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Art. 1
1. E' istituita, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata
"Commissione", che indaghi sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle
missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonche' sulle
condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio
impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.
Art. 2
1. La Commissione
conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e
presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze
delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte
di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali
vigenti in materia.
Art. 3
1. La Commissione
e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del
Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i
Gruppi parlamentari. 2. Il Presidente del Senato provvede altresi'
alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1
e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni
dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 4. La
Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due
Segretari.
Art. 4
1. La Commissione
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli
stessi limiti dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione puo'
acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o
inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri
organismi inquirenti.
Art. 5
1. Per
l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal
Presidente del Senato. 2. La Commissione puo' altresi' avvalersi
di collaborazioni specializzate.
Art. 6
1. L'attivita' ed
il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima
dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la
modifica delle norme regolamentari.
Art. 7
1. La Commissione
delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono
essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere
pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2. Al di
fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione,
i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra
persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che
concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque
conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda
gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
Art. 8
1. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica.
Roma, 17 novembre
2004
Il Presidente: Pera
LAVORI PREPARATORI (Documento XXII, n. 27): Presentato dai
senatori Forcieri, Boco, Chiusoli, Crema, Giovanelli, Iovene,
Longhi, Pedrini, Piatti, Ripamonti, Vicini e Di Siena il 20 luglio
2004. Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede
referente, il 26 luglio 2004, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª e
12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute del 28
luglio e del 15 settembre 2004, congiuntamente alla petizione n.
838.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2004
(Doc. XXII, n. 27-A - relatore senatore Bonatesta).
Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana
del 17 novembre 2004.
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