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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 23
Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40)

  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione della Commissione 2001/107/CE, del 25 gennaio 2001;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000);
Visto il Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, in materia di attrezzature a pressione;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Scopo e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta.
2. Il presente decreto si applica:
a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2;
b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b);
2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
4. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose (( tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi )), realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          250 del 23 settembre 1999.
              -  La  direttiva  2001/2/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          del 10 gennaio 2001.
              -  La decisione 2001/107/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          039 del 9 febbraio 2001.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2000".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          "Nuovo codice della strada".
              -  Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca:
          "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
          trasporto di merci pericolose per ferrovia".
              - La direttiva 96/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 235
          del 17 settembre 1996.
              - La direttiva 96/87/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 318
          del 27 novembre 1998.
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   97/23/CE  in  materia  di
          attrezzature a pressione".
          Note all'art. 1:
              -  La direttiva 94/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L 087
          dell'8 aprile 2000.
              - Per la direttiva 96/49/CE vedi note alle premesse.
              -  La  direttiva  94/55/CE  all'art.  6, paragrafo 1, e
          all'art. 7 cosi' recita:
              "Art.  6.  - 1. Gli Stati membri possono consentire che
          le  merci pericolose classificate, imballate ed etichettate
          conformemente  alle  norme  internazionali  in  materia  di
          trasporto marittimo oppure aereo siano ammesse al trasporto
          su  strada  sul loro territorio, ogniqualvolta l'operazione
          di trasporto implichi un viaggio marittimo o aereo".
              "Art.  7.  Fatte  salve  le  disposizioni  nazionali  o
          comunitarie  relative  all'accesso  al  mercato,  i veicoli
          immatricolati  oppure messi in circolazione nei paesi terzi
          sono  autorizzati  ad  effettuare  operazioni  di trasporto
          internazionale   di   merci  pericolose  all'interno  della
          Comunita',    purche'    tali   trasporti   soddisfino   le
          disposizioni dell'accordo ADR".
              -  La  direttiva  96/49/CE  all'art.  6,  paragrafo 1 e
          all'art. 7 paragrafi 1 e 2 cosi' recita:
              "Art.  6.  - 1. Gli Stati membri possono autorizzare il
          trasporto   per  ferrovia  sul  loro  territorio  di  merci
          pericolose  classificate,  imballate ed etichettate in base
          ai   requisiti   internazionali  in  materia  di  trasporto
          marittimo  o  aereo,  ogniqualvolta il percorso implichi un
          viaggio marittimo o aereo".
              "Art.7.  -  1.  Fatte salve le disposizioni nazionali o
          comunitarie  in materia di accesso al mercato, il trasporto
          di  merci  pericolose  per ferrovia tra il territorio della
          Comunita'  e  i  Paesi terzi e' autorizzato nella misura in
          cui esso e' conforme alle disposizioni del RID.
              2.  La  presente  direttiva  non  pregiudica il diritto
          degli  Stati  membri  di  stabilire per il loro territorio,
          previa    informazione    della    Commissione,   normative
          riguardanti  i  trasporti  di merci pericolose per ferrovia
          effettuati  a  partire  da  e  aventi  come destinazione le
          Repubbliche  dell'ex  Unione  sovietica  che non sono parti
          contraenti  della  COTIF.  Tali  normative sono applicabili
          unicamente  ai  trasporti  per ferrovia di merci pericolose
          (in  colli,  alla  rinfusa  o  in cisterne) mediante vagoni
          ferroviari  autorizzati  in  uno  Stato  che  non  e' parte
          contraente della COTIF. Con misure ed obblighi appropriati,
          gli  Stati  membri interessati garantiscono il mantenimento
          di  un  livello  di sicurezza equivalente a quello previsto
          dalla  normativa  del  RID.  Per  taluni  Stati  membri  le
          disposizioni   contenute   nel   presente   comma   non  si
          applicheranno ai vagoni cisterna.".         

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i contenitori, (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento);
2) tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna, utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, nonche' per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI al presente decreto, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto. Non costituiscono attrezzature a pressione trasportabili, ai fini del presente decreto, le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantita' ed ai casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento, nonche' i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione;
b) marchio: il simbolo di cui all'articolo 10;
c) procedure di valutazione della conformita': le procedure previste dall'allegato IV, parte I;
d) rivalutazione della conformita': la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunita' o del detentore, la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili gia' esistenti e messe in funzione anteriormente alla data di cui all'articolo 15, commi l e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro le date ivi indicate, alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento;
e) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri; f) organismo notificato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 8 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e II;
g) organismo autorizzato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 9 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e III.

          Note all'art. 2:
              - Per la direttiva 94/55/CE vedi note all'art. 1.
              - L'allegato A della direttiva 94/55/CE cosi' recita:
                                                           Allegato A
              Marginali  2  000-3  999  dell'allegato  A dell'accordo
          europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
          strada  (ADR),  in  vigore  decorrere  dal lo gennaio 1995,
          fermo  restando  che  l'espressione  "parte  contraente  e'
          sostituita da "Stato membro ".
              - Per la direttiva 96/49/CE vedi note alle premesse,
              -  Gli  allegati  della  direttiva  96/49/CE e 94/55/CE
          cosi' recitano:
                                                             Allegato
              Regolamento  concernente il trasporto internazionale di
          merci   pericolose   per   ferrovia  (RID),  applicabile  a
          decorrere dal 1 gennaio 1995, i termini "parte contraente e
          "gli  Stati  o  le  ferrovie  sono sostituiti con i termini
          "Stato membro ".
              N.B.:   Le   versioni   nelle  lingue  ufficiali  della
          Comumita'  saranno  pubblicate  non  appena sara' pronto in
          tali lingue il testo consolidato.".
                                                           Allegato A
              Marginali  2  000-3  999  dell'allegato  A dell'accordo
          europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
          strada (ADR), in vigore decorrere dal 1 gennaio 1995, fermo
          restando  che l'espressione "parte contraente e' sostituita
          da "Stato membro ".
                                                           Allegato B
              Marginali  10  000-260 000 dell'allegato B dell'accordo
          europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
          strada  (ADR),  in  vigore,  decorrere  dal 1 gennaio 1995,
          fermo  restando  che  l'espressione  "parte  contraente  e'
          sostituita da "Stato membro ".

Art. 3

Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione

1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate (( deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata )) mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori (( di cui al comma 3 )), per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.

          Note all'art. 3:
              -  Per  la  direttiva  94/55/CE  e  96/49CE  vedi  note
          all'art. 2.
              -  Per  il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
          vedi note alle premesse.
              - L'art. 10 del succitato decreto cosi' recita:
              "Art.  10  (Valutazione  di  conformita).  -  1.  Prima
          dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della
          marcatura  CE  di  cui  all'art.  15,  il  fabbricante deve
          sottoporre  ciascuna  attrezzatura a pressione o insieme ad
          una  procedura  di  valutazione  di  conformita' tra quelle
          descritte  nell'allegato  III, alle condizioni definite dal
          presente articolo.
              2.  La  procedura  di  valutazione  di  conformita' cui
          sottoporre   l'attrezzatura  o  insieme  e'  a  scelta  del
          fabbricante  tra quelle previste per la categoria in cui e'
          classificata  l'attrezzatura  o l'insieme a norma dell'art.
          9.  Il  fabbricante  puo'  anche scegliere di applicare una
          delle  procedure  previste  per una categoria superiore, se
          esistente.
              3.  Le  procedure  di  valutazione  di  conformita'  da
          applicare per le diverse categorie sono le seguenti:
                a) categoria I: Modulo A;
                b) categoria Il: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1;
                c) categoria  III:  Modulo  B1  +  D,  Modulo B1 + F,
          Modulo B + E, Modulo B + C1, Modulo H;
                d) categoria  IV:  Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo
          G, Modulo H1.
              4.  Nel  quadro  delle  procedure per la garanzia della
          qualita'  nelle categorie III e IV di cui all'art. 3, comma
          1,  lettera  a),  numero  1) e numero 2), primo trattino, e
          lettera  b),  l'organismo  notificato  di  cui all'art. 12,
          quando  svolge  visite senza preavviso, preleva un campione
          dell'attrezzatura  dai  locali del fabbricante o dai locali
          di  stoccaggio  al  fine  di  compiere o di far compiere la
          valutazione  finale di cui all'allegato I, paragrafo 3.2.2.
          A  tal  fine, il fabbricante informa l'organismo notificato
          del  calendario  previsto  per  la  produzione. L'organismo
          notificato effettua almeno due visite durante il primo anno
          di  produzione.  La  frequenza  delle  visite successive e'
          determinata   dall'organismo   notificato  sulla  base  dei
          criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti.
              5.  Nel  caso  di  produzione  in  unico  esemplare  di
          recipienti  e  attrezzature  della  categoria  III  di  cui
          all'art.  3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di
          cui  al  modulo  H,  l'organismo  notificato  compie  o  fa
          compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto
          3.2.2.  per  ciascun  singolo  esemplare.  A  tal  fine, il
          fabbricante  comunica  il calendario di produzione previsto
          all'organismo notificato.
              6.  Gli  insiemi  di  cui  all'art.  3,  comma  2, sono
          sottoposti  ad  una  procedura  globale  di  valutazione di
          conformita' che comprende:
                a) la  valutazione  di  conformita' di ciascuna delle
          attrezzature  a  pressione  costitutive dell'insieme di cui
          all'art.  3,  comma 1, che non sono ancora state oggetto di
          una distinta procedura di valutazione di conformita' ne' di
          una  separata  marcatura CE; la procedura di valutazione e'
          determinata  in  base  alla  categoria  di  ciascuna  delle
          attrezzature;
                b) la   valutazione   dell'integrazione  dei  diversi
          componenti  dell'insieme  in  base  ai punti 2.3, 2.8 e 2.9
          dell'allegato  I  che  viene  determinata in funzione della
          categoria    piu'    elevata   delle   altre   attrezzature
          interessate,   senza   tenere   conto  degli  accessori  di
          sicurezza;
                c) la  valutazione della protezione dell'insieme, per
          evitare   che   vengano  superati  i  limiti  di  esercizio
          ammissibili  in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I,
          che  deve  essere effettuata in funzione della piu' elevata
          categoria delle attrezzature da proteggere.
              7. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5,
          e   6,   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  puo',  ove  giustificato,  consentire  la
          commercializzazione  e la messa in servizio di attrezzature
          a  pressione  e  di  singoli  insiemi  di  cui  all'art. 1,
          comma 1, per i quali non siano state applicate le procedure
          previste   dal   presente   articolo   e  il  cui  uso  sia
          nell'interesse della sperimentazione.
              8.  I  documenti  e  la  corrispondenza  relativi  alla
          valutazione  della conformita' sono redatti nella lingua in
          cui  e' stabilito l'organismo responsabile della esecuzione
          di  tali  procedure  nonche'  nella  lingua  dello Stato di
          destinazione dell'attrezzatura stessa.
              9.  Fino  alla  avvenuta  designazione  degli organismi
          notificati  di  cui all'art. 12 le procedure di valutazione
          della  conformita' da applicare alle categorie II, III e IV
          ai  sensi  dell'art. 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)".

Art. 4

Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'immissione sul mercato, il trasporto e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, contemplati dall'articolo 1, comma 2, lettera a), che siano stati sottoposti a valutazione di conformita' da parte di un organismo autorizzato.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili la cui conformita' e' stata valutata da un organismo autorizzato non possono recare il marchio di cui all'articolo 10, comma 1.
3. L'organismo autorizzato opera esclusivamente per l'organizzazione di cui fa parte in conformita' all'allegato III.
4. Ove la valutazione di conformita' sia effettuata da un organismo autorizzato, si applicano le procedure di cui all'allegato IV, parte I, moduli A1, C1, F e G.

Art. 5

Rivalutazione della conformita' per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti

1. La conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera b), alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve essere accertata da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformita' di cui all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'effettuazione della rivalutazione della conformita' relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, (( a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo )) venga operata da un organismo notificato.
2. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), conformi al presente decreto e recanti il marchio pertinente previsto all'articolo 10, comma 1.

          Note all'art. 5:
              -  Per  gli allegati e le direttive 94/55/CE e 96/49/CE
          vedi note all'art. 2.

Art. 6

Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta

1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, e' effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualita'.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'articolo 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunita' europea in conformita' alla normativa comunitaria.
3. Non e' consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle:
a) attrezzature indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente;
b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' (( previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti )), nonche' il marchio e il numero di identificazione di cui all'articolo 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli accessori necessari durante il trasporto. Restano in vigore, a norma dell'articolo 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.

Art. 7

Disposizioni di raccordo

1. Le norme vigenti, riguardanti i dispositivi previsti per il collegamento con altre attrezzature ed i codici di colore applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili, restano in vigore fino all'adozione di norme comunitarie e di utilizzazione, che modificano le norme comunitarie vigenti di cui agli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE ed alle disposizioni interne di recepimento.

          Note all'art. 7:
              -  Per  gli allegati e le direttive 94/55/CE e 96/49/CE
          vedi note all'art. 2.

