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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE
Alla segreteria del
Presidente dell’Istituto
Alla segreteria del Direttore Generale dell’Istituto
Ai Direttori dei Dipartimenti centrali e territoriali
LORO SEDI
Oggetto: Accertamenti della rispondenza alle norme
vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza, di attrezzature a
pressione marcate CE inserite in impianti termici per la produzione di
acqua surriscaldata ed assemblate dall'utilizzatore sul luogo di impianto
in regime di normativa nazionale.
Le presenti disposizioni si
applicano, in attesa delle Specifiche tecniche sull'esercizio delle
attrezzature e degli insiemi di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 1
dicembre 2004 n. 329, applicativo dell'Art. 19 del D. Lgs. 25/2/2000 n.
93, alle attrezzature a pressione marcate CE nonché ai recipienti a
pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’ISPESL
secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del
D.L. 93/2000, ed ai recipienti per liquidi e alle tubazioni in esercizio
facenti parte degli impianti termici in oggetto e non certificati secondo
il D.L. 25/2/2000 n. 93, rientranti nel campo di applicazione dell’art.
16 del citato Decreto applicativo dell’art. 19 del D.L. 93/2000,
inseriti in impianti termici ad acqua surriscaldata assemblati
dall'utilizzatore con temperatura dell'acqua superiore alla temperatura di
ebollizione a pressione atmosferica.
Considerazioni preliminari
La natura degli impianti
termici in oggetto è tale che, normalmente, non è possibile che la
protezione venga realizzata a livello di singola attrezzatura, anche se la
stessa sia stata commercializzata come insieme, perché la protezione non
può prescindere da considerazioni di tipo impiantistico (ad esempio il
sistema di circolazione del fluido, il sistema di espansione, ecc.).
Trattandosi di
installazioni effettuate dall’utilizzatore, la scelta del tipo ed il
dimensionamento dei dispositivi di sicurezza vengono effettuati dallo
stesso, e pertanto dovranno essere osservate le norme nazionali, cioè le
norme tecniche emanate con il D.M. 1/12/75 (Raccolta H dell’Ispesl),
fatte salve le opportune considerazioni dovute all’esistenza della PED
(ad esempio gli accessori di sicurezza debbono essere valutati PED con la
IV categoria di rischio, e la temperatura di progetto delle singole
attrezzature a pressione può non essere coincidente con la temperatura di
saturazione corrispondente alla pressione di progetto, dipendendo dalle
libere scelte del fabbricante; in tal caso le disposizioni della Raccolta
H dell’Ispesl dovranno essere integrate da opportune valutazioni di
sicurezza che dovranno essere contenute nella relazione tecnica che sarà
presentata preliminarmente alla richiesta di verifica di primo impianto ).
La produzione di acqua
surriscaldata può avvenire:
1. mediante generatori di calore a fuoco diretto
2. con altri sistemi
Nel primo caso vanno applicate le norme vigenti sui locali caldaie valide
per i generatori di vapore, nonché quelle relative alle caratteristiche
dell’acqua.
Se il generatore non è stato fabbricato come un insieme, dovrà essere
dotato di accessori conformi alle norme nazionali, che in questo caso sono
quelle derivate dal R.D. 12/5/1927 n. 824; in particolare, se non si
tratta di generatore di acqua surriscaldata a camera di vapore, gli
accessori dovranno essere quelli previsti dal D.M. 1/12/75 (Raccolta H
dell’Ispesl), mentre nel caso di generatore di acqua surriscaldata a
camera di vapore dovranno essere applicate le disposizioni relative ai
generatori di vapore.
I limiti di un generatore facente parte di un impianto termico ad acqua
surriscaldata sono definiti dal Fabbricante dello stesso, ma in ogni caso
per essere considerato come insieme il generatore deve essere costituito
almeno da tutte le parti a pressione comprese tra la valvola d’ingresso
dell’acqua e la valvola di uscita del vapore, con tutti i relativi
accessori di sicurezza; pertanto l’intero impianto di combustione ed il
sistema di alimentazione della caldaia possono, a giudizio del
Fabbricante, non far parte di questo insieme. In tal caso il completamento
dell'impianto del generatore è da ritenersi realizzato sul luogo
d’impianto sotto la responsabilità dell’Utilizzatore e perciò questo
completamento dovrà soddisfare le norme nazionali.
In ogni caso la documentazione tecnica da presentare all’atto della
richiesta di verifica di primo impianto, dovrà essere tale da poter
verificare la rispondenza dell’impianto alle norme emanate con il D.M.
1/12/1975 ( Raccolta H dell’Ispesl).
