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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8
che prevede la designazione di organismi notificati per lo
svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a
pressione trasportabili;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero dei trasporti del 12 novembre 1982, che ha dato
facolta' all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e
certificazione, gia' Associazione nazionale controllo
combustione, di espletare i controlli in materia di attrezzature
a pressione trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 20 luglio 2001 che, nelle more
del recepimento della direttiva 1999/36/CE, ha dato facolta'
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione di espletare
le attivita' tecnico-amministrative contenute nella precitata
norma comunitaria;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le
procedure per la designazione degli organismi notificati e
autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002,
n. 23;
Viste le domande presentate dal'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, con sede legale in via
Urbana, n. 167 - Roma del 28 gennaio 2004 e del 17 febbraio
2004;
Considerato che detto Istituto e' stato costituito, quale ente
tecnico del Ministero della sanita', con la finalita' di
espletare la funzione della prevenzione e della sicurezza del
lavoro ed i servizi ad essa correlati, in particolare per quanto
concerne la verifica, il collaudo e la certificazione dei
recipienti a pressione, anche trasportabili;
Tenuto conto che il precitato Istituto dalla sua costituzione,
opera con continuita' nel settore della certificazione dei
recipienti a pressione trasportabili, e che per tale attivita'
ha acquisito la professionalita' e la competenza richiesta;
Tenuto conto altresi' delle considerazioni espresse dalla
Commissione TPED con nota prot. n. 513-647 MOT2/U del 26
febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1
1. L'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -
Dipartimento omologazione e certificazione, con sede in via
Urbana, 167 - Roma, e' designato quale organismo notificato ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.
23. L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle
attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali
di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione
previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
Art. 2
1. L'attivita' di
certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le
forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003.
Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei
requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo,
nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle
risorse strumentali, come individuati nella documentazione
presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione
per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la
designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha
condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di
modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici.
Art. 3
1. La presente
designazione ha validita' di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. Durante il periodo di validita' della designazione il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei
requisiti dell'organismo.
3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un
periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 4
1. Ove, nel corso
dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di
verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente
decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o
revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2
aprile 2003.
2. Per quanto non espressamente specificato valgono le
disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto
dirigenziale 2 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo
2004
Il capo del
dipartimento: Fumero |