Art. 8

Organismi notificati

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, comunica alla Commissione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri, l'elenco degli organismi notificati, designati ai fini:
a) dell'espletamento delle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione in applicazione dell'allegato IV, parte I;
b) della rivalutazione della conformita' dei tipi o delle attrezzature esistenti ai requisiti previsti dagli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE ed alle disposizioni interne di recepimento, in applicazione dell'allegato IV, parte II;
c) dell'effettuazione delle ispezioni periodiche di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1;
d) dello svolgimento dei compiti di sorveglianza in applicazione dell'allegato IV, parte III, modulo 2. L'autorita' competente provvede altresi' a notificare agli organismi il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. L'elenco degli organismi notificati, il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Per la designazione degli organismi di cui al comma 1 si applicano i criteri fissati negli allegati I e II. Ciascun organismo fornisce all'autorita' competente esaurienti informazioni e la documentazione comprovante la conformita' ai criteri fissati dagli allegati I e II.
3. L'autorita' competente revoca la notifica di un organismo nel caso in cui riscontri il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui al comma 2 e ne informa senza indugio la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

          Note all'art. 8:
              -  Per  gli allegati e le direttive 94/55/CE e 96/49/CE
          vedi note all'art. 2.

Art. 9

Organismi autorizzati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, comunica alla Commissione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti conformemente ai criteri indicati nel comma 2, idonei a provvedere alle ispezioni periodiche dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), o alla rivalutazione della conformita' dei recipienti esistenti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, conformi a un tipo rivalutato da un organismo notificato al fine di garantire, secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1 il continuo rispetto delle pertinenti disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. L'autorita' competente provvede inoltre a comunicare agli organismi autorizzati il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, essa comunica alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti ai fini dell'ispezione periodica delle cisterne. L'elenco degli organismi autorizzati che hanno ottenuto il riconoscimento, il loro numero di identificazione ed i compiti per i quali sono stati riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Per il riconoscimento degli organismi autorizzati si applicano i criteri fissati negli allegati I e III. Ciascun organismo fornisce all'autorita' competente esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformita' ai criteri indicati negli allegati I e III.
3. Il riconoscimento di un organismo e' revocato quando l'autorita' competente constata che l'organismo non soddisfa piu' i criteri indicati nel comma 2. L'autorita' competente ne informa immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

          Note all'art. 9:
              -  Per  la  direttiva  94/55/CE  e  96/49/CE  vedi note
          all'art. 2.

Art. 10

Marchio

1. Fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento in ordine al marchio dei recipienti e delle cisterne, i recipienti e le cisterne conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, recano un marchio apposto ai sensi dell'allegato IV, parte I. Il marchio da utilizzare e' riprodotto nell'allegato VII. Esso e' apposto in modo inamovibile e in forma visibile ed e' corredato del numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la valutazione di conformita'. In caso di rivalutazione, il marchio e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato.
2. I rubinetti ed altri accessori di nuova fabbricazione con una funzione di sicurezza diretta recano il marchio di cui all'allegato VII oppure il marchio di cui all'allegato VI al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Detti marchi non sono obbligatoriamente corredati del numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' dei rubinetti e degli altri accessori utilizzati per il trasporto. Gli altri rubinetti e accessori non sono sottoposti a requisiti specifici in materia di marchio.
3. Fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento in ordine al marchio dei recipienti e delle cisterne, ogni attrezzatura a pressione trasportabile di cui all'articolo 6, comma 1, deve recare ai fini delle ispezioni periodiche il numero di identificazione dell'organismo che ha eseguito l'ispezione periodica attestante la possibilita' di ulteriore utilizzo dell'attrezzatura. Per quanto riguarda le bombole per gas di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, all'atto della prima ispezione periodica effettuata ai sensi del presente decreto, il numero di identificazione deve essere preceduto dal marchio previsto nell'allegato VII.
4. Ai fini sia della valutazione di conformita' che della rivalutazione e delle ispezioni periodiche, il numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato e' apposto, sotto la sua responsabilita', in modo inamovibile e in forma visibile, a cura dell'organismo stesso o del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella comunita', o del proprietario, o del suo mandatario stabilito nella comunita', o del detentore. 5. E' vietata l'apposizione, sulle attrezzature a pressione trasportabili, di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio di cui al presente decreto. E' consentita l'apposizione, sulle attrezzature, di altri marchi, purche' cio' non riduca la visibilita' e la leggibilita' del marchio previsto nell'allegato VII.

          Note all'art. 10:
              -  Per  la  direttiva  94/55/CE  e  96/49/CE  vedi note
          all'art. 2.
              -  Per  il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
          vedi note alle premesse.
              Gli  allegati  VI  e  VII  del  succitato decreto cosi'
          recitano:

                                                          Allegato VI
                                 Marcatura CE
              La  marcatura  CE  e'  costituita  dalle  iniziali "CE"
          secondo il simbolo grafico che segue:

           ---->  Vedere grafico a pag. 40 del S.O.  <----

    In  caso  di  riduzione  o  di  ingrandimento della marcatura CE,
devono  essere  rispettate  le  proporzioni  indicate  per il simbolo
graduato di cui sopra.
    I    diversi   elementi   della   marcatura   CE   devono   avere
sostanzialmente  la  stessa  dimensione verticale che non puo' essere
inferiore a 5 mm".

                                                         Allegato VII
                        Dichiarazione CE di conformita'
              La  dichiarazione  CE  di conformita' deve contenere le
          seguenti informazioni:
                nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
          stabilito nella Comunita';
                descrizione    dell'attrezzatura    a   pressione   o
          dell'insieme;
                procedura di valutazione di conformita' utilizzata;
                per  gli  insiemi,  descrizione  delle attrezzature a
          pressione  che  li  compongono,  nonche' delle procedure di
          valutazione di conformita' utilizzate;
                eventualmente,   nome   e   indirizzo  dell'organismo
          notificato che ha effettuato il controllo;
                eventualmente, riferimento all'attestato di esame "CE
          del tipo , all'attestato di esame CE della progettazione od
          all'attestato CE di conformita';
                eventualmente,   nome   e   indirizzo  dell'organismo
          notificato   incaricato   della  sorveglianza  del  sistema
          qualita' del fabbricante;
                eventualmente,  riferimento  alle  norme  armonizzate
          applicate;
                eventualmente,  le  altre norme e specifiche tecniche
          che sono state utilizzate;
                eventualmente,   riferimenti   alle  altre  direttive
          comunitarie che sono state applicate;
                identificazione  del  firmatario che ha la delega del
          fabbricante   o   del   suo   mandatario   stabilito  nella
          Comunita'".
              - Il  decreto  del  Ministro dei trasporti del 7 aprile
          1986  reca: "Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767,
          84/527,  84/525  e  84/526, riguardanti la costruzione ed i
          controlli di particolari categorie di bombole".

Art. 11

Clausola di salvaguardia

1. L'autorita' competente, qualora constati che un'attrezzatura a pressione trasportabile, benche' provvista di marchio, correttamente sottoposta a manutenzione e utilizzata per i fini ai quali e' destinata, possa pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone o degli animali o dei beni in occasione del trasporto e dell'utilizzazione, con provvedimento motivato limita o vieta l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione delle attrezzature in questione o adotta le misure necessarie ai fini del ritiro dal mercato o dalla circolazione a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunita'. L'autorita' competente informa senza indugio la Commissione europea del provvedimento adattato.
2. Se un'attrezzatura a pressione trasportabile non conforme e' munita del marchio di cui all'articolo 10, l'autorita' competente, valutate le circostanze del caso, adotta il provvedimento di revoca o di sospensione del riconoscimento o le altre misure limitative o prescrittive nei confronti di chi ha apposto tale marchio e ne informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

Art. 12

Indebita apposizione del marchio

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, laddove sia intervenuto l'accertamento, da parte dell'autorita' competente, dell'indebita apposizione del marchio di conformita', definito nell'allegato VII, il proprietario, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', o il detentore, o il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie alle condizioni stabilite dall'autorita', al fine di rendere l'attrezzatura a pressione trasportabile conforme alle disposizioni relative al marchio ed a porre fine alla violazione. In caso di persistente difformita', l'autorita' competente ne informa immediatamente la Commissione europea ed adotta tutte le misure atte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirata dal mercato o dalla circolazione, secondo la procedura dell'articolo 11.

Art. 13

Provvedimenti che comportano un diniego o una limitazione

1. Ogni provvedimento adottato a norma del presente decreto e che abbia l'effetto di limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione di attrezzature a pressione trasportabili, o ne imponga, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita', il ritiro dal mercato o dalla circolazione, deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ogni provvedimento e' notificato tempestivamente all'interessato ed e' corredato dall'indicazione di cui all'art. 3, comma 4, di quest'ultima legge.

          Note all'art. 13:
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.".
              - L'art. 3 della succitata legge cosi recita:
              "Art.    3. - 1. Ogni   provvedimento   amministrativo,
          compresi      quelli      concernenti      l'organizzazione
          amministrativa,  lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
          personale,  deve  essere  motivato, salvo che nelle ipotesi
          previste  dal  comma  2.  La  motivazione  deve  indicare i
          presupposti  di  fatto  e  le  ragioni giuridiche che hanno
          determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
          alle risultanze dell'istruttoria.
              2.  La  motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
          normativi e per quelli a contenuto generale.
              3.  Se  le  ragioni  della decisione risultano da altro
          atto   dell'amministrazione   richiamato   dalla  decisione
          stessa,  insieme  alla  comunicazione  di quest'ultima deve
          essere  indicato e reso disponibile, a norma della presente
          legge, anche l'atto cui essa si richiama.
              4.  In  ogni  atto  notificato  al  destinatario devono
          essere  indicati  il termine e l'autorita' cui e' possibile
          ricorrere.".

Art. 14

Sanzioni

1. Il proprietario, il detentore, il fabbricante, il responsabile della immissione sul mercato, il responsabile della messa in servizio, ovvero il loro mandatario, che produce, immette sul mercato ed immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, non conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero non preventivamente sottoposte alle valutazioni di conformita' o di idoneita' previste di cui al presente decreto o, ancora, equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' soggetto:
a) per i recipienti di cui al n. 1 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila;
b) per i recipienti di cui al n. 2 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settemilacinquecento a euro quarantacinquemila;
c) per i recipienti di cui al n. 3 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diecimila a euro sessantamila.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, sulla base dei seguenti criteri:
a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello 0,3% per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;
b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del 3% per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;
c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare. 3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosita' dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue: a) sono aumentati della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui alle direttive 94/55/CE e 96/49 ed alle disposizioni interne di ricepimento, ovvero sostanze di cui all'allegato VI; b) sono ridotti della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui alle direttive 94/55/CE e 96/49 ed alle disposizioni interne di recepimento.
4. Ferme restando le norme penali vigenti, chiunque appone indebitamente o in maniera difforme da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio di cui all'allegato VII, e' soggetto:
a) se trattasi di recipienti di cui al n. 1 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro seimila;
b) se trattasi di recipienti di cui al n. 2 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro novemila;
c) se trattasi di recipienti di cui al n. 3 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemila a euro dodicimila.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. Il proprietario, il detentore, il fabbricante, il responsabile della immissione sul mercato, il responsabile della messa in servizio, ovvero il loro mandatario che produce, immette sul mercato ed immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, non conformi ai requisiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemila a euro dodicimila.
7. Ai fini del presente decreto, i soggetti che effettuano le attivita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 per conto degli organismi di controllo notificati o autorizzati, di cui agli articoli 8 e 9, sono considerati incaricati di un pubblico servizio.
8. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

          Note all'art. 14:
              - Per  le  direttive 94/55/CE e 96/49/CE vedi note alle
          premesse.
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  753,  reca:  "Nuove norme in materia di polizia,
          sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
          altri servizi di trasporto.".          

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal (( 1 luglio 2005 )) [ 1 luglio 2003 ]
3. E' consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data. ))
(( 4. E' consentita fino al 1° luglio 2007 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. E' altresi' consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007. ))
[ 4. E' consentita fino al 1 luglio 2005 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1 luglio 2003.
(( E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005. )) ]

Art. 16

Applicabilita' di norme di recepimento di direttive CEE

1. A partire dalle date (( di cui all'articolo 15 )), commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986 trovano applicazione limitatamente alle disposizioni dettate dall'articolo 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva 76/767/CEE, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, non sono piu' applicabili a decorrere dalle date indicate nell'articolo 15, commi 1 e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, sono comunque riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dal presente decreto.