Occorre precisare che le verifiche di primo impianto non comprendono la
visita interna e la prova idraulica per i generatori ed i recipienti di
acqua surriscaldata.
Obblighi degli utilizzatori
A) Richiesta preliminare di approvazione dell’impianto.
L'Utilizzatore dovrà presentare apposita richiesta di approvazione
dell'impianto termico.
Per gli impianti contenenti generatori a fuoco diretto, contestualmente
dovrà anche essere richiesta esplicitamente l’autorizzazione
all’installazione degli stessi generatori ai sensi del D.M. 22/4/1935.
La richiesta dovrà essere firmata dal legale Rappresentante della Ditta
richiedente ed indirizzata al Dipartimento ISPESL competente per luogo
d’installazione.
La richiesta dovrà essere corredata di:
a) Per gli impianti con generatori a fuoco diretto:
1) pianta e sezione del locale caldaia. Tale elaborato grafico, in scala
non inferiore ad 1:100, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
a. le quote di ingombro di tutti i generatori contrassegnati dai relativi
numeri identificativi;
b. la disposizione di quanto ubicato nel locale caldaia;
c. l’indicazione del verso di apertura delle porte che deve avvenire
verso l’esterno;
d. la destinazione degli eventuali locali sovrastanti, sottostanti o
adiacenti la centrale termica.
2) planimetria generale dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:500
con l’ubicazione della centrale termica e l’indicazione della
destinazione degli altri locali. la descrizione del tipo di trattamento
dell’acqua che sarà adottato e relativi parametri caratteristici
secondo il modello Allegato n° 3 a firma del costruttore dell’impianto
di trattamento ovvero dal tecnico abilitato;
3) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di alimento, con
espressa garanzia di rispondenza a quanto richiesto nel manuale d’uso e
manutenzione secondo il modello Allegato n° 4 a firma del costruttore
dell’impianto di trattamento ovvero dal tecnico abilitato. Questo
documento potrà essere consegnato successivamente se l’impianto non è
stato ancora realizzato;
4) le caratteristiche del sistema di combustione per i generatori che
risultano certificati CE senza il medesimo, ivi comprese le precauzioni
adottate per evitare la formazione di miscele esplosive in camera di
combustione.
5) Dichiarazione di responsabilità da compilare secondo l’Allegato n°
2.
b) Per tutti i tipi di impianto:
6) elenco di tutte le attrezzature a pressione costituenti l’impianto,
ivi comprese le tubazioni con DN >80 e gli accessori di protezione, con
indicazione per ognuna dei valori P e V, nonché della potenzialità dei
generatori di calore;
7) fotocopia delle dichiarazioni di conformità delle attrezzature a
pressione certificate CE, rilasciate dai Fabbricanti delle stesse;
8) fotocopia della prima pagina del libretto matricolare per le
attrezzature a pressione omologate dall’ISPESL secondo la normativa
previgente;
9) schema P&I dell’impianto, riportante tutte le indicazioni
necessarie per la verifica di conformità alla Raccolta H dell’Ispesl;
10) relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto alla
Raccolta H dell’Ispesl (in particolare il dimensionamento dei sistemi di
espansione, di circolazione, di reintegro, ecc.)
11) copia delle istruzioni operative o dichiarazione che sono a
disposizione sull’impianto;
12) dichiarazione che tutte le attrezzature sono state installate
conformemente alle relative istruzioni per l’uso,
13) elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o
sottoposti a fatica oligociclica.
14) se sono presenti recipienti per liquidi e/o tubazioni aventi le
caratteristiche individuate dall’art. 16 del Decreto Ministeriale 1
dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio
2000 n° 93, l’utilizzatore può scegliere una delle due seguenti
possibilità:
a) Ottemperare a quanto prescritto dall’art. 16 citato contestualmente
alla richiesta di controllo di messa in servizio;
b) Riservarsi di ottemperare entro quattro anni dall’entrata in vigore
del citato Decreto applicativo dell’Art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000
n° 93, dichiarando tuttavia che tali attrezzature a pressione hanno
caratteristiche tali da essere compatibili con le condizioni di esercizio
dell’impianto.
Tutta la documentazione dal punto 1) al punto 5) e quella di cui ai punti
9) e 10) deve essere firmata da un Tecnico abilitato iscritto nel relativo
Albo Professionale: un Ingegnere o, purché nella centrale non vi siano
generatori aventi una potenzialità superiore a 10 t/h (6978 kw) o PS
superiore a 25 bar, un Perito Industriale. Gli elaborati di cui ai punti
1) e 2) possono essere anche firmati da un Architetto, Geometra o Perito
Edile iscritti ai relativi Albi Professionali. Oltre alla domanda di
autorizzazione, il legale Rappresentante della Ditta utente dovrà firmare
anche gli elaborati di cui ai punti 1) e 2) nonché l’Allegato n° 2 e
la parte di competenza riportata nell’Allegato n° 4.
