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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che
prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento
delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione
trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le
procedure per la designazione degli organismi notificati ed
autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.
23;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Europeo Certificazioni,
con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), del
23 maggio 2003;
Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED
con prot. n. 1854--MOT2/U del 14 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio
Europeo Certificazione, e' designato quale organismo notificato ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
L'Organismo rilascia la certificazione di conformita' delle
attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di
sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste
dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
Art. 2
1. L'attivita' di
certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le
forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei
requisiti e con il mantenimento della struttura dell'Organismo,
nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle
risorse strumentali, come individuati nella documentazione
presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per
la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la
designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha
condotto l'istruttoria. E fatta salva la possibilita' di
modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.
Art. 3
1. La presente
designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare
verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti
dell'Organismo.
3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non
inferiore a dieci anni.
Art. 4
1. Ove, nel corso
dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di
verifica o per altra via, che l'Organismo non abbia mantenuto i
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente
decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o
revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2
aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le
disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto
dirigenziale 2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio
2004
Il capo del
Dipartimento: Fumero
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