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Testo in vigore dal: 12-02-2005
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sentito il Ministro della
salute;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento per
l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e, in
particolare, il Titolo I, concernete «Norme per la prevenzione contro gli
infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e
di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974, recante «Norme integrative
del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e
disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli
apparecchi a pressione»;
Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 1°
dicembre 1975, concernente norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7, 14,
20, 23, 24 e 72;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle
funzioni prevenzionali ed omologative dell'Unità Sanitarie Locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione
delle Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655 CEE, n. 89/656
CEE, n. 90/269 CEE, n. 90/394 CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente «Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione
della Direttiva 97/23 CE in materia di attrezzature a pressione» e, in
particolare, l'articolo 19;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva n.
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi»
come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in
particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in
pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti
o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi
caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e
omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas,
preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non
sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle
condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo
i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti
verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»,
riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed
assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del
funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla
messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo
predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare
successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad
intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 133l),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185, e convertito
in legge con modificazioni dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, che
costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione»,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1927, n. 152.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 maggio 1974 (Norme integrative del regolamento approvato con regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
luglio 1974, n. 179;
- L'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) pubblicato
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158,
è il seguente:
«Art. 241 (Requisiti di resistenza e di idoneita). - Gli impianti, le
parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a
pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o
esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi
e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti
soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza
e di idoneità all'uso cui sono destinati.».
- Il decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975 (Norme di
sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio
1976, n. 33.
- Gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, «Istituzione del servizio sanitario nazionale», è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario, sono i
seguenti:
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima,
aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il
commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in
medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri,
le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari
e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il
commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici,
degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli
additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle
bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e
dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti
e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle
sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e
nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze
radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto
di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975,
n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di
protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7
agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la
durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in
Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai
concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e
termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per
le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di
abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o
sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni
inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze
minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente.».
«Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - È delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente art. 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria
statale ai sensi della lettera u) del precedente art. 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas
tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio
e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici,
degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari
per le vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il
Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed
alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici
e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per
esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo
mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di
aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e
potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio,
anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti
previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni
organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive,
ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti
vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto
comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio
1981.».
«Art. 14 (Unità sanitarie locali). - L'ambito territoriale di attività
di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di
popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto
delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e
anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più
ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede
in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) (omissis);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e
psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica
e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica
e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana,
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di
origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e
sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'art. 6.».
«Art. 20 (Attività di prevenzione). - Le attività di prevenzione
comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di
nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e]
di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, nonché al fine della tenuta dei registri di
cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di
protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità
sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza,
sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai
fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al
successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di
rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle
attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
dell'art. 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro
caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e
sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure
idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di
insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di
prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera
d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono
degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi
specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia degli
operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie
ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme
di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente
con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità
previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità
produttiva.».
«Art. 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro). - Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un
decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i
suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario
nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni
consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai
settori del lavoro e della produzione.
All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica
degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei
relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di
impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e
dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali,
attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui
all'art. 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte
le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie
locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste
ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze necessarie per l'attività
dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono
disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 5.
L'istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi
rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal
precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e
delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione,
opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e
coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della
collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre
istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare
all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto
valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori
dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare
l'obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di
protezione civile del Ministero dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le
attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.».
«Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
e di vita e di omologazioni). - Il Governo è delegato ad emanare, entro
il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto
dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del
lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione
al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando
la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della
produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti
di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante
aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze
derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di
formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività
e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle
quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per
gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché
di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle
informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente
l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego
di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature
varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza,
mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi
protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche
dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di
lavoro al fine di consentire l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica
all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici
destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle
condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo
produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della
sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione
degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività
chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di
rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in
stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine,
utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla
eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e
l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per
singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza
negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei
confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli
impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica
amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato
in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo
Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine
di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei
prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di
cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di
sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei
prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle
disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla
gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi,
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli
infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle
ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei
trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro
relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.».
