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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature ed insiemi a pressione, ed
in particolare gli articoli 12, 13 e 14;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 febbraio 2001, concernente i criteri per la
designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti
ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto si
applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita'
produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza
sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla
marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93.
Art. 2
Tariffe
1. Le spese relative
all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto
sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono
indicati nell'allegato I del presente decreto.
2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, all'entrata in vigore del
presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'allegato I,
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.
Art. 3
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento degli
importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per
territorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento occorre specificare: il riferimento
all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; l'amministrazione che
effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo 18° capitolo
d'entrata 3600.
3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive inizia
le attivita' di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto
versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione
dell'avvenuta attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
Art. 4
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti
dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti
del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive sugli appositi capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di
autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per
l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche' al fondo di
retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi
dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per
quelli dovuti al restante personale.
Art. 5
Trattamento economico di
missione
1. Al personale del Ministero delle
attivita' produttive preposto alle attivita' di cui all'art. 1 spetta il
trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 febbraio 2004
Il Ministro delle attivita'
produttive
Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei
conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 274
Allegato I
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Importo dovuto per
il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla
presentazione della domanda.... |
6.847,80 |
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Importo dovuto da
versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i
quattro anni successivi all'anno di riconoscimento.... |
981,32 |
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