MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 Giugno 2004
Designazione di Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/6/2004)

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista la domanda presentata da Certification of Safety Institute S.p.a., con sede legale in via Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano) del 10 giugno 2003; Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED con prot. n. 2158-MOT2/U del 4 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1

1. Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), e' designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2

1. L'attivita' di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Art. 3

1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il capo del Dipartimento: Fumero

       

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