«Art. 72 (Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni - ENPI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione - ANCC). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e
l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione (ANCC)
e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre
1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349,
attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La
liquidazione dell'ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi dell'art. 77.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI
e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e
agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di
funzioni che nella stessa materia è disposta dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla presente legge. Nella
legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la
sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già
esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale
e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure dell'art. 67
al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore
per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli
regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e
in particolare ai servizi di cui all'art. 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme
di cui all'art. 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei
laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e
la prevenzione del lavoro.».
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, «Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1982, n. 179 e convertito in legge, con
modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597, (Gazzetta Ufficiale 25
agosto 1982, n. 233);
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, «Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104, supplemento ordinario.
- L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, «Attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento
ordinario), è il seguente:
«Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi). - 1. Con uno o più decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di
concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il
Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la
permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di
adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di
utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione
e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo
impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla
messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla
sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle
procedure di seguito elencate:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della
difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le
attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla
tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore
deve comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e
degli insiemi all'ISPESL e all'azienda unità sanitaria locale competenti
per territorio.».
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
giugno 1998, n. 34, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in
vigore il 10 agosto 1998. Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93, «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2000, n. 91, supplemento ordinario, è il seguente:
Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - 1. Le attrezzature a pressione
indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a
quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i
requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:
a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a
contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la
cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore
di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il
prodotto PS-V è superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è
superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il
prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è
superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le
bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile
inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013
mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il
prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è
superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);
per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e
il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione
PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con
rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua
surriscaldata a temperature superiori a 1100C, quando il volume è
superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II,
tabella 5);
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la
cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore
di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato 11,
tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto
PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile
inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013
mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto
PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è
superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II,
tabella 9);».
- Il testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione
delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
Art. 2
Esclusioni
1. Il presente regolamento
non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1,
lettera c), nonché ai seguenti oggetti:
a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè;
b) le pentole a pressione per uso domestico;
c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima
ammissibile non superiore a 0,5 bar;
d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima
ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi
400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con
cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;
e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume
complessivo è inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima
ammissibile non superi 32 bar;
f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il
prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacità totale in
litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le
attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
a) del decreto legislativo n. 93/2000;
h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra
serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire
dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al
decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità minore o
uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi
capacità minore o uguale a 50 litri;
l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto
legislativo n. 93/2000, nonché i cilindri di motrici termiche e di
compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i
recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei
compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte
dell'incastellatura della macchina;
m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non
superiore a 80, nonché le valvole di diametro superiore sempreché il
fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o
pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori
a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della
pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar;
n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;
o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense,
disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i
barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purché si
verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN
per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in
liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due
delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400;
2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN
per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di
licenza dell'autorità marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati;
s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei
canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio
marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della
navigazione e il commercio marittimo;
t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina
Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla
navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;
v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza:
aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili
destinati alla difesa nazionale;
bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano
singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, è il
seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il
trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare
aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento
situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature
progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione
per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di
salto di pressione e delle centrali di spinta;
b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e
relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come
condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici
ed i relativi accessori specifici;
c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
311, in materia di recipienti semplici a pressione;
d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
luglio 1982, n. 741, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di
aerosol;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati
dalle seguenti disposizioni:
1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1980, n. 76, relativi all'omologazione dei trattori agricoli o
forestali a ruote;
3) decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della
navigazione, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile
1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a norma dell'art. 9 e
dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni:
1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in
materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in
materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli
insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di
mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti
destinati a fini specificatamente militari;
h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali,
in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria
dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché
nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la
pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di
sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature
a monte;
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il
dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono
motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità
nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri
criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non
costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i
compressori, le pompe e gli attuatori;
m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i
dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e
dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per
la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i
convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la
degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;
n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come
interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi
di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili «off-shore» nonché
le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di
questi veicoli o alla loro propulsione;
q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad
esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le
imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
r) i silenziatori di scarico e di immissione;
s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo
finale;
t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande
con un PS-V non superiore a 500 bar-L e una pressione massima ammissibile
non superiore a 7 bar;
u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla legge
12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il
trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2
marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto
delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con decreto
ministeriale 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e della
navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile
internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616;
v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al
di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, è il
seguente:
«Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis):
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la
cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore
di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II,
tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto
PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile
inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013
mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto
PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è
superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II,
tabella 9);
d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad
attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali
attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno
un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle
lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati
nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua
surriscaldata ad una temperatura superiore a 1100C, contenenti almeno
un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con
rischio di surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il
fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come
insiemi;
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi
previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a
1100C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V
superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai
punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite
l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli
insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati
rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purché
progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso
nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente
all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la
sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la
marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno
marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario.».