          Note all'art. 16:
              - Le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE sono
          pubblicate in GUCE n. L. 300 del 19 novembre 1984.
              - L'art. 1 della direttiva 84/525/CE cosi' recita:
              "Art.  1.  -  1. La  presente direttiva si applica agli
          involucri  di  resistenza  in  acciaio  delle bombole senza
          saldatura  costituite  cioe'  da un solo pezzo, che possono
          essere  riempite  piu'  volte  ed  essere  trasportate,  di
          capacita'  per  lo  meno pari a 0,5 litri e non superiore a
          150 litri, destinate a contenere gas compresi, liquefatti o
          disciolti.  Queste  bombole  per  gas  sono  denominate  in
          appresso "bombole .
              2. Sono  escluse  dalla  presente  direttiva le bombole
          costruite  in  acciaio austenitico, nonche' le bombole alle
          quali  viene  aggiunto  metallo  durante il procedimento di
          chiusura del fondo.
              3. La  presente  direttiva si applica a prescindere dal
          numero di ogive della bombola (una o due).".
              L'allegato I parti 1, 2 e 3 cosi' recita:

                                                           Allegato I
          1. DEFINIZIONI  E  SIMBOLI  DEI  TERMINI USATI NEL PRESENTE
          ALLEGATO.
          1.1. LIMITE DI ELASTICITA'.
          I  valori  del  limite di elasticita', usati nella presente
          direttiva   per   il   calcolo  delle  parti  sottoposte  a
          pressione, sono i seguenti:
          quando   l'acciaio  non  presenta  un  carico  unitario  di
          snervamento  inferiore  o  superiore,  occorre  considerare
          valore  minimo  del  limite  convenzionale  di  elasticita'
          Rp0,2;
          quando l'acciaio presenta un carico unitario di snervamento
          inferiore e superiore, si considera:
          o ReL;
          o ReH x 0,92;
          o Rp0,2.
          1.2. PRESSIONE DI ROTTURA.
          Nella  presente  direttiva  si  intende  per  pressione  di
          rottura  la  pressione  di  instabilita' plastica, ossia la
          pressione  massima  ottenuta  durante  una prova di rottura
          sotto pressione.
          1.3. SIMBOLI.
          I  simboli  usati  nel  presente  allegato hanno i seguenti
          significati:
          Ph=pressione di prova idraulica, in bar;
          Pr=pressione  di rottura della bombola, misurata durante la
          prova di rottura, in bar;
          Prt=pressione teorica minima di rottura calcolata,in bar;
          Re=valore del limite di elasticita' preso in considerazione
          conformemente al punto 1.1 per la determinazione del valore
          R  utilizzato  per  il  calcolo  delle  parti  sottoposte a
          pressione, in N/mm2;
          ReL=valore   minimo  del  carico  unitario  di  snervamento
          inferiore  garantito  dal  fabbricante  della  bombola,  in
          N/mm2;
          ReH=valore   minimo  del  carico  unitario  di  snervamento
          superiore  garantito  dal  fabbricante  delle  bombole,  in
          N/mm2;
          Rp0,2=limite  convenzionale di elasticita' 0,2 %, garantito
          dal fabbricante delle bombole, in N/mm2.
          Il   limite  convenzionale  di  elasticita'  e'  il  carico
          unitario   al   quale   corrisponde   un  allungamento  non
          proporzionale  pari allo 0,2 % della lunghezza iniziale tra
          i riferimenti;
          Rm=valore  minimo  della resistenza alla trazione garantito
          dal fabbricante della bombola, in N/mm2;
          a=spessore   minimo  calcolato  della  parete  della  parte
          cilindrica, in mm;
          D=diametro nominale esterno della bombola, in mm;
          d=diametro del mandrino per le prove di piegamento, in mm;
          Rmt=resistenza effettiva alla frazione, in N/mm2.
          1.4. NORMALIZZAZIONE.
          Il   termine   "normalizzazione  e'  usato  nella  presente
          direttiva  conformemente  alla  definizione  che  figura al
          paragrafo 68 dell'EURONORM 52-83.
          La normalizzazione puo' essere seguita da un rinvenimento a
          una  temperatura  uniforme  inferiore al punto critico piu'
          basso (Ac1) dell'acciaio.
          1.5. TEMPERA E RINVENIMENTO.
          Il   termine   "tempera  e  rinvenimento  si  riferisce  al
          trattamento  termico  al  quale  e'  sottoposta  la bombola
          finita  e  nel  corso  del  quale  essa  e'  portata ad una
          temperatura   uniforme  superiore  al  piu'  elevato  punto
          critico   (Ac3)   dell'acciaio.  La  bombola  viene  quindi
          raffreddata  con  una  velocita'  non  superiore all'80% di
          quella  ottenuta mediante un raffreddamento in acqua a 20oC
          e   successivamente  portata  a  una  temperatura  uniforme
          inferiore al punto critico piu' basso (Ac1) dell'acciaio.
          Il  trattamento  termico  deve essere tale da non provocare
          fessure nella bombola. Non puo' essere impiegata la tempera
          ad acqua senza additivi.
          2. PRESCRIZIONI TECNICHE.
          2.1. ACCIAI UTILIZZATI.
          2.1.1.    L'    acciaio    e'    definito   dal   tipo   di
          elaborazione,dalla  composizione  chimica,  dal trattamento
          termico  cui  e' stata sottoposta la bombola finita e dalle
          caratteristiche  meccaniche.  Il  fabbricante  fornisce  le
          indicazioni    corrispondenti,    tenendo    conto    delle
          prescrizioni tecniche
          che  seguono.  Si considera che qualsiasi modifica rispetto
          alle  indicazioni  fornite corrisponda ad un cambiamento di
          acciaio   dal  punto  di  vista  dell'approvazione  CEE  di
          modello.
          a) Tipo di elaborazione.
          Il   tipo   di  elaborazione  viene  definito  in  base  al
          procedimento  utilizzato  (ad esempio forno Siemens-Martin,
          convertitore  ad  ossigeno, forno elettrico) e al metodo di
          calmatura adottato.
          b) Composizione chimica.
          La composizione chimica deve perlomeno indicare:
          i tenori massimi di zolfo e fosforo in tutti i casi;
          i tenori di carbonio, manganese e silicio in tutti i casi;
          i tenori di nichel, cromo, molibdeno e vanadio allorche' si
          tratti di elementi di lega inseriti di proposito.
          I  tenori  di  carbonio, manganese, silicio e, se del caso,
          nichel,   cromo,  molibdeno  e  vanadio  devono  presentare
          tolleranze  tali  che  la  differenza  tra valore massimo e
          minimo di colata non superi rispettivamente:
          per il carbonio:
          0,06 % se il tenore massimo e' inferiore allo 0,30 %;
          0,07 % se il tenore massimo e' superiore o uguale alle 0,30
          %;
          per il manganese e il silicio:
          0,30 %;
          per il cromo:
          0,30% se il tenore massimo e' inferiore all'1,5 %;
          0,50% se il tenore massimo e' superiore o uguale all'1,5 %;
          per il nichel:
          0,40 %;
          per il molibdeno:
          0,15 %;
          per il vanadio:
          0,10%.
          c) Trattamento termico.
          Il   trattamento   termico   e'   definito   in  base  alla
          temperatura, alla durata del mantenimento della temperatura
          e  alla  natura  del  fluido di raffreddamento per ciascuna
          fase  del  trattamento  (normalizzazione  seguita o meno da
          rinvenimento  o  tempera e rinvenimento). La temperatura di
          austenitizzazione    prima    della    tempera    o   della
          normalizzazione  dev'essere definita con un'approssimazione
          di 35 oC in piu' o in meno.
          Lo stesso vale per la temperatura di rinvenimento.
          2.1.2. Condizioni da soddisfare.
          L'acciaio  utilizzato  deve  essere  calmato  e insensibile
          all'invecchiamento.  Tutta  la  bombola  finita deve essere
          sottoposta  a un trattamento termico che puo' consistere in
          una  normalizzazione,  seguita  o  meno da un rinvenimento,
          oppure  una tempera seguita da un rinvenimento. I tenori di
          zolfo e di fosforo su lingottini di colata devono essere al
          massimo  pari  a  0,035%  ciascuno e la loro somma non deve
          superare lo 0,06%. I tenori di zolfo e fosforo per prodotto
          devono  essere  al  massimo pari a 0,04% ciascuno e la loro
          somma non deve superare lo 0,07 %.
          2.1.3.  Un  acciaio,  ai sensi del punto 2.1.1. puo' essere
          utilizzato  da  un costruttore solo se esso e' accettato da
          uno  Stato  membro  per  la  fabbricazione  di  bombole non
          saldate  .  Ogni  Stato  membro  comunica a qualsiasi altro
          Stato membro richiedente 1 `elenco dei materiali utilizzati
          nel  suo  territorio  per  la  fabbricazione  delle bombole
          contemplate dalla presente direttiva.
          2.1.4.    Deve    essere   possibile   effettuare   analisi
          indipendenti,in  particolare per verificare se il tenore di
          zolfo   e   di   fosforo  corrisponda  effettivamente  alle
          prescrizioni  del  punto 2.1.2. Tali analisi debbono essere
          effettuate  su campioni prelevati dal prodotto semilavorato
          fornito  dall'acciaieria al fabbricante di bombole, o dalle
          bombole finite.
          Se  si sceglie di effettuare un prelievo da una bombola, e'
          consentito di effettuare tale prelievo da una delle bombole
          precedentemente  scelte  per  le prove meccaniche di cui al
          punto  3.1 o per la prova di rottura sotto pressione di cui
          al punto 3.2 .
          2.2. CALCOLO DELLE PARTI SOTTO PRESSIONE
          2.2.1.  Lo spessore minimo della parete e' almeno uguale al
          valore piu' elevato tra i seguenti : vedi G.U
          2.2.2.  Se  un  fondo  convesso  e' ottenuto per fucinatura
          della  parte cilindrica, lo spessore della parete al centro
          del fondo sagomato e' pari ad almeno 1,5 a.
          2.2.3.  Lo  spessore  del  fondo  concavo  non  deve essere
          inferiore a 2 a all'interno del cerchio di sostenimento.
          2.2.4.  Per  ottenere  una ripartizione soddisfacente delle
          tensioni,lo   spessore  della  parete  della  bombola  deve
          aumentare progressivamente nella zona di transizione tra la
          parte cilindrica e la base.
          2.3. COSTRUZIONE E BUONA ESECUZIONE
          2.3.1.  Ogni  bombola  deve essere controllata ed esaminata
          dal   fabbricante  per  quanto  riguarda  lo  spessore,  la
          superficie interna ed esterna allo scopo di verificare che:
          -  lo  spessore  della  parete  non  sia  in  nessun  punto
          inferiore a quello specificato sul disegno;
          -  le  superfici  interna  ed  esterna  delle  bombole  non
          presentino  difetti che possano comprometterne la sicurezza
          d'impiego.
          2.3.2  .  L'ovalizzazione  del corpo cilindrico deve essere
          limitata ad un valore tale che la differenza tra i diametri
          esterni, massimo e minimo di una stessa sezione normale non
          sia superiore all'1,5 % della media di tali diametri.
          La  freccia totale delle generatrici della parte cilindrica
          della  bombola  non  deve superare 3 mm/metro rispetto alla
          loro lunghezza.
          2.3.3  .  I  basamenti  delle  bombole, se esistono, devono
          avere  una  resistenza  sufficiente ed essere costruiti con
          materiale   che  per  quanto  riguarda  la  corrosione  sia
          compatibile  con il tipo di acciaio della bombola. La forma
          del  basamento  deve  conferire  una sufficiente stabilita'
          alla  bombola. I basamenti non debbono favorire la raccolta
          dell'acqua,   ne'  l'acqua  deve  poter  penetrare  tra  il
          basamento e la bombola.
          3. PROVE
          3.1. PROVE MECCANICHE
          3.1.1. Prescrizioni generali
          3.1.1.1.  Salvo  disposizioni  particolari  della  presente
          direttiva,  le prove meccaniche sono eseguite conformemente
          alle seguenti norme EURONORM:
          EURONORM 2-80: prova di trazione per l'acciaio;
          EURONORM 3-79: prova di durezza Brinell.
          EURONORM 6-55: prova di piegamento per 1'acciaio;
          EURONORM  11-80:  prova  di trazione su lamiere e nastri in
          acciaio di spessore inferiore a 3 mm;
          EURONORM 12-55: in acciaio di spessore inferiore a 3 mm;
          EURONORM  45-63:  prova d'urto su provino con due appoggi a
          intaglio a V.
          3.1.1.2.  Tutte  le prove meccaniche destinate al controllo
          della  qualita' dell'acciaio delle bombole sono eseguite su
          provini prelevati da bombole finite.
          3.1.2.  Tipi  di  prove  e  valutazione dei risultati delle
          prove  su  ogni bombola campione si effettuano una prova di
          trazione  in  direzione  longitudinale,  quattro  prove  di
          piegamento  in direzione circonferenziale e, se lo spessore
          della  parete permette di prelevare dei provini di almeno 5
          mm  di  larghezza,  tre  prove  di  resilienza. Le prove di
          resilienza sono effettuate in direzione longitudinale.
          3.1.2.1. Prova di trazione
          3.1.2.1.1.  Il  provino  deve essere eseguito conformemente
          alle disposizioni:
          -  del capitolo 4 dell'EURONORM 2-80, quando lo spessore e'
          pari o superiore a 3 mm;
          -  del  capitolo 4 dell'EURONORM 11-80 quando lo spessore e
          inferiore  a  3 mm. In tal caso la larghezza e la lunghezza
          tra i punti di riferimento dei provini sono rispettivamente
          di 12,5 e 50 mm a prescindere dallo spessore del provino.
          3.1.2.1.2.  Le  due  facce del provino che rappresentano le
          pareti  interna ed esterna della bombola non possono essere
          lavorate.
          3.1.2.1.3.  L'allungamento, in percentuale, non deve essere
          inferiore a:
          25.103/2Rmt.
          L' allungamento non deve comunque essere inferiore:
          -  al  14%  quando  la  prova  e'  effettuata conformemente
          all'EURONORM 2-80;
          -  all'11%  quando  la  prova  e'  effettuata conformemente
          all'EURONORM 11-80.
          3.1.2.1.4.  Il  valore  ottenuto  per  la  resistenza  alla
          trazione deve essere superiore o uguale a Rm.
          Il  limite  di  elasticita'  da  determinare nella prova di
          trazione  e'  quello  utilizzato conformemente al punto 1.1
          per  il  calcolo  delle  bombole  .  Il limite superiore di
          elasticita'  deve  essere  determinato in base al diagramma
          carico/allungamento  o  con  qualsiasi  altro mezzo di pari
          precisione.
          Il valore ottenuto per il limite di elasticita' deve essere
          superiore o uguale, secondo i casi, a ReH, ReL o Rp0,2.
          3.1.2.2. Prova di piegamento
          3.1.2.2.1.  La  prova  di  piegamento  viene  effettuata su
          provini  ottenuti tagliando un anello di 25 mm di larghezza
          in  2  parti di uguale lunghezza. Ogni striscia puo' essere
          lavorata unicamente sui bordi. Le due facce del provino che
          corrispondono  alla  parte interna ed esterna della bombola
          non possono essere lavorate.
          3.1.2.2.2. La prova di piegamento viene realizzata mediante
          un  mandrino  di  diametro " d e di due cilindri posti alla
          distanza di d + 3 a.
          Durante  la  prova  la  faccia interna dell'anello si trova
          contro il mandrino.
          3.1.2.2.3.  Il  provino  non  deve  presentare  incrinature
          quando,  durante  il  piegamento  attorno ad un mandrino, i
          bordi  interni  sono separati da una distanza non superiore
          al  diametro  del  mandrino  (vedi  schema  di  descrizione
          riportato nell'allegato III)
          3.1.2.2.4. Il rapporto ( n ) tra il diametro del mandrino e
          lo spessore del provino non deve superare i valori indicati
          nella seguente tabella:
          Resistenza effettiva alla trazione Rmt in N/mm2 * Valore di
          n * fino a 440 inclusi * 2 *
          da oltre 440 a 520 inclusi * 3 *
          da oltre 520 a 600 inclusi * 4 *
          da oltre 600 a 700 inclusi * 5 *
          da oltre 700 a 800 inclusi * 6 *
          da oltre 800 a 900 inclusi * 7 *
          oltre 900 * 8 *
          3.1.2.3. Prova di resilienza *
          3.1.2.3.1.  La prova di resilienza e' effettuata su provini
          del tipo EURONORM 45-63.
          Tutte le misurazioni di resilienza si effettuano a -20o C.
          L'intaglio  viene  eseguito  perpendicolarmente  alle facce
          della parete della bombola.
          I  provini  di  resilienza non possono essere raddrizzati e
          devono  essere  lavorati  sui  sei lati, ma solo nei limiti
          necessari per ottenere una superficie piana.
          3.1.2.3.2.  Il  valore  medio di resilienza ottenuto in tre
          prove di resilienza effettuate in direzione longitudinale o
          trasversale  nonche'  ogni  valore singolo ottenuto in tali
          prove  non  puo' essere inferiore al corrispondente valore,
          espresso in J/cm2, indicato nella tabella seguente:
          * Acciai per i quali Rm e' minore o uguale a 650 N/mm2 *;
          longitudinale  *  trasversale  *  Acciai  per  i  quali  Rm
          e maggiore di 650 N/mm2 * longitudinale * trasversale *;
          Media dei tre provini * 33 * 17 * 50 * 25 *
          Ogni valore singolo * 26 * 13 * 40 * 20 *
          3.2 . PROVA DI ROTTURA SOTTO PRESSIONE IDRAULICA
          3.2.1. Condizioni di prova
          Le  bombole  sottoposte  a  questa  prova  devono recare le
          iscrizioni previste al punto 6.
          3.2.1.1. La prova di rottura sotto pressione idraulica deve
          essere eseguita in due fasi successive mediante un impianto
          che  consenta  di  aumentare regolarmente la pressione fino
          allo  scoppio  della  bombola  e  di registrare la curva di
          variazione  della pressione in funzione del tempo. La prova
          deve essere eseguita a temperatura ambiente.
          3.2.1.2.  Durante  la  prima fase l'aumento della pressione
          deve  effetuarsi  a  velocita'  costante,  fino  al  valore
          corrispondente all'inizio della deformazione plastica. Tale
          velocita' non deve superare 5 bar/secondo.
          A  partire dall'inizio della deformazione plastica (seconda
          fase),  la  portata della pompa non deve superare due volte
          quella  della  prima  fase e deve essere mantenuta costante
          fino al momento della rottura della bombola.
          3.2.2. Interpretazione della prova
          3.2.2.1.  L'interpretazione  della  prova  di rottura sotto
          pressione comprende:
          -  l'esame  della  curva  pressione-tempo,  che permette di
          determinare la pressione di rottura;
          - l'esame dello squarcio e della forma dei labbri;
          - la verifica, per la bombole a fondo concavo, che il fondo
          della bombola non si ribalti.
          3.2.2.2. La pressione di rottura ( Pr) misurata deve essere
          superiore al valore:
          Prt=20aRm/D - a
          3.2.2.3. La prova di rottura non deve ridurre la bombola in
          frammenti.
          3.2.2.4.  Lo  squarcio  principale non deve essere del tipo
          fragile,  cioe'  i labbri dello squarcio non debbono essere
          radiali,  bensi'  inclinati  rispetto al piano diametrale e
          mostrare una restrizione.
          La  prova e' accettabile soltanto se risponde alle seguenti
          condizioni:
          1.  Bombole  il cui spessore a e' al massimo pari a 7,5 mm.
          La rottura
          a) deve  essere  sensibilmente  longitudinale nella maggior
          parte;
          b) non deve essere ramificata;
          c)  non  deve  avere uno sviluppo di circonferenza di oltre
          90o ai due lati della parte principale della bombola;
          d)  non  deve  estendersi  alle  parti della bombola il cui
          spessore  supera  1,5  volte lo spessore massimo misurato a
          meta' dell'altezza della bombola;
          e)  nelle bombole a fondo convesso, non deve raggiungere il
          centro del loro fondo.
          Tuttavia, la condizione d ) puo' essere soddisfatta:
          a)  in  una ogiva o in un fondo convesso, quando la rottura
          non si
          estende  alle  parti  della bombola di diametro inferiore a
          0,75 volte il suo diametro esterno nominale;
          b)  in un fondo concavo, quando la distanza dell'estremita'
          della
          rottura nel piano di appoggio della bombola resta superiore
          a 5 volte lo spessore a.
          Bombole  il cui spessore a e' superiore a7,5 mm. La rottura
          deve essere in massima parte sensibilmente longitudinale.
          3.2.2.5.   La   rottura   non   deve  mostrare  un  difetto
          caratterizzato nel metallo.
          3.3. PROVA DI PULSAZIONE
          3.3.1.  Le bombole sottosposte a questa prova devono recare
          le iscrizioni previste al punto 6.
          3.3.2.  La  prova  di  pulsazione  viene  effettuata su due
          bombole,  garantire  dal  fabbricante  come aventi le quote
          minime previste dal progetto, mediante un fluido corrosivo.
          3.3.3.  Questa  prova  si effettua in maniera ciclica. Tale
          pressione  ciclica  superiore e' pari o alla pressione Ph9O
          ai due terzi di essa.
          La  pressione  ciclica  inferiore  non deve superare il 10%
          della pressione ciclica superiore
          Il  numero  ciclico e la frequenza massima della prova sono
          precisati nella tabella che segue:
          Pressione superiore ciclica * Ph * 2/3 Ph *
          Numero minimo di cicli * 12 000 * 80 000 *
          Frequenza massima di cicli al minuto * 5 * 12 *
          La  temperatura misurata sulla parete esterna della bombola
          non deve superare i 50o C nel corso della prova.
          La  prova  deve  considerati  soddisfacente  se  la bombola
          raggiunge  il  numero  di  cicli richiesto senza presentare
          perdite.
          3.4. PROVA IDRAULICA
          3.4.1. La pressione dell'acqua nella bombola deve aumentare
          gradualmente fino a raggiungere la pressione Ph.
          3.4.2. La bombola deve essere manutenuta sotto la pressione
          Ph per un intervallo di tempo che consenta di accertare che
          la  pressione  non  tende  a  diminuire  e  che non vi sono
          perdite.
          3.4.3.  Dopo la prova la bombola non deve mostrare segni di
          deformazione permanente.
          3.4.4.  Le  bombole  esaminate  che  non  superano la prova
          debbono essere respinte.
          3.5. CONTROLLO DELL'OMOGENEITA' DI UNA BOMBOLA
          Questo  controllo  consiste  nel  verificare  che due punti
          qualsiasi di metallo della superficie esterna della bombola
          non presentino una differenza di durezza superiore a 25 HB.
          Si  procede  alla  verifica  lungo  due sezioni trasversali
          della  bombola  situate  in  prossimita'  dell'ogiva  e del
          fondo, in quattro punti ripartiti in modo regolare.
          3.6. CONTROLLO DELL'OMOGENEITA' DI UNA PARTITA
          Questo  controllo,  eseguito  dal fabbricante, consiste nel
          verificare  mediante una prova di durezza o qualsiasi altro
          procedimento  opportuno,  che  non sia stato commesso alcun
          errore  nella  scelta  dei  prodotti  di partenza (lamiera,
          billetta,  tubo) e nell'esecuzione del trattamento termico.
          Tuttavia,  per  le  bombole  normalizzate ma non rinvenute,
          questo  controllo  puo'  non  essere  eseguito  su ciascuna
          bombola.
          3.7. CONTROLLO DEI FONDI
          Nel   fondo  della  bombola  viene  praticata  una  sezione
          meridiana  e una delle superfici cosi' ottenute e' levigata
          per l'esame con un ingrandimento compreso tra 5 e 10.
          La  bombola  e'  da considerarsi difettosa se si osserva la
          presenza di fessure. Anche se le dimensioni delle porosita'
          o   inclusioni,  eventualmente  presenti,  raggiungono  dei
          valori  considerati  compromettenti  per  la  sicurezza, la
          bombola si considera difettosa.
              - L'art. 1 della direttiva 84/526/CEE cosi' recita:
              "Art.  1.  -  1.  La presente direttiva si applica alle
          bombole  per  gas  in  alluminio  non  legato  o in lega di
          alluminio  non  saldate, costituite cioe' da un solo pezzo,
          riempibili piu' volte, trasportabili, di capienza perlomeno
          pari  a  0,5 litri e non superiore a 150 litri, destinate a
          contenere  gas  compressi,  liquefatti  o disciolti. Queste
          bombole per gas sono qui di seguito denominate "bombole .
          2. Sono escluse dalla presente direttiva:
          - le bombole realizzate con una lega di alluminio che abbia
          una  resistenza  minima garantita alla trazione superiore a
          500 N/mm2;
          -  le bombole alle quali e' aggiunto del metallo durante il
          processo di chiusura del fondo.".
              - L'allegato I, parti 1, 2 e 3 cosi' recita:

