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SENATO DELLA REPUBBLICA
Deliberazione 17 novembre 2004
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale
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(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24/11/2004)

 
Art. 1

1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata "Commissione", che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonche' sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 2

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

Art. 3

1. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. 2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione. 3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 5

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato. 2. La Commissione puo' altresi' avvalersi di collaborazioni specializzate.

Art. 6

1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 7

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 8

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2004

Il Presidente: Pera LAVORI PREPARATORI (Documento XXII, n. 27): Presentato dai senatori Forcieri, Boco, Chiusoli, Crema, Giovanelli, Iovene, Longhi, Pedrini, Piatti, Ripamonti, Vicini e Di Siena il 20 luglio 2004. Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 26 luglio 2004, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 2004, congiuntamente alla petizione n. 838.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2004 (Doc. XXII, n. 27-A - relatore senatore Bonatesta).
Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2004.

SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2005.
Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale».

(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/2005)

 
Art. 1

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, di cui all'art. 2 della deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, e' prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.

Roma, 20 dicembre 2005

Il presidente: Pera

       

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