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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/2/2003) |
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Visto l'art. 5 della legge
10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle
rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle
variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali,
comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi
ospedalieri; Decreta: Art. 1 La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in euro 38.493,34 con effetto dal 1 luglio 2002. Art. 2 A norma dell'art. 11 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come
sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera'
la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata
dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo art. 20. Roma, 18 dicembre 2002 Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Registrato alla Corte dei
conti il 27 gennaio 2003 |
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