                                                           Allegato 1
          1. TERMINI E SIMBOLI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
          1.1. LIMITE DI ELASTICITA'
          Ai  sensi  della presente direttiva, i valori del limite di
          elasticita'  usati  per il calcolo delle parti sottoposte a
          sollecitazione sono i seguenti:
          per  l'alluminio  legato 0,2% della sollecitazione unitaria
          Rp  (0,2),  cioe'  il  valore  della sollecitazione che da'
          luogo  a  un  allungamento non proporzionale pari allo 0,2%
          della lunghezza tra i punti di riferimenti del provino;
          per  l'alluminio  non  legato  allo  stato tenero, 1% della
          sollecitazione unitaria.
          1.2. Nella  presente direttiva si intende per "pressione di
          rottura"  la  pressione  di instabilita' plastica, ossia la
          pressione  massima  ottenuta  durante  una prova di rottura
          sotto pressione.
          1.3. I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti
          significati:
          Ph = pressione di prova idraulica, in bar;
          Pr  =  pressione di rottura della bombola, misurata durante
          la prova di rottura, in bar;
          Prt = pressione teorica minima di rottura, in bar;
          Re  = valore minimo del limite di elasticita' garantito dal
          fabbricante della bombola, in N/mm2;
          Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito
          dal fabbricante della bombola, in N/mm2;
          a = spessore minimo calcolato della parete cilindrica della
          bombola, in mm;
          D = diametro nominale esterno della bombola, in mm;
          Rmt = resistenza effettiva alla trazione, in N/mm2;
          d  =  diametro  del mandrino per le prove di piegamento, in
          mm.
          2. PRESCRIZIONI TECNICHE
          2.1. MATERIALI UTILIZZATI, TRATTAMENTI TERMICI E MECCANICI
          2.1.1. Una  lega d'alluminio o un alluminio non legato sono
          definiti  dal  tipo  di  elaborazione,  dalla  composizione
          chimica  nominale e dal trattamento cui e' stata sottoposta
          dalla sua residenza alla corrosione e dalle caratteristiche
          meccaniche.   Il   fabbricante   fornisce   le  indicazioni
          corrispondenti,  tenendo  conto delle prescrizioni tecniche
          che  seguono.  Si considera che qualsiasi modifica rispetto
          alle  indicazioni  fornite corrisponda ad un cambiamento di
          materiale  dal  punto  di  vista  dell'approvazione CEE del
          modello.
          2.1.2. Sono ammessi per la fabbricazione delle bombole:
          a) qualsiasi alluminio non legato il cui tenore d'alluminio
          sia almeno pari al 99,5%;
          b) le  leghe  di  alluminio  aventi la composizione chimica
          figurante  nella  tabella 1,  che  sono state sottoposte ai
          trattamenti termici e meccanici di cui alla tabella 2:
          Tabella 1
          *Composizione  chimica in % * Cu * Mg * Si * Fe * Mn * Zn *
          Cr * Ti + Zr * Ti * Totale altri * Al *
          Lega B ************
          min. * - * 4,0 * - * - * 0,5 * - * - * - * - * * resto *
          max.  *  0,10 * 5,1 * 0,5 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * 0,20 *
          0,10 * 0,15 **
          Lega C ************
          min. * - * 0,6 * 0,7 * - * 0,4 * - * - * - * - * * resto *
          max. * 0,10 * 1,2 * 1,3 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * - * 0,10
          * 0,15 * *

