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Come è noto dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 90 comma 4 del D.
Lgs. n. 230/1995, il medico addetto alla sorveglianza deve provvedere,
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell’attività di impresa comportante esposizione a radiazioni
ionizzanti, a consegnare all'ISPESL i documenti sanitari personali,
unitamente ai documenti di cui all’art. 81, comma 1, lett. d) ed e).
Si sottolinea che, come stabilito dal citato art. 90 comma 4, solo su
richiesta motivata del medico addetto alla sorveglianza e valutate le
circostanze dei singoli casi, l’ISPESL può concedere proroga al
termine di consegna (sei mesi) della documentazione sopra citata.
Al fine di garantire una corretta archiviazione e gestione di detta
documentazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto
professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari, i Medici
incaricati della sorveglianza medica devono trasmettere la documentazione
in busta chiusa, contenente nella parte esterna la seguente dicitura:
"Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge 675/1996 e
D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni" secondo le
modalità di seguito indicate:
1) dentro la busta suddetta dovrà essere inserito il plico sigillato
contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
2) il plico deve recare l'indicazione del nominativo del lavoratore,
nonché la dicitura "Contiene documentazione riservata ai sensi
della Legge 675/1996 e D. Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e
integrazioni ";
3) il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera del Medico
incaricato della sorveglianza medica, nella quale devono essere riportate
le seguenti informazioni:
- nominativo del lavoratore
- luogo e data di nascita
- data di assunzione
- mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro o
della cessazione dell'attività dell'impresa;
- ragione sociale del datore del lavoro al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro o cessazione dell’attività dell’impresa;
- data di risoluzione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività
dell’impresa;
4) qualora la trasmissione riguardi la documentazione di più lavoratori,
è possibile trasmettere con una sola busta chiusa più plichi, ognuno
dei quali accompagnato da una lettera di cui al punto 3).
La documentazione deve
essere trasmessa al seguente indirizzo:
I.S.P.E.S.L. -
Dipartimento di Medicina del Lavoro – Settore Radioprotezione - Via
Fontana Candida
n° 1 – 00040 Monte
Porzio Catone (RM).
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