1. L'Istituto
Giordano S.p.a. e' designato quale organismo notificato ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle
attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di
sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste
dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
Art. 2
1. L'attivita' di
certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le
forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23 e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
Tale attivita' deve peraltro essere svolta nei rispetto dei
requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo,
nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle
risorse strumentali, come individuati nella documentazione
presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per
la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la
designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha
condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di
modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
Art. 3
1. La presente
designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri puo' effettuare verifiche atte a stabilire la
permanenza dei requisiti dell'organismo.
3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non
inferiore a dieci anni.
Art. 4
1. Ove, nel corso
dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di
verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente
decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o
revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2
aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le
disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto
dirigenziale 2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre
2004
Il capo del
dipartimento: Fumero