          Tabella 2
          * Trattamenti termici e meccanici *
          Lega B * Nell'ordine: *
          *  1) Trattamento d'inibizione su saggio: *
          * - durata fissata dal fabbricante *
          * - temperatura compresa tra 210 oC e 260 oC *
          *  2) Trafilatura con un tasso d'incrudimento non superiore
          al 30% *
          * 3)  Formatura dell'ogiva: la temperatura del metallo deve
          essere almeno uguale a 300o C alla fine dell'operazione *
          Lega C * 1) Messa in soluzione prima della tempra: *
          * - durata fissata dal fabbricante *
          *  -  temperatura  in  nessun  caso  inferiore  a  525o C e
          superiore 550o C *
          * 2) Tempra in acqua *
          * 3) Rinvenimento: *
          * - durata fissata dal fabbricante *
          * - temperatura compresa tra 140o C e 190o C *
          c)   per  la  fabbricazione  delle  bombole  potra'  essere
          qualsiasi  altra  lega d'alluminio, purche' superi prove di
          resistenza alla corrosione di cui all'allegato II.
          2.1.3.  Il  fabbricante  di bombole deve ottenere e fornire
          certificati  di  analisi di colata delle leghe di alluminio
          usate per la fabbricazione delle bombole.
          2.1.4.    Deve    essere   possibile   effettuare   analisi
          indipendenti.  Tali  analisi  debbono  essere effettuate su
          campioni  prelevati  dal  prodotto  semilavorato  quale  e'
          fornito  al  fabbricante di bombole o dalle bombole finite.
          Se  si sceglie di effettuare un prelievo da una bombola, e'
          consentito  effettuare  tale  prelievo da una delle bombole
          precedentemente  scelte  per  le prove meccaniche di cui al
          punto  3.1 o per la prova di rottura sotto pressione di cui
          al punto 3.2.
          2.1.5. Trattamento  termico  e meccanico delle leghe di cui
          alle lettere b) e c) del punto 2.1.2.
          2.1.5.1. La   fabbricazione   della   bombola,  escluse  le
          lavorazioni  di finitura, si conclude con un trattamento di
          tempra seguito da rinvenimento.
          2.1.5.1.1. Il   fabbricante   e'   tenuto  a  precisare  le
          caratteristiche del trattamento effettuato, e cioe':
          -   temperatura   nominali  di  massa  in  soluzione  e  di
          rinvenimento;
          -  durate nominali di permanenza effettiva alle temperature
          della messa in soluzione e del rinvenimento.
          Nel  corso  del  trattamento  termico  tali caratteristiche
          devono  essere  rispettate dal fabbricante entro i seguenti
          limiti:
          - temperatura di messa in soluzione: con un'approssimazione
          di þ 5o C;
          -  temperatura di rinvenimento: con un'approssimazione di þ
          5o C;
          - durata della permanenza effettiva: con un'approssimazione
          di þ 10%.
          2.1.5.1.2.  Tuttavia  il  fabbricante puo' indicare, per la
          messa   in   soluzione   e  il  rinvenimento,  un  arco  di
          temperature  in  cui la differenza tra i due valori estremi
          non  deve  essere superiore a 20 oC. Per ciascuno di questi
          valori   estremi   egli   indica   nominale  di  permanenza
          effettiva.
          Per  ciascuna  temperatura intermedia la durata nominale di
          permanenza effettiva e' determinata mediante interpolazione
          lineare  per  la  durata  di  messa in soluzione e mediante
          interpolazione  lineare  del  logaritmo  del  tempo  per la
          durata del rinvenimento.
          Il  fabbricante  e'  tenuto  ad  effettuare  il trattamento
          termico ad una temperatura compresa nell'arco indicato, con
          una  durata  di permanenza effettiva che non si scosti piu'
          del  10%  dalla  durata  nominale  calcolata nel modo sopra
          indicato.
          2.1.5.1.3.  Il  fabbricante  deve  indicare  nel  fascicolo
          presentato  all'atto  della verifica CEE le caratteristiche
          del trattamento termico finale effettuato.
          2.1.5.1.4.   Oltre   al   trattamento   termico  finale  il
          fabbricante deve indicare anche tutti i trattamenti termici
          effettuati a temperatura superiore a 200o C.
          2.1.5.2. La fabbricazione della bombola non comprende alcun
          trattamento di tempra seguito da rinvenimento.
          2.1.5.2.1.   Il   fabbricante  e'  tenuto  a  precisare  le
          caratteristiche  dell'ultimo trattamento termico effettuato
          a   temperatura   superiore   a  200o  C  distinguendo,  se
          necessario, le diverse parti della bombola. Egli e' inoltre
          tenuto   a  precisare  qualsiasi  operazione  di  formatura
          effettuata  (per esempio estrusione, trafilatura, formatura
          dell'ogiva) durante la quale la temperatura del metallo sia
          rimasta  inferiore  o  uguale  a 200o C e che non sia stata
          seguita  da  nessun  trattamento termico ad una temperatura
          superiore  a  tale valore, nonche' la posizione della parte
          piu'  incrudita del corpo formato e il corrispondente tasso
          d'incrudimento.
          Per  l'applicazione  di  questa disposizione viene definito
          tasso  d'incrudimento  il  rapporto  S-s/s,  in cui S e' la
          sezione iniziale e s la sezione finale.
          Queste  caratteristiche  del  trattamento  termico  e della
          formatura  devono essere rispettate dal fabbricante entro i
          seguenti limiti:
          -  durata  del trattamento termico, con un' approssimazione
          di þ 10% e temperatura di þ 5o C;
          -  tasso  d'incrudimento  della  parte  piu'  incrudita con
          un'approssimazione  di  þ  6%  se la bombola e' di diametro
          inferiore  o uguale a 100 mm e con una approssimazione di þ
          3% se la bombola e' di un diametro superiore a 100 mm.
          2.1.5.2.2.  Tuttavia  il  fabbricante puo' indicare, per il
          trattamento  termico,  un  arco  di  temperatura  in cui la
          differenza  fra  i  due  valori  estremi  non  deve  essere
          superiore  a  20o  C. Per ciascuno di questi valori estremi
          egli indica la durata nominale di permanenza effettiva. Per
          ciascuna  temperatura  intermedia  la  durata  nominale  di
          permanenza effettiva e' determinata mediante interpolazione
          lineare.   Il   fabbricante  e'  tenuto  ad  effettuare  il
          trattamento  termico  ad una temperatura compresa nell'arco
          indicato, con una durata di permanenza effettiva che non si
          scosti  piu'  del  10%  dalla durata nominale calcolata nel
          modo sopra indicato.
          2.1.5.2.3.  Il  fabbricante  deve  indicare  nel  fascicolo
          presentato  all'atto  della verifica CEE le caratteristiche
          dell'ultimo  trattamento  termico  effettuato nonche' della
          formatura.
          2.1.5.3. Qualora il fabbricante abbia scelto di indicare un
          arco    di   temperature   per   il   trattamento   termico
          conformemente   ai   punti   2.1.5.1   e  2.1.5.2.2.,  deve
          presentare  per  l'approvazione CEE di modello due serie di
          bombole,  una  costituita  da  bombole  che hanno subito il
          trattamento  termico alla temperatura piu' bassa fra quelle
          previste  e  l'altra costituita da bombole che hanno subito
          il  trattamento  termico  alla temperatura piu' alta con le
          piu' brevi durate relative.
          2.3. CALCOLO DELLE PARTI SOTTO PRESSIONE
          2.3.1.  Lo  spessore della parte cilindra delle bombole per
          gas  non  deve essere inferiore a quello calcolato mediante
          la seguente formula: a = Ph.D/20R/4/3 + Ph
          R e' il valore minore dei due seguenti:
          - Re
          ovvero
          - 0.85 Rm
          2.3.2.  Lo  spessore  minimo  della  parete "a" non puo' in
          nessun caso essere inferiore a D/100 + 1,5 mm.
          2.3.3. Lo spessore e la forma del fondo e dell'ogiva devono
          essere  tali  da  superare  le  prove previste ai punti 3.2
          (prova di rottura) e 3.3 (prova di pulsazione).
          2.3.4.  Per  ottenere  una ripartizione soddisfacente delle
          tensioni,  lo  spessore  nella  parete  della  bombola deve
          aumentare progressivamente nella zona di transizione tra la
          parte  cilindra  e la base, ogniqualvolta il fondo sia piu'
          spesso della parete cilindrica.
          2.4. COSTRUZIONE E BUONA ESECUZIONE
          2.4.1.  Ogni  bombola  deve essere controllata ed esaminata
          dal  fabbricante  per  quanto riguarda il suo spessore e lo
          stato della sua superficie interna allo scopo di verificare
          che:
          -  lo  spessore  della  parete  non  sia  in  nessun  punto
          inferiore a quello specificato sul disegno;
          - le superfici interne delle bombole non presentino difetti
          che possano comprometterne la sicurezza d'impiego.
          2.4.2.  L'ovalizzazione  del  corpo  cilindrico deve essere
          limitata ad un valore tale che la differenza tra i diametri
          esterni, massimo e minimo di una stessa sezione normale non
          sia superiore all'1,5% della media di tali diametri.
          La  freccia totale delle generatrici della parte cilindrica
          della  bombola  non deve superare 3 mm/m rispetto alla loro
          lunghezza.
          2.4.3. I basamenti delle bombole, se esistono, devono avere
          una   resistenza   sufficiente   ed  essere  costruiti  con
          materiale   che  per  quanto  riguarda  la  corrosione  sia
          compatibile  con  il  tipo  di  materiale della bombola. La
          forma   del   basamento   deve  conferire  una  sufficiente
          stabilita'  alla  bombola. I basamenti non debbono favorire
          la   raccolta   dell'acqua,  ne'  permettere  all'acqua  di
          penetrare tra il basamento e la bombola.
          3. PROVE
          3.1. PROVE MECCANICHE
          Le  prove meccaniche sono eseguite, fatte salve le seguenti
          prescrizioni, conformemente alle seguenti EURONORM:
          EURONORM 2-80: prova di trazione per l'acciaio;
          EURONORM 3-79: prova di durezza Brinell;
          EURONORM 6-55: prova di piegamento per l'acciaio;
          EURONORM  11-80:  prova  di  trazione  su  lamiere e nastri
          d'acciaio d'uno spessore inferiore a 3 mm;
          EURONORM  12-55:  prova  di  piegamento di lamiere e nastri
          d'acciaio d'uno spessore inferiore a 3 mm.
          3.1.1. Prescrizioni generali.
          Tutte  le  prove  meccaniche  destinate  al controllo della
          qualita' del metallo delle bombole per gas sono sul metallo
          prelevato da bombole finite.
          3.1.2.  Tipi  di  prove  e  valutazione dei risultati delle
          prove.
          Su   ogni  bombola-campione  si  effettuano  una  prova  di
          trazione  in  direzione  longitudinale  e  quattro prove di
          piegamento in direzione circonferenziale.
          3.1.2.1. Prova di trazione.
          3.1.2.1.1.  Il  provino  sul  quale viene eseguita la prova
          deve essere conforme alle disposizioni:
          -  del  capitolo 4 dell'EURONORM 2-80 quando lo spessore e'
          pari o superiore a 3 mm;
          -  del capitolo 4 dell'EURONORM 11-80 quando lo spessore e'
          inferiore  a  3 mm. In tal caso la larghezza e la lunghezza
          tra i punti di riferimento del provino sono rispettivamente
          di 12,5 e 50 mm, a prescindere dallo spessore del provino.
          Le  due  facce  del  provino  che  rappresentano  le pareti
          interna   ed  esterna  della  bombola  non  possono  essere
          lavorate.
          3.1.2.1.2.  Per  le  leghe C di cui al punto 2.1.2, lettera
          b),  e  di  cui  al punto 2.1.2, lettera c), l'allungamento
          dopo rottura non deve essere inferiore al 12%.
          -  Per  le  leghe  B  di  cui  al  punto 2.1.2, lettera b),
          l'allungamento  dopo  rottura  deve essere almeno uguale al
          12%  quando  la  prova  di  trazione e' eseguita su un solo
          provino  prelevato  dalla parete della bombola. E' altresi'
          ammesso  che  la  prova di trazione sia eseguita su quattro
          provini uniformemente ripartiti nella parete della bombola.
          I risultati richiesti sono allora i seguenti:
          - nessun valore individuale deve essere inferiore all'11%;
          -  la  media delle quattro misure deve essere almeno uguale
          al 12%.
          -  Per  l'alluminio  non legato l'allungamento dopo rottura
          non puo' essere inferiore al 12%.
          3.1.2.1.3.   Il  valore  trovato  per  la  resistenza  alla
          trazione deve essere superiore o uguale a Rm.
          Il  limite  d'elasticita'  da  determinare  nel corso della
          prova  di trazione e' quello che e' stato utilizzato per il
          calcolo delle bombole, in conformita' del punto 1.1.
          Il  valore  trovato per il limite d'elasticita' deve essere
          superiore o uguale a Re.
          3.1.2.2. Prove di piegamento.
          3.1.2.2.1.  La  prova  di  piegamento  viene  effettuata su
          provini  ottenuti  tagliando  in due parti uguali un anello
          della larghezza di "3 a". La larghezza del provino non puo'
          in  nessun  caso essere inferiore a 25 mm. Ogni anello puo'
          essere  lavorato  meccanicamente soltanto sui bordi. Questi
          possono  presentare  un  arrotondamento  di  raggio pari al
          massimo a un decimo dello spessore dei provini o presentare
          spigoli ad angolo di 45o.
          3.1.2.2.2.  La  prova  di  piegamento  viene effettuata per
          mezzo  di  un  mandrino  di  diametro "d" e di due cilindri
          posti  alla distanza di d + 3 a. Durante la prova la faccia
          interna dell'anello si trova contro il mandrino.
          3.1.2.2.3.  Il  provino non deve incrinarsi quando, durante
          il  piegamento attorno al mandrino, i bordi interni sono ad
          una  distanza  non superiore al diametro del mandrino (vedi
          schema descrittivo riportato nell'appendice 2).
          3.1.2.2.4.  Il rapporto (n) tra il diametro del mandrino lo
          spessore  del  provino  non deve superare i valori indicati
          nella seguente tabella:
          Resistenza effettiva alla trazione Rmt in N/mm2 * Valore di
          n * fino a 220 inclusi * 5 *
          da oltre 220 a 330 inclusi * 6 *;
          da oltre 330 a 440 inclusi * 7 *;
          oltre 440 * 8 *.
          3.2. PROVA DI ROTTURA SOTTO PRESSIONE IDRAULICA
          3.2.1. Condizioni di prova.
          Le  bombole  sottoposte  a  questa  prova  devono recare le
          iscrizioni previste al punto 6.
          3.2.1.1. La prova di rottura sotto pressione idraulica deve
          essere eseguita in due fasi successive mediante un impianto
          che  consenta  di  aumentare regolarmente la pressione fino
          allo  scoppio  della  bombola  e  di registrare la curva di
          variazione  della pressione in funzione del tempo. La prova
          deve essere eseguita a temperatura ambiente.
          3.2.1.2.  Durante  la prima fase l'aumento della pressione,
          fino al valore corrispondente all'inizio della deformazione
          plastica,  deve  essere  costante  e  non  deve  superare 5
          bar/secondo.
          A  partire dall'inizio della deformazione plastica (seconda
          fase),  la  portata della pompa non deve superare due volte
          quella  della  prima  fase e deve essere mantenuta costante
          fino al momento della rottura della bombola.
          3.2.2. Interpretazione della prova.
          3.2.2.1.  L'interpretazione  della  prova  di rottura sotto
          pressione comprende:
          -  esame  della  curva  pressione-tempo,  che  permette  di
          determinare la pressione di rottura;
          - esame dello squarcio e della forma dei labbri;
          -  verifica,  per  le bombole a fondo concavo, che il fondo
          della bombola non si ribalti.
          3.2.2.2.  La pressione di rottura (Pr) misurata deve essere
          superiore al valore:
          Prt = 20 a Rm/D - a.
          3.2.2.3. La prova di rottura non deve ridurre la bombola in
          frammenti.
          3.2.2.4.  Lo  squarcio  principale non deve essere del tipo
          fragile,  cioe'  labbri  dello  squarcio non debbono essere
          radiali,  bensi' inclinati rispetto a un piano diametrale e
          mostrare una strizione.
          Una  rottura  e'  accettabile  soltanto  se risponde ad una
          delle seguenti descrizioni:
          -  dev'essere  sensibilmente  longitudinale  nella  maggior
          parte;
          - non dev'essere ramificata;
          - non deve avere uno sviluppo di circonferenza di oltre 90o
          ai due lati della parte principale della bombola;
          -  non  deve  estendersi  alle  parti  della bombola il cui
          spessore  supera  1,5  volte lo spessore massimo misurato a
          meta'  dell'altezza  della  bombola; per le bombole a fondo
          convesso,  tuttavia,  la  rottura  non  deve raggiungere il
          centro del loro fondo.
          -  Per  le  bombole  di  spessore "a" superiore a 13 mm, la
          rottura deve essere in massima parte longitudinale.
          3.2.2.5.   Lo   squarcio   non  deve  mostrare  un  difetto
          caratteristico nel metallo.
          3.3. PROVA DI PULSAZIONE
          3.3.1.  Le  bombole sottoposte a questa prova devono recare
          le iscrizioni previste al punto 6.
          3.3.2.  La  prova  di  pulsazione  viene  effettuata su due
          bombole,  garantite  dal  fabbricante  come aventi le quote
          minime  previste  dal  progetto,  mediante  un  fluido  non
          corrosivo.
          3.3.3.  Questa  prova  si  effettua  in maniera ciclica. La
          pressione  ciclica superiore e' pari o alla pressione Ph, o
          ai  due  terzi  di essa. La pressione ciclica inferiore non
          deve superare il 10% della pressione ciclica superiore.
          Il  numero di cicli e la frequenza massima della prova sono
          precisati nella tabella che segue:
          pressione ciclica superiore * Ph * 2/3 Ph *;
          numero minimo di cicli * 12 000 * 80 000 *;
          frequenza massima di cicli al minuto * 5 * 12 *.
          La  temperatura misurata sulla parete esterna della bombola
          non deve superare i 50o C nel corso della prova.
          La  prova  deve  considerarsi  soddisfacente  se la bombola
          raggiunge  il  numero  di  cicli richiesto senza presentare
          perdite.
          3.4. PROVA IDRAULICA
          3.4.1. La pressione dell'acqua nella bombola deve aumentare
          gradualmente fino a raggiungere la pressione Ph.
          3.4.2.  La bombola deve essere mantenuta sotto la pressione
          Ph per un intervallo di tempo che consenta di accertare che
          la  pressione  non  tende  a  diminuire  e  che non vi sono
          perdite.
          3.4.3.  Dopo la prova la bombola non deve mostrare segni di
          deformazione permanente.
          3.4.4.  Le  bombole  esaminate  che  non  superano la prova
          debbono essere respinte.
          3.5. CONTROLLO DELL'OMOGENEITA' DI UNA BOMBOLA
          Questo  controllo  consiste  nel  verificare  che due punti
          qualsiasi   del  metallo  della  superficie  esterna  della
          bombola  non presentino una differenza di durezza superiore
          a  15  HB.  Si  procede  alla  verifica  lungo  due sezioni
          trasversali della bombola situate in prossimita' dell'ogiva
          e del fondo, in quattro punti ripartiti in modo regolare.
          3.6. CONTROLLO DELL'OMOGENEITA' DI UNA PARTITA
          Questo  controllo,  eseguito  dal fabbricante, consiste nel
          verificare, mediante una prova di durezza o qualsiasi altro
          procedimento  opportuno,  che  non sia stato commesso alcun
          errore   nella   scelta   delle   billette  di  partenza  e
          nell'esecuzione del trattamento termico.
          3.7. CONTROLLO DEI FONDI
          Nel   fondo  della  bombola  viene  praticata  una  sezione
          meridiana  e una delle superfici cosi' ottenute e' levigata
          per l'esame con un ingrandimento compreso tra 5 e 10.
          La  bombola  e'  da considerarsi difettosa se si osserva la
          presenza di fessure. Anche se le dimensioni delle porosita'
          o   inclusioni,  eventualmente  presenti,  raggiungono  dei
          valori  considerati  compromettenti  per  la  sicurezza, la
          bombola si considera difettosa.".
              - L'art. 1 della direttiva 84/527/CEE cosi' recita:
              "Art.   1. - La  presente  direttiva  si  applica  alle
          bombole  per gas saldate, in acciaio non legato, costituite
          da  piu'  pezzi,  aventi uno spessore effettivo inferiore o
          uguale  a  5 mm, suscettibili d'essere riempite piu' volte,
          di  capacita'  compresa  tra  0,5  e 150 litri, destinate a
          contenere  e  a  trasportare  gas  compressi,  liquefatti o
          disciolti,  fatta eccezione per i gas liquefatti fortemente
          refrigerati  e  per  l'acetilene.  La  pressione  di  prova
          idraulica  (Ph) di queste bombole non deve essere superiore
          a   60  bar.  Queste  bombole  per  gas  sono  in  appresso
          denominate "bombole.".
              - L'allegato I, parti 1, 2 e 3 cosi' recita:

