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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/2/2003) |
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Visto
l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di
radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali,
comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di
radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche; Decreta: Art. 1 La
retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione
delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica
autonomi e' fissata nelle seguenti misure: Art. 2 A norma dell'art.
11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi
annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in
cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto
alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai
sensi del medesimo art. 20. Roma, 18 dicembre 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003 |
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