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in
materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto legislativo n.
93/2000, è il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis);
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) - i)
(Omissis);
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il
dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono
motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità
nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri
criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non
costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i
compressori, le pompe e gli attuatori;».
Art. 3
Specifiche tecniche
relative all'esercizio delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del
Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche
concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui
all'articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative
emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di
categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle
attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 4
Verifica obbligatoria di
primo impianto ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o
insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed
assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per
la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice,
riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda
un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di
esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il
divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la
temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.
Art. 5
Esclusioni dal controllo
della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla
verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed
insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi
respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi
pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore
di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o
di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di
propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei
dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi
devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della
presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
Nota all'art. 5:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in
materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.
Art. 6
Obblighi da osservare per
la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in
servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a
controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale
(USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione
di messa in servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di
pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le
condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza,
protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403,
attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto
indicato nel manuale d'uso;
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o
sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio
di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacità non superiore a 13 m3 e dei
loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacità
non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da
aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità tecnica
provvedono al loro rifornimento, l'interessato può compilare un'unica
dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature
e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la
dichiarazione di messa in servizio è trasmessa dall'azienda all'ASL o
all'USL e all'ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di
intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non
formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi
seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a
proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della
messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in
servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme
a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o
insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e
utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la
salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la
sicurezza dei beni.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre 1998, n. 403, «Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275, è stato
abrogato dall'art. 77, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si riportano gli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa. (Testo a)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
«Art. 19 (R) (Modalità alternative all'autenticazione di copie). - 1. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la
conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive delitto di notorieta). - 1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui
all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva. (R).».
Art. 7
Obblighi degli
utilizzatori
1. La mancata esecuzione
delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente
dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli
utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di
verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il
successivo riavvio;
2. L'utilizzatore è tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto
segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attività di verifica l'elenco ed
i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle
attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di
verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonché tutte le
informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di
verifica e controllo;
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove
alle date di scadenza;
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di
verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di
qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica;
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di verifica
del riavvio di un'attrezzatura ed insieme già sottoposta a temporanea
messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi
sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio è condizionato al consenso, o
verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
Art. 8
Obbligo delle verifiche
periodiche
1. Gli utilizzatori di
attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di
sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione
periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente
la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi
verificati.
Art. 9
Verifica degli accessori
e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche
1. Se, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, è possibile che siano superati i limiti
ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve
essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che
garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di
temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle
attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.
Essi comprendono:
1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole
di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi
di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o
che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati,
interruttori di livello del fluido e di dispositivi di «misurazione,
controllo e regolazione per la sicurezza» (SRMCR);
b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le
variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si
dividono in:
1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o più unità
distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in
osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o
indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori
di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di
temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;
2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o più unità
distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un
valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di
altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della
corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi
visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale
addetto la necessità di apportare le opportune correzioni al processo.
2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione
di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o
dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni di esercizio ed
installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di
emergenza.
3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i
requisiti di funzionalità rispettino i limiti temporali di validità
stabiliti dai relativi fabbricanti.
4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere
accertata l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e
controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalità
dell'articolo 13; deve essere altresì accertato che l'installazione e la
reale destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato
nelle istruzioni operative.
5. Per la verifica di funzionalità dei dispositivi indicati ai precedenti
commi è consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su
banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano
le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto
nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto
dell'impianto cui è destinato.
Art. 10
Riqualificazione
periodica
1. Ai fini della
definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di
cui all'articolo 1, finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli
stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea
tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono classificate tenendo
conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n.
93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrità come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è
regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il
fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione,
indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella
citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed
erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità
strutturale delle attrezzature.
Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli
suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i
termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a
pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui
sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate
nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello
di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici,
nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle
istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e
previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive; la
relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall'utente
corredata da un'adeguata relazione tecnica.
Note all'art. 10 (Riqualificazione periodica):
- L'allegato II del decreto legislativo n. 93/2000, è il seguente:
«Allegato II
Tabelle di valutazione della conformità
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i
seguenti:
I = Modulo A
II = Moduli A1, D1, E1
III=Moduli B1 + D, B1 +F,B+E, 8 + C1,H
IV- Moduli B + D.B + F, G, H1
2. Gli accessori di sicurezza definiti dell'art. 1, comma 2, lettera d) e
oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d) sono classificati nella categoria
IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per
attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria
dell'attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e
oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d) sono classificati in base:
alla pressione massima ammissibile PS;
al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN;
al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere; applicando la tabella
corrispondente per i recipienti o le tubazioni per precisare la categoria
di valutazione della conformità.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai
fini dell'applicazione del secondo trattino, l'accessorio in questione
deve essere classificato nella categoria più elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità
che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
Tabella
1
Tabella
2
Tabella
3
Tabella
4
Tabella
5
Tabella
6
Tabella
7
Tabella
8
Tabella
9
Art. 11
Esenzioni dalla
riqualificazione periodica
1. Sono esclusi
dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore
d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna
o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il
prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS
minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non
siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle
indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto
della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la
pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il
prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e
la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i
disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i
barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori
automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si
verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e
II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con
cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
Art. 12
Verifiche di integrità
in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrità
consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo
eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli
spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a
fronte di situazioni evidenti di danno.
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si
riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore
esercibilità dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale
autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini
supplementari atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la
sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più
opportune di ripristino della integrità strutturale del componente,
oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore
esercibilità con la permanenza dei difetti riscontrati.
3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di
regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento
viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le
prescrizioni tecniche vigenti in materia.
4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire
adeguate condizioni di accessibilità all'interno o risulta comunque non
ispezionabile esaustivamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle
camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la
pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato
liquido.
5. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza,
su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti
interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione
risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei
rivestimenti o delle masse stesse.
6. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di
necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni
provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas
inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno
essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova
deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere
verificata l'assenza della caduta di pressione.
7. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente nè la prova idraulica nè la ispezione visiva interna,
ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità
della struttura.
Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547, vedasi le note alle
premesse;
Art. 13
Verifica di funzionamento
in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di
funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo
utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio,
nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto,
nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella
dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.
La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può
essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non
pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone
l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la
verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i
limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti
relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione.
Art. 14
Riparazione e modifiche
1. La riparazione consiste
nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella
riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto
originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha
cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o
solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.
2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n.
93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la
riparazione è eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:
a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto
preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative
procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il
componente è stato realizzato in origine;
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla
normativa tecnica di riferimento.
3. La modifica è realizzata in conformità alle disposizioni applicabili
per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di
valutazione di conformità in ottemperanza al decreto legislativo n.
93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere
sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.
4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per
liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata:
a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da
effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di
categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche
di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve
essere inviata alcuna comunicazione;
c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) è registrata, sulla
documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i
controlli eseguiti dopo riparazione.
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, «Attuazione della
direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento
ordinario;
Art. 15
Norme transitorie
1. Ai fini della
riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle
Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della
dichiarazione di messa in servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono già sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla
normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si
applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n.
93/2000, per le quali è stata già presentata denuncia di messa in
esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e non è stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa è intesa
come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione già
presentata è integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente
decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n.
311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo
impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.
5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione già
commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere installate
su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale
previgente.
6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su
attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto legislativo
n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformità
prevista dal citato decreto.
7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare l'avvenuta
commercializzazione entro il 29 maggio 2002.
Note all'art. 15:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93, si veda la nota all'art. 14;
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in
materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
Art. 16
Requisiti dei recipienti
per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93.
1. L'utilizzatore deve
denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai
assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le
caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le
condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.
2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto,
identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di
sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie
previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della
attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla
verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di
riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 12
Nota all'art. 16:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93, si veda la nota all'art. 14.
Allegato
A
Allegato
B
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