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Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi
Ai costruttori di apparecchi semplici
Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua
surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero
di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal
vapore d'aqua e degli impianti fun zionanti con liquidi caldi
sotto pressione
Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per
liquidi e di recipienti per vapori e gas
Agli utilizzatori in generale di attrezzatture a pressione ed
insiemi |
Con la recente
pubblicazione del regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, in ordine alla
messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi, e' possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma
completa, secondo i nuovi principi. Invece la legislazione di riferimento
per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi, gli
apparecchi semplici a pressione, i generatori di vapore d'acqua o ad acqua
calda surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di
gas compressi liquiefatti o disciolti, i recipienti di vapori diversi dal
vapore d'acqua, i recipienti degli impianti funzionanti con liquidi caldi
sotto pressione, i recipienti per liquidi, i recipienti per vapori e gas
ed alle tubazioni, e' individuata dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE e dal decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE.
Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in
servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi,
questa e' costituita dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329.
Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo
storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare piu' compatibile
con il nuovo quadro legislativo.
Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui
luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio decreto gli
stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche. Restano, di conseguenza,
invariate le competenze della Unita' sanitarie locali, Aziende sanitarie
locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica.
Roma, 2 marzo 2005
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e competitivita'
Goti
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