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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e la competivita'
Vista la direttiva 97/23/CE
in materia di attrezzature a pressione ed in particolare il considerando
n. 5 con cui si specifica che la presente direttiva riguarda anche gli
insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire
un tutto integrato e funzionale; che tali insiemi possono andare da un
insieme semplice, quale una pentola a pressione, fino a insiemi complessi
come una caldaia tubolare ad acqua;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 di
recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE;
Ritenuto che non possa essere disatteso l'avviso espresso dalla
Commissione CE con nota n. 000231 del 13 gennaio 2004 in merito alle
circolari ISPESL n. 40 del 1° aprile 2002 e n. 30 del 26 maggio 2003;
Ravvisata la necessita' di ricondurre tutte le attrezzature a pressione
rientranti nella direttiva comunitaria 97/23/CE alla disciplina generale
prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento;
Decreta:
Art. 1
1. Le attrezzature a
pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale possono
essere messe in esercizio senza l'effettuazione della verifica di primo
impianto.
2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al primo
comma si intende abrogata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2004 Il
direttore generale: Goti
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