B) Richiesta di esecuzione della verifica di primo impianto (di messa in
servizio).
Ricevuto il parere favorevole alla precedente richiesta di esame
documentazione (a scelta può anche essere contestuale), l’utilizzatore
presenta richiesta di esecuzione della verifica di primo impianto per
tutte le attrezzature a pressione facenti parte dell’impianto di acqua
surriscaldata - non rientranti fra le esclusioni previste dal Decreto
Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’art. 19 del D.Lgs.
25/2/2000 n. 93 - al dipartimento ISPESL competente per luogo
d’installazione; la richiesta dovrà essere firmata dal legale
Rappresentante della Ditta richiedente.
C) Dichiarazione di messa in servizio
Dopo l’effettuazione della verifica con esito positivo da parte dell’ISPESL,
l’utilizzatore dovrà presentare all'Ispesl la Dichiarazione di messa in
servizio prevista dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004
n. 329, applicativo dell’Art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93,
corredandola di copia del verbale di verifica positiva e facendo
riferimento, per la documentazione prevista dallo stesso art. 6, a quella
già presentata all’atto della richiesta di messa in servizio.
Compiti dell ISPESL
Le operazioni che l'Ispesl deve effettuare sono le seguenti:
A) in fase di esame documentazione:
-Acquisizione della richiesta di autorizzazione all’installazione e
degli elaborati tecnici
-Emissione del bollettino di pagamento per l’esame documentazione con un
minimo di 2 ore;
-Acquisizione dell’attestato di pagamento;
-Esame della documentazione e comunicazione dell’esito al richiedente.
B) in fase di verifica di primo impianto:
-Acquisizione della richiesta;
-Assegnazione di un numero di matricola Ispesl a ciascuna delle
attrezzature soggette a verifiche periodiche.
-Emissione di un bollettino di pagamento per ciascuna delle attrezzature a
pressione soggette a verifica, in base al prodotto P x V di ciascuna e
delle potenzialità/superficie per i generatori;
-Lettera di trasmissione dei bollettini, con l’indicazione che, ai sensi
del comma 4 dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329,
applicativo dell’Art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93, è
consentita la temporanea messa in funzione dell’impianto, ai soli fini
della verifica di primo impianto;
-Acquisizione delle attestazioni di pagamento;
-Esecuzione della verifica di primo impianto, con consegna, come previsto
al comma 3 dell’art. 4, dell’attestazione dei risultati degli
accertamenti effettuati (verbale di verifica); in caso di esito negativo
della verifica il relativo verbale indicherà espressamente il divieto di
messa in servizio dell’impianto.
Modalità di esecuzione della verifica di primo impianto (messa in
servizio)
All’atto della verifica di primo impianto l'Ispesl dovrà:
1. accertare, ove ricorra, la conformità del locale caldaia alla
relazione tecnica presentata all’ISPESL;
2. verificare, ove ricorra, il possesso della adeguata patente del
conduttore;
3. accertare la corretta installazione di tutte le attrezzature a
pressione in base alle relative istruzioni operative e alla relazione
tecnica presentata all’ISPESL;
4. ove ricorra, verificare la conformità a quanto indicato nella
relazione tecnica, degli apparati di combustione, di alimentazione, di
circolazione, di espansione e di trattamento dell’acqua;
5. verificare l’esistenza e la adeguatezza dei dispositivi di protezione
(accessori di sicurezza e di controllo) indicati nella relazione;
6. eseguire la prova di funzionalità dei dispositivi di protezione
(accessori di sicurezza e controllo) mediante prove al banco, simulazioni
o, previa predisposizione di tutte le misure di sicurezza, mediante
intervento in opera. Per le valvole di sicurezza ci si può limitare ad
acquisire l’attestazione di taratura da parte del fabbricante,
verificata l’integrità dei relativi sigilli; qualora siano decorsi i
limiti massimi di ritaratura previsti dal fabbricante e/o i sigilli
risultino non integri, si dovrà procedere a una riverifica della taratura
mediante prova al banco o, con le precauzioni prima indicate, provocandone
l’intervento in opera.
I Direttori dei Dipartimenti in indirizzo sono invitati a notificare la
presente circolare a tutti i tecnici del settore.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Vittorio MAZZOCCHI
ALLEGATO
I
ALLEGATO
I bis
ALLEGATO
II
ALLEGATO
III
ALLEGATO
IV
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