 2003 concernente la rivalutazione delle rendite in
favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei
raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2003;
Vista la
delibera del presidente-commissario straordinario dell'INAIL del 27 luglio
2004, n. 503;
Vista la necessita' di provvedere alla determinazione della
misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base
della liquidazione delle rendite con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi
dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista, altresi', la
necessita' di provvedere alla rideterminazione delle medesime retribuzioni
annue gia' stabilite per gli anni 2002 e 2003 applicando gli indici ISTAT
alla nuova retribuzione del 2001;
Vista la variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno
2003 rispetto all'anno 2002, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,5 per cento;
Considerato che per l'anno 2004 non si e' verificata la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma
1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1
Le
retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a
favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di
raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le
seguenti:
dal 1° gennaio 2001, euro 41.011,70;
dal 1° luglio 2002, euro
42.119,02;
dal 1° luglio 2003, euro 43.129,88;
dal 1° luglio 2004, euro
44.208,13.
Art. 2
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, la retribuzione pari ad euro 41.011,70 al 1°
gennaio 2001, riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio
2000, mentre gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2002 in poi,
dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20,
commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2005
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2005
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 55
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