MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 agosto 2002
Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4/9/2002)

 
IL
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;
Vista la direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 149 del 7 giugno 2002;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e' cosi' modificato: a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole "dell'attestato di esame "CE del tipo " sono sostituite dalle parole "dell'attestato di esame "CE del tipo o dell'attestato di esame "CE del progetto".

Art. 2

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: Lunardi

  
  
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