Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2005:
“Rivalutazione dal 1°gennaio 2001 delle rendite in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003, e
2004." (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005) 1.
PREMESSA
Sulla base del decreto
ministeriale citato nel Quadro Normativo, è stata approvata2
la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale da applicare a decorrere dal 1°gennaio
2001.
LIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
RENDITA PER
INABILITÀ PERMANENTE
Per i medici esposti a
radiazioni ionizzanti l’Istituto deve procedere, con decorrenza 1°
luglio 2004, alla riliquidazione delle rendite e delle altre
prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall’ISTAT nella
misura del 2,5 per cento.
Oltre alla predetta
operazione occorre, altresì, procedere alla rideterminazione delle
retribuzioni convenzionali precedentemente stabilite a partire dal 1°
gennaio 2001. Ciò in quanto nel corso del secondo semestre del 2003
si è completato l’iter di acquisizione dei dati economico
retributivi necessari all’accertamento della misura della variazione
percentuale stabilita3
.
Conseguentemente,
accertato che la retribuzione dei medici radiologi ospedalieri nel
periodo intercorrente tra gli anni 1997 e 2000 è aumentata del 14,06
per cento, la nuova retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal
1/1/2001, è pari ad Euro 41.011,70, cioè aumentata
del 14,06 per cento rispetto a quella presa a base per l’ultima
rivalutazione riferita al 1/1/1998 (35.956,25 x 1,1406).
La nuova retribuzione
riassorbe l’incremento ISTAT applicato dall’1/7/20004
.
Le retribuzioni annue
da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei
medici colpiti da malattie e da lesioni casusate dall'azione di raggi
X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le
seguenti:
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Decorrenza 1°
gennaio 2001
|
Euro 41.011,70
|
|
Decorrenza 1°
luglio 2002
|
Euro 42.119,02
|
|
Decorrenza 1°
luglio 2003
|
Euro 43.129,88
|
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Decorrenza 1°
luglio 2004
|
Euro 44.208,13
|
ASSEGNO UNA
TANTUM IN CASO DI MORTE
Calcolo
dell’assegno per i medici radiologi 5
L'importo dell'assegno
una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1630,73
ed è rapportato alla retribuzione di Euro 44.208,13
secondo le seguenti percentuali:
·
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli
aventi i requisiti;
· un quarto nel caso di sopravvivenza del solo
coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
· un sesto negli altri casi.
RILIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
Alle operazioni di
riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha
provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi
Informativi e Telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri.
RENDITE PER
INABILITÀ PERMANENTE
La retribuzione di euro
44.208,13 si applica:
·
in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
ed ai superstiti a decorrere dal 1° gennaio 2001
· in sede di rivalutazione delle rendite in corso di
godimento a tale data.
INDIRIZZI
OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE
Il pagamento dei
conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite avverrà con il
rateo di giugno 2005.
Le Unità territoriali
seguiranno gli indirizzi operativi già comunicati con la Circolare
Inail n. 17 del 22 marzo 2005.
COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
Da parte della
Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni è
in corso l’invio agli interessati dei moduli 170/I mecc. e 171/I
mecc. concernenti il provvedimento di riliquidazione delle rendite,
con l'indicazione del relativo conguaglio.
Tali moduli riportano
su apposito prospetto la situazione delle "quote
integrative" e delle "rendite a superstiti" come
risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni,
il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati
anagrafici aggiornati inviando entro 15 giorni dalla data di
ricevimento, debitamente compilata, la dichiarazione stampata
sul retro.
Le Sedi, al ricevimento
delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed
aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
Allegati: 1
____________________________
1.Allegato
1.
2.Delibera del Commissario straordinario n.503
/2004.
3.Legge n. 41/1986, art. 20 commi 4 e 5.
4.Decreto legislativo n. 38/2000, art. 11.
5.Testo Unico, artt. 85 e 223; Legge n. 251 del 10
maggio 1982, artt. 7 e 8.
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IL DIRETTORE
GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
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