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INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Circolare n. 27 del 23 maggio 2005
OGGETTO: Prestazioni economiche per malattie professionali: medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Riliquidazione per gli anni 2002, 2003 e 2004.

  
Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.
Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235”.

  • Legge n. 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

  • Circolare n. 41 dell’11 luglio 1985: “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.

  • Legge n. 41 del 28 febbraio 1986: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1986)".

  • Circolare n. 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.

  • Circolare n. 17 del 22 marzo 2005: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale:settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2004.

  • Delibera del Commissario straordinario n. 503 del 27 luglio 2004: “Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X decorrenza 1°gennaio 2001. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002,2003, 2004".

  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2005: “Rivalutazione dal 1°gennaio 2001 delle rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003, e 2004." (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005) 1.

    PREMESSA

    Sulla base del decreto ministeriale citato nel Quadro Normativo, è stata approvata2 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale da applicare a decorrere dal 1°gennaio 2001.

    LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

    RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

    Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti l’Istituto deve procedere, con decorrenza 1° luglio 2004, alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall’ISTAT nella misura del 2,5 per cento.

    Oltre alla predetta operazione occorre, altresì, procedere alla rideterminazione delle retribuzioni convenzionali precedentemente stabilite a partire dal 1° gennaio 2001. Ciò in quanto nel corso del secondo semestre del 2003 si è completato l’iter di acquisizione dei dati economico retributivi necessari all’accertamento della misura della variazione percentuale stabilita3 .

    Conseguentemente, accertato che la retribuzione dei medici radiologi ospedalieri nel periodo intercorrente tra gli anni 1997 e 2000 è aumentata del 14,06 per cento, la nuova retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal 1/1/2001, è pari ad Euro 41.011,70, cioè aumentata del 14,06 per cento rispetto a quella presa a base per l’ultima rivalutazione riferita al 1/1/1998 (35.956,25 x 1,1406).

    La nuova retribuzione riassorbe l’incremento ISTAT applicato dall’1/7/20004 .

    Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni casusate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:

    Decorrenza 1° gennaio 2001

    Euro 41.011,70

    Decorrenza 1° luglio 2002

    Euro 42.119,02

    Decorrenza 1° luglio 2003

    Euro 43.129,88

    Decorrenza 1° luglio 2004

    Euro 44.208,13

    ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

    Calcolo dell’assegno per i medici radiologi 5

    L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1630,73 ed è rapportato alla retribuzione di Euro 44.208,13 secondo le seguenti percentuali:

    · un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
    · un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
    · un sesto negli altri casi.

    RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

    Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri.

    RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

    La retribuzione di euro 44.208,13 si applica:

    · in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti a decorrere dal 1° gennaio 2001
    · in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data.

    INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

    Il pagamento dei conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite avverrà con il rateo di giugno 2005.

    Le Unità territoriali seguiranno gli indirizzi operativi già comunicati con la Circolare Inail n. 17 del 22 marzo 2005.

    COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

    Da parte della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni è in corso l’invio agli interessati dei moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. concernenti il provvedimento di riliquidazione delle rendite, con l'indicazione del relativo conguaglio.

    Tali moduli riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

    In caso di variazioni, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati inviando entro 15 giorni dalla data di ricevimento, debitamente compilata, la dichiarazione stampata sul retro.

    Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

    Allegati: 1
    ____________________________
    1.Allegato 1.
    2.Delibera del Commissario straordinario n.503 /2004.
    3.Legge n. 41/1986, art. 20 commi 4 e 5.
    4.Decreto legislativo n. 38/2000, art. 11.
    5.Testo Unico, artt. 85 e 223; Legge n. 251 del 10 maggio 1982, artt. 7 e 8.

     

    IL DIRETTORE GENERALE
    Dr. Maurizio CASTRO

   

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