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MINISTERO
DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4/9/2002) |
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Visto il nuovo codice della
strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992; Adotta Art. 1 1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e' cosi' modificato: a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole "dell'attestato di esame "CE del tipo " sono sostituite dalle parole "dell'attestato di esame "CE del tipo o dell'attestato di esame "CE del progetto". Art. 2 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2003. Roma, 12 agosto 2002 Il Ministro: Lunardi |
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