                                                           Allegato I
          1. SIMBOLI E TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
          1.1. I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti
          significati:
          Ph = pressione di prova idraulica, in bar;
          Pr = pressione   di  rottura  della  bombola,  misurata  al
          momento della prova di rottura, in bar;
          Prt = pressione  teorica  minima  di  rottura calcolata, in
          bar;
          Re = valore  minimo del limite di elasticita' garantito dal
          fabbricante di bombole sulla bombola finita, in N/mm2;
          Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito
          dalla norma del materiale, in N/mm2;
          Rmt = resistenza effettiva alla trazione, in N/mm2;
          a = spessore  minimo  calcolato  della  parete  della parte
          cilindrica, in mm;
          b = spessore minimo calcolato dei fondi convessi, in mm;
          D = diametro nominale esterno della bombola, in mm;
          R = raggio di curvatura interna del fondo convesso, in mm;
          r = raggio di raccordo interno del fondo convesso, in mm;
          H = altezza  esterna  della  parte  curva  del  fondo della
          bombola, in mm;
          h = altezza della parte cilindrica del fondo curvo, in mm;
          L = lunghezza  dell'involucro  di resistenza della bombola,
          in mm;
          A = valore dell'allungamento del metallo di base, in %;
          Vo = volume  iniziale della bombola al momento dell'aumento
          della pressione della prova di rottura, in 1;
          V = volume  finale  della bombola al momento della rottura,
          in 1;
          Z = coefficiente di saldatura.
          1.2.  Nella  presente direttiva si intende per pressione di
          rottura  la  pressione  di  instabilita' plastica, ossia la
          pressione  massima  ottenuta  durante  una prova di rottura
          sotto pressione.
          1.3. NORMALIZZAZIONE
          Il   termine   "normalizzazione  e'  usato  nella  presente
          direttiva  conformemente  alla  definizione  che  figura al
          paragrafo 68 dell'EURONORM 52-83.
          1.4. RICOTTURA DI DISTENSIONE
          Per  "ricottura  di  distensione  si intende il trattamento
          termico della bombola finita durante il quale la bombola e'
          portata   ad   una   temperatura   inferiore  al  punto  di
          trasformazione  piu'  base  (Acl)  dell'acciaio, al fine di
          ridurre le tensioni residue.
          2. PRESCRIZIONI TECNICHE
          2.1. MATERIALI
          2.1.1.   Il   materiale  utilizzato  per  la  fabbricazione
          dell'involucro  di  resistenza  delle  bombole  deve essere
          l'acciaio definito nell'EURONORM 120-83.
          2.1.2.  Tutte  le  parti del corpo della bombola e tutte le
          parti  saldate  al  corpo  debbono  essere  fabbricate  con
          materiali compatibili tra di loro.
          2.1.3.  I  materiali  di apporto debbono essere compatibili
          con  l'acciaio  per  poter dare saldature aventi proprieta'
          equivalenti a quelle specificate per la lamiera di base.
          2.1.4.  Il fabbricante di bombole deve ottenere e fornire i
          certificati  di  analisi  chimica  di  colata  degli acciai
          impiegati  per  la  fabbricazione  delle  parti  soggette a
          pressione.
          2.1.5.    Deve    essere   possibile   effettuare   analisi
          indipendenti.  Queste  analisi  debbono  essere eseguite su
          campioni  prelevati  dal  prodotto  semilavorato,  quale e'
          fornito al fabbricante di bombole o dalle bombole finite.
          2.1.6.   Il   fabbricante   deve   tenere   a  disposizione
          dell'autorita' di controllo i risultati delle prove d degli
          esami metallurgici e meccanici effettuati sulle saldature e
          descrivere  i  metodi  e i procedimenti di saldatura usati,
          che  debbono  poter esser considerati rappresentativi delle
          saldature operate nel corso della produzione.
          2.2. TRATTAMENTO TERMICO
          Le bombole devono essere fornite o allo stato normalizzato,
          oppure  dopo  aver subito un trattamento di distensione. Il
          fabbricante  di  bombole  deve  certificare  che le bombole
          finite  hanno  subito un trattamento termico dopo che siano
          state  effettuate  tutte le saldature e deve certificare il
          trattamento  termico  applicato.  E' vietato il trattamento
          termico localizzato.
          2.3. CALCOLO DELLE PARTI SOTTO PRESSIONE
          2.3.1.  Lo  spessore delle pareti della parte cilindrica in
          qualsiasi  punto dell'involucro di resistenza della bombola
          per  gas  non  deve  essere  inferiore  a  quello calcolato
          mediante la seguente formula:
          2.3.1.1.  per le bombole senza saldatura logitudinale: vedi
          G.U.
          2.3.1.2.  per  le bombole con saldatura longitudinale: vedi
          G.U. Z e' uguale a:
          - 0,85 qualora il fabbricante effettui l'esame radiografico
          sull'incrocio  delle  saldature per 100 mm oltre l'incrocio
          per la saldatura longitudinale e per 50 mm (25 mm per lato)
          per le saldature circonferenziali. Tale esame va effettuato
          su  due bombole, una selezionata all'inizio e una alla fine
          di ogni turno di lavoro e per ciascuna macchina;
          -  1  qualora  il  fabbricante  effettui,  statisticamente,
          l'esame  radiografico sull'incrocio delle saldature per 100
          mm oltre l'incrocio per la saldatura longitudinale e per 50
          mm (25 mm per lato) per le saldature circonferenziali. Tale
          esame   va  effettuato  sul  10%  delle  bombole  prodotte,
          prelevate a caso.
          Se    tali    esami    radiografici   evidenziano   difetti
          inaccettabili,  definiti  al  punto 3.4.1.4, debbono essere
          adottate  adeguate  misure  per verificare la produzione in
          questione e per eliminare i difetti.
          2.3.2.   Dimensioni   e  calcolo  dei  fondi  (vedi  figure
          riportate nell'appendice 1).
          2.3.2.1.   I  fondi  delle  bombole  devono  soddisfare  le
          seguenti condizioni:
          - fondi torisferici
          limitazioni simultanee: 0,003D * b * 0,08 D
          r * 0,1 D
          R * D
          H * 0,18 D
          r * 2 b
          h * 4b
          - fondi ellissoidali
          limitazioni simultanee: 0,003 D * b * 0,08 D
          H * 0,18 D
          h * 4 b
          - fondi emisferici
          limitazioni: 0,003 D * b * 0,16 D
          2.3.2.2. Lo spessore di tali fondi convessi non puo' essere
          inferiore,  in nessun punto, a quello calcolato mediante la
          seguente formula:
          vedi G.U.
          Il  coefficiente di forma C da utilizzare per i fondi pieni
          e' dato dalla tabella di cui all'appendice 1.
          Tuttavia,  lo  spessore  nominale  del bordo cilindrico dei
          fondi  deve  essere  almeno  uguale  allo spessore nominale
          della parte cilindrica.
          2.3.3.  Lo  spessore  nominale  della  parete  della  parte
          cilindrica  e  del  fondo  convesso non puo' in nessun caso
          essere inferiore a:
          - D/250 + 0,7 mm se Ph <$>&&60;<$> 30 bar
          - D/250 + 1 mm se Ph * 30 bar
          con un minimo, in entrambi i casi, di 1,5 mm.
          2.3.4. Il corpo della bombola, ad esclusione della base del
          rubinetto,  puo'  constare  di  due  o  tre  parti. I fondi
          debbono essere di un pezzo unico e convessi.
          2.4. COSTRUZIONE E BUONA ESECUZIONE
          2.4.1. Prescrizioni generali
          2.4.1.1.   Il   fabbricante   garantisce   sotto   la   sua
          responsabilita' che dispone dei mezzi e dei procedimenti di
          fabbricazione  atti a garantire la realizzazione di bombole
          che soddisfino alle prescrizioni della presente direttiva.
          2.4.1.2.  Il  fabbricante  deve accertarsi, mediante idonea
          sorveglianza  che  le  lamiere di base e le parti imbutite,
          utilizzate per la fabbricazione delle bombole, siano esenti
          da  difetti  tali  da  compromettere la sicurezza d'impiego
          della bombola.
          2.4.2. Parti sottoposte a pressione
          2.4.2.1.  Il  fabbricante  deve  descrivere  i  metodi ed i
          procedimenti  di  saldatura adottati e indicare i controlli
          effettuati nel corso della produzione.
          2.4.2.2. Disposizioni tecniche di saldatura
          Le  saldature  testa a testa devono essere eseguite secondo
          un procedimento di saldatura automatico.
          Le saldature testa a testa dell'involucro di resistenza non
          possono  trovarsi  in  zone in cui si abbiano variazioni di
          forma.
          Le   saldature  d'  angolo  non  debbono  sovrapporsi  alle
          saldature  testa a testa e debbono distare da queste ultime
          almeno 10 mm.
          Le  saldature di giunzione degli elementi che costituiscono
          l'involucro  della bombola debbono soddisfare alle seguenti
          condizioni  (vedi  figure  riportate  a  titolo  di esempio
          nell'appendice 2):
          - saldatura longitudinale: la saldatura e' eseguita testa a
          testa e a sezione piena del metallo della parete;
          -   saldatura   circonferenziale   diversa   da  quella  di
          assemblaggio  del  collare al fondo superiore: la saldatura
          e'  eseguita  testa  a  testa e a sezione piena del metallo
          della   parete.   Una   saldatura   su  sovrapposizione  e'
          considerata come una saldatura testa a testa particolare;
          - saldatura circonferenziale di assemblaggio del collare al
          fondo  superiore:  la  saldatura  puo' essere testa a testa
          oppure  angolare.  Quando  e'  eseguita testa a testa, essa
          deve  essere  a sezione piena del metallo della parete. Una
          saldatura   su  sovrapposizione  e'  considerata  come  una
          saldatura testa a testa particolare.
          Le  prescrizioni  del  presente  trattino  non si applicano
          quando  il  fondo  superiore  comporta un basamento interno
          alla  bombola  fissato al fondo da una saldatura che non fa
          parte  della tenuta stagna della bombola (vedi appendice 2,
          figura 4).
          In  caso  di  saldatura  testa  a  testa,  il dislivello di
          accostamento  dei  bordi  non puo' superare un quinto dello
          spessore delle pareti (1/sa).
          2.4.2.3. Controllo delle saldature.
          Il  fabbricante  deve  prendere  le disposizioni necessarie
          affinche'   le   saldature   presentino   una  penetrazione
          continua,  senza  deviazione  del  cordone  saldato e siano
          esenti   da  difetti  tali  da  pregiudicare  la  sicurezza
          d'impiego della bombola.
          Per  le  bombole  a  due  pezzi  viene  effettuato un esame
          radiografico  delle  saldature  circolari testa a testa, ad
          eccezione   delle   saldature  conformi  alla  figura  2  A
          dell'appendice  2,  per  una  lunghezza  di  100  mm su due
          bombole  selezionate una all'inizio e una alla fine di ogni
          turno  di  lavoro in caso di produzione continua e, in caso
          di  interruzione  della medesima per un periodo superiore a
          12 ore anche sulla prima bombola saldata.
          2.4.2.4. Ovalizzazione.
          L'ovalizzazione  del  corpo  cilindrico  della bombola deve
          essere  limitata  in  modo che la differenza tra i diametri
          esterni,  massimo e minimo, di una stessa sezione retta non
          sia superiore all'1% della media di questi diametri.
          2.4.3. Pezzi aggiunti.
          2.4.3.1.  I manici e i collari di protezione debbono essere
          eseguiti  e  saldati  al corpo della bombola in modo da non
          provocare  pericolose  concentrazioni  di tensioni e da non
          favorire la raccolta d'acqua.
          2.4.3.2.   Gli  zoccoli  delle  bombole  devono  avere  una
          resistenza sufficiente ed essere in metallo compatibile con
          il  tipo  di  acciaio della bombola, la forma dello zoccolo
          deve  conferire una stabilita' sufficiente alla bombola. Il
          bordo  superiore  dello zoccolo deve essere saldato in modo
          da  non  favorire  la  raccolta d'acqua e non consentire la
          penetrazione dell'acqua tra lo zoccolo e la bombola.
          2.4.3.3.  Le  eventuali  targhette  di identificazione sono
          fissate  in  modo inamovibile sull'involucro di resistenza;
          devono essere adottate le adeguate misure anticorrosive.
          2.4.3.4.  Per  la fabbricazione dello zoccolo, dei manici e
          dei collari di protezione della bombola si possono tuttavia
          usare  anche  altri  materiali, purche' ne sia garantita la
          solidita'  e  non  esista  alcun  rischio di corrosione del
          fondo della bombola.
          2.4.3.5. Protezione del rubinetto o della valvola.
          Il  rubinetto o la valvola della bombola debbono essere ben
          protetti. La protezione deve essere assicurata mediante una
          speciale  concezione  del rubinetto o della valvola, oppure
          della  bombola  (ad  esempio collare di protezione), ovvero
          mediante  un  cappello di protezione o un cappuccio fissato
          con un dispositivo sicuro.
          3. PROVE
          3.1. PROVE MECCANICHE
          3.1.1. Prescrizioni generali.
          3.1.1.1. In mancanza di prescrizioni nel presente allegato,
          le   prove  meccaniche  sono  eseguite  conformemente  alle
          EURONORM:
          a)  2-80  e 11-80 per la prova di trazione, rispettivamente
          nel  caso  in  cui  lo  spessore del provino e' superiore o
          uguale a 3 mm o inferiore a 3 mm;
          b) 6-55 e 12-55 per la prova di piegamento, rispettivamente
          nel  caso  in  cui  lo  spessore del provino e' superiore o
          uguale a 3 mm o inferiore a 3 mm.
          3.1.1.2.  Tutte  le prove meccaniche destinate al controllo
          delle caratteristiche del metallo di base e delle saldature
          dell'involucro  di  resistenza  delle  bombole per gas sono
          eseguite su provini prelevati da bombole finite.
          3.1.2.  Tipi  di  prove  e  valutazione dei risultati delle
          prove.
          3.1.2.1. Su ogni bombola campione si effettuano le seguenti
          prove:
          A)   Per   le   bombole   aventi  esclusivamente  saldature
          circonferenziali;   (bombole   a  due  pezzi)  su  campioni
          prelevati  nel punto indicato nella figura 1 dell'appendice
          3:
          1 prova di trazione: metallo di base in senso longitudinale
          geometria  della  bombola (a), se cio' non e' possibile, in
          senso circonferenziale;
          1  prova  di  trazione:  perpendicolarmente  alla saldatura
          circonferenziale (b);
          1   prova  di  piegamento:  sul  rovescio  della  saldatura
          circonferenziale (c);
          1   prova   di  piegamento:  sul  diritto  della  saldatura
          circonferenziale (d);
          1 prova macroscopica: della sezione saldata.
          B)   Per   le   bombole   con   saldatura  longitudinale  e
          circonferenziale   (bombole   a   tre  pezzi)  su  campioni
          prelevati  nel punto indicato nella figura 2 dell'appendice
          3:
          1 prova di trazione: metallo di base nella parte cilindrica
          in  senso  longitudinale  (a), se cio' non e' possibile, in
          senso circonferenziale;
          1  prova  di  trazione: metallo di base del fondo inferiore
          (b);
          1  prova  di  trazione:  perpendicolarmente  alla saldatura
          longitudinale (c);
          1  prova  di  trazione:  perpendicolarmente  alla saldatura
          circonferenziale (d);
          1   prova  di  piegamento:  sul  rovescio  della  saldatura
          longitudinale (e);
          1   prova   di  piegamento:  sul  diritto  della  saldatura
          longitudinale (f);
          1  prova  di  piegamento: lato sul rovescio della saldatura
          circonferenziale (g);
          1  prova  di  piegamento:  lato sul diritto della saldatura
          circonferenziale (h);
          1 prova macroscopica: della sezione saldata.
          3.1.2.1.1.  I  provini  non  sufficientemente piani debbono
          essere appiattiti mediante pressatura a freddo.
          3.1.2.1.2.  Su  ogni  provino  presentante  una  saldatura,
          questa   viene  lavorata  meccanicamente  per  togliere  il
          sovraspessore.
          3.1.2.2. Prova di trazione
          3.1.2.2.1. Prova di trazione sul metallo di base.
          3.1.2.2.1.1.  Le  modalita'  di  esecuzione  della prova di
          trazione sono quelle indicate nell'EURONORM corrispondente,
          conformemente a punto 3.1.1.1.
          Le  due  facce  del  provino corrispondenti rispettivamente
          alle  pareti  interna  ed esterna della bombola non debbono
          essere lavorate meccanicamente.
          3.1.2.2.1.2.   I   valori  determinati  per  il  limite  di
          elasticita'  devono corrispondere almeno a quelli garantiti
          dal fabbricante della bombola.
          I  valori determinati per la resistenza alla trazione e per
          l'allungamento  dopo  rottura  del  metallo di base debbono
          essere  conformi  alle  precisazioni  dell'EURONORM  120-83
          (tabella III).
          3.1.2.2.2. Prova di trazione sulle saldature
          3.1.2.2.2.1.  La  prova di trazione perpendicolarmente alla
          saldatura  deve  essere effettuata su un provino avente una
          sezione  ridotta  della larghezza di 25 mm su una lunghezza
          che puo' andare sino a 15 mm oltre i bordi della saldatura,
          conforme  alla figura di cui all'appendi-ci 4. Al di la' di
          questa   parte  centrale  la  larghezza  del  provino  deve
          aumentare progressivamente.
          3.1.2.2.2.2.  Il  valore  della  resistenza  alla  trazione
          ottenuto  deve essere almeno uguale al valore garantito per
          il  metallo  di  base, qualunque sia il punto della sezione
          della  parte  centrale  del  provino  in  cui si produce la
          rottura.
          3.1.2.3. Prove di piegamento
          3.1.2.3.1.  Le  modalita'  di  esecuzione  della  prova  di
          piegamento     sono     quelle    indicate    nell'EURONORM
          corrispondente,  conformemente a punto 3.1.1.1. La prova di
          piegamento  e'  tuttavia  effettuata su un provino largo 25
          mm,  trasversalmente  alla  saldatura. Durante l'esecuzione
          della  prova  il  mandrino  deve essere collocato al centro
          della saldatura.
          3.1.2.3.2.  Il  provino non deve incrinarsi quando, durante
          il  piegamento attorno ad un mandrino, i bordi interni sono
          ad  una  distanza  non  superiore  al diametro del mandrino
          (vedi figura 2 dell'appendice 5).
          3.1.2.3.3.  Il  rapporto (n) tra il diametro del mandrino e
          lo spessore del provino non deve superare i valori indicati
          nella seguente tabella:
          Resistenza effettiva alla trazione Rmt in N/mm2 * Valore di
          n *
          fino a 440 incluso * 2 *
          da oltre 440 a 520 incluso * 3 *
          piu' di 520 * 4 *
          3.2. PROVA DI ROTTURA SOTTO PRESSIONE IDRAULICA
          3.2.1. Condizioni di prova
          Le  bombole  che sono sottoposte a tale prova devono recare
          le iscrizioni di cui e' prevista l'applicazione sulla parte
          della bombola sottoposta a pressione.
          3.2.1.1. La prova di rottura sotto pressione idraulica deve
          essere  eseguita  mediante  un  impianto  che  consenta  di
          aumentare regolarmente la pressione fino allo scoppio della
          bombola  e  di  registrare la variazione della pressione in
          base al tempo.
          3.2.2. Interpretazione della prova
          3.2.2.1.  I  criteri  per  l'interpretazione della prova di
          rottura sotto pressione sono i seguenti:
          3.2.2.1.1.  Aumento volumetrico della bombola; tale aumento
          e' pari:
          al volume d'acqua utilizzato dall'inizio dell'aumento della
          pressione  al  momento  della rottura per le bombole di una
          capacita' * 65 litri
          6,5 litri,
          alla  differenza  di volume della bombola fra l'inizio e la
          fine   della   prova   per  le  bombole  di  una  capacita'
          <$>&&60;<$> 6,5 litri.
          3.2.2.1.2. Esame dello squarcio e della forma dei labbri.
          3.2.3. Prescrizioni minime per la prova
          3.2.3.1.  La  pressione  di  rottura (Pr) misurata non puo'
          essere  in  alcun  caso inferiore ai 9/4 della pressione di
          prova (Ph).
          3.2.3.2.  Rapporto  fra aumento volumetrico della bombola e
          volume iniziale:
          20  %  se  la  lunghezza  della  bombola  e'  superiore  al
          diametro;
          17  %  se la lunghezza della bombola e' pari o inferiore al
          diametro.
          3.2.3.3. La prova di rottura non deve ridurre la bombola in
          frammenti.
          3.2.3.3.1.  La  spaccatura  principale  non deve presentare
          carattere  di  fragilita',  cioe'  i suoi bordi non debbono
          essere  radiali,  bensi'  inclinati  rispetto  a  un  piano
          diametrale  e  mostrare  una  strizione  in  tutto  il loro
          spessore.
          3.2.3.3.2.  La spaccatura non deve far apparire dei difetti
          caratterizzati del metallo.
          3.3. PROVA IDRAULICA
          3.3.1. La pressione dell'acqua nella bombola deve aumentare
          regolarmente fino a raggiungere la pressione di prova.
          3.3.2.  La  bombola dev'essere mantenuta sotto la pressione
          di  prova  per  un  intervallo  di  tempo  che  consenta di
          accertare  che  la pressione non tende a diminuire e che la
          tenuta e' assicurata.
          3.3.3.  Dopo  la prova la bombola non deve presentare segni
          di deformazione permanente.
          3.3.4.  Le  bombole  esaminate  che  non  superano la prova
          debbono essere scartate.
          3.4. PROVA NON DISTRUTTIVA
          3.4.1. Esame radiografico
          3.4.1.1.   Le   saldature  devono  essere  radiografate  in
          conformita' delle prescrizioni ISO R 1106-1969, classe B.
          3.4.1.2.  Se  si utilizza un indicatore del tipo a filo, il
          diametro  minimo  del  filo visibile non deve superare 0,10
          mm.
          Se  si  utilizza un indicatore del tipo a gradini e a fori,
          il  diametro  del  piu'  piccolo  foro  visibile  non  deve
          superare 0,25 mm.
          3.4.1.3.  Il  giudizio  delle  radiografie  delle saldature
          viene espresso in base alle lastre originali in conformita'
          della   prassi  raccomandata  nella  norma  ISO  2504-1973,
          paragrafo 6.
          3.4.1.4. I seguenti difetti non sono accettabili:
          fessura,  saldatura incompleta o insufficiente penetrazione
          della saldatura.
          Sono considerate inaccettabili le seguenti inclusioni:
          qualsiasi  inclusione di forma allungata o qualsiasi gruppo
          di   inclusioni  di  forma  arrotondata  allineate,  se  la
          lunghezza  rappresentata  (su una lunghezza di saldatura di
          12 a) e' superiore a 6 mm;
          qualsiasi  inclusione  di gas di dimensione superiore a a/3
          mm, distante piu' di 25 mm da altre inclusioni di gas;
          qualsiasi altra inclusione di gas di dimensione superiore a
          a/4 mm;
          inclusioni  di  gas  osservate  su  tutta  la  lunghezza di
          saldatura  di  100  mm, se la superficie totale di tutte le
          immagini e' superiore a 2 mm2.
          3.4.2. Esame macroscopico
          L'esame  macroscopico  d'una  sezione  traversale  completa
          della  saldatura deve rivelare una buona penetrazione sulla
          superficie  incisa  del  macropreparato  e  la  mancanza di
          difetti  di  fusione,  di  inclusioni  rilevanti e di altri
          difetti.  In  caso  di  dubbio si deve procedere a un esame
          microscopico della zona in questione.
          3.5. ESAME DELL'ASPETTO ESTERNO DELLA SALDATURA
          3.5.1.  L'esame  dell'aspetto esterno della saldatura viene
          effettuato  a  saldatura ultimata. La superficie saldata da
          esaminare   deve  essere  ben  illuminata;  essa  non  deve
          presentare   residui   di  grasso,  polvere,  scorie  o  di
          qualsiasi strato di protezione.
          3.5.2.  La  transizione tra il metallo saldato e il metallo
          di  base  deve  essere  liscia  e  libera  da  morsure.  La
          superficie  saldata e la superficie adiacente la parete non
          devono   presentare  fessure,  incisioni  o  porosita'.  La
          superficie saldata deve essere regolare e piana. In caso di
          saldatura  di  testa,  lo  spessore  in  eccedenza non puo'
          essere superiore a 1/4 della larghezza della saldatura".
          - La  direttiva  76/767/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 222
          del 7 agosto 1981.
          Per il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986
          vedi note all'art. 10.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti le attrezzature a pressione trasportabili oggetto del presente decreto, sono adottati con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 168, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. In fase di prima applicazione, l'attuazione delle disposizioni tecnico-amministrative del presente decreto e' curata dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze ivi indicate.
3. I certificati definitivi formati negli Stati membri dell'Unione europea sulla base delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia e relativi all'approvazione delle attrezzature previste dal presente decreto, sono validi in Italia e su di essi non e' dovuta l'imposta di bollo.
4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 99/36/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

