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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 Giugno 2004
Designazione di Certification of
Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), quale organismo notificato per la
certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
(Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25/6/2004)
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che
prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento
delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione
trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le
procedure per la designazione degli organismi notificati ed
autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.
23;
Vista la domanda presentata da Certification of Safety Institute
S.p.a., con sede legale in via Lombardia n. 20 - 20021 Bollate
(Milano) del 10 giugno 2003; Tenuto conto delle considerazioni
espresse dalla commissione TPED con prot. n. 2158-MOT2/U del 4
giugno 2004;
Decreta:
Art. 1
1. Certification of
Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), e' designata quale
organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di
conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai
requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure
di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e
parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
Art. 2
1. L'attivita' di
certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le
forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei
requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo,
nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle
risorse strumentali, come individuati nella documentazione
presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per
la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la
designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha
condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di
modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.
Art. 3
1. La presente
designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione
del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della
designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la
permanenza dei requisiti dell'organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita'
di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere
conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 4
1. Ove, nel corso
dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di
verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente
decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione o
revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2
aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le
disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto
dirigenziale 2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno
2004
Il capo del
Dipartimento: Fumero
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