          Note all'art. 17:
              -  Per  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          vedi note alle premesse.
              - L'art. 168, commi 2 e 6 cosi' recita:
              "2.   Le   prescrizioni   relative   all'etichettaggio,
          all'imballaggio,  al carico, allo scarico ed allo stivaggio
          sui  veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle
          merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
          all'accordo  di  cui  al comma 1 sono stabilite con decreto
          del  Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
          altresi'   prescrivere,  con  propri  decreti,  particolari
          attrezzature  ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
          necessari  per  il  trasporto  di singole merci o classi di
          merci  pericolose  di  cui  al  comma  1.  Per le merci che
          presentino   pericolo   di  esplosione  o  di  incendio  le
          prescrizioni  dicui  al  primo  ed  al secondo periodo sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno.  Gli  addetti al
          carico   ed   allo  scarico  delle  merci  pericolose,  con
          esclusione  dei  prodotti  petroliferi  degli  impianti  di
          rifornimento  stradali  per  autoveicoli,  debbono  a  cio'
          essere  abilitati;  il  Ministro  dei trasporti, con propri
          decreti,  stabilisce,  entro tre mesi dalla data di entrata
          in   vigore  del  presente  codice,  le  necessarie  misure
          applicative.
              6.  Il  Ministro  dei  trasporti  provvede  con  propri
          decreti   al   recepimento   delle   direttive  comunitarie
          riguardanti  la  sicurezza  del  trasporto  su strada delle
          merci pericolose".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'allegato  A del decreto
          ministeriale     12 novembre     1982     (Elenco     delle
          ainministrazioni  incaricate di ricevere le domande e degli
          organismi di controllo dei singoli Stati membri, notificati
          alla  commissione  C.E.E.,  ai  sensi  dell'art.  13  della
          direttiva (CEE) n. 76/19767 sugli apparecchi a pressione:

                                                           Allegato A
              Elenco  delle amministrazioni incaricate di ricevere le
          domande previste dall'art. 22 della direttiva del Consiglio
          n.  76/767/CEE.  del  27  luglio  1976  e  degli  organismi
          designati per applicazione di questo articolo.
                                    BELGIO
              1.  Amministrazioni  incaricate  di ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              1.1 Association Bureau Veritas
              26, place Bara;
              1070 Bruxelles.
              Competenze:  Gli  apparecchi  a  pressione  considerati
          all'articolo  primo della direttiva del Consiglio n. 76/767
          del  27  luglio  1976  ad  eccezione  dei  recipienti a gas
          compressi    liquefatti   o   disciolti   senza   saldatura
          contemplati   al   titolo  III  capitolo  I,  sezione  III,
          paragrafo V, del regolamento generale per la protezione del
          lavoro.
              1.2 Association dea Industriels de Belgique (A.I.B);
              29, avenue Andre' Drouart
              1160 Bruxelles.
              Competenze:  Gli  apparecchi  a  pressione  considerati
          dall'articolo primo della direttiva del Consiglio n. 76/767
          del  2 luglio  1976  ad  eccezione  dei  recipienti  a  gas
          compressi    liquefatti   o   disciolti   senza   saldatura
          contemplati   al  titolo  III,  capitolo  I,  sezione  III,
          paragrafo V, del regolamento generale per la protezione del
          lavoro.
              1.3  Association des proprietaires de recipients a' gaz
          comprime', liquefies ou dissous
              (APRAGAZ)
              11, rue des Quatre Vents;
              1080 Bruxelles.
              Competenze:   Gli   apparecchi   a  pressione  previsti
          dall'articolo primo della direttiva del Consiglio n. 76/767
          del 27 luglio1976.
              1.4 Association Vincotte
              1640 Rhode-Saint-Genese.
              Competenze:  Gli  apparecchi  a  pressione  considerati
          all'articolo  primo della direttiva del Consiglio n. 76/767
          del  27  luglio  1976  ad  eccezione  dei  recipienti a gas
          compressi    liquefarti   o   disciolti   senza   saldatura
          contemplati   al  titolo  III,  capitolo  I,  sezione  III,
          paragrafo V, del regolamento generale per la protezione del
          lavoro.
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              2.1 Association Bureau Veritas
              26, place Bara
              1070 Bruxelles.
              2.2 Association des Industriels de Belgique (A.I.B.)
              29, avenue Andre Drouart
              1160 Bruxelles.
              2.3  Associarion des proprietaires de recipients a' gaz
          comprimes, liqueties ou dissous
              (APRAGAZ)
              11, rue des Quatre Vents
              1080 Bruxelles.
              2.4 Association Vincotte
              1640, Rhode-Saint-Genese.
                                   DANIMARCA
              1.  Amministrazioni  incaricate  di ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato  V della direttiva del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              1.1 Direktoratet for arbejdstilsynet
              Rosenvaengets Alle' 16-18
              DK-2100 Koebenhavn OE.
              Competenze:   Gli   apparecchi   a  pressione  previsti
          dall'articolo primo della direttiva del Consiglio n. 76/767
          del 27 luglio 1976.
              1.2 Dantest
              Amager Boulevard 108
              DK-2300 Koebanhavn S.
              Competenze: I recipienti trasportabili a gas compressi,
          liquefatti o disciolti sotto pressione.
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              2.1 Arbejdstilsynet
              Kreds Koebanhavns og Frederiksberg kommuner
              Svanevej 12
              DK-2400 Koebenhavn NV
              Arbejdstilsynet
              Kreds Koebenhavns amt
              Fabriksparken 33
              DK-2600 Glostrup
              Arbejdstilsynet
              Kreds Frederiksborg amt
              Skovledet 93
              DK-3400 Hilleroed
              Arbejdstilsynet
              Kseds Roskilde og Bornholms amter
              Parkvaenget 25
              DK-4000 Roskilde
              Arbejdstilsynet
              Kreds Vestsjaellands amt
              Kastanievej 10
              DK-4200 Slagelse
              Arbejdstilsynet
              Kreds Storstroems amt
              Torvet 9
              DK-4800 Nykoebing Falster
              Arbejdstilsynet
              Kreds Fyns amt
              Tolderlundsvej 2
              DK-5000 Odense
              Arbejdstilsynet
              Kreds Soenderjyllands amt
              Persillegade 6
              DK-6200 Aabentraa
              Arbejdstilsynet
              Kreds Ribe amt
              Noerregade 22
              DK-6700 Esbjerg
              Arbejdstilsynet
              Kreds Vejle amt
              Enghavevej 2
              DK-7100 Vejle
              Arbejdstilsynet
              Kreds Ringkoebing amt
              Bryggergade 10
              DK-7400 Herning
              Arbejdstilsynet
              Kreds Aarhus amt
              Klamsagervej 29
              DK-8230 Aabyhoej
              Arbejdstilsynet
              Kreds Viborg amt
              Soendergade 16 A
              DK-7800 Skive
              Arbejdstilsynet
              Kreds Nordjyllands amt
              Kaveroedsgade 37
              Postbox 560
              DK-9100 Aalborg.
              Competenze:  Gli  apparecchi  a  pressione  considerati
          all'art.  1  della  direttiva  del  Consiglio n. 76/767 del
          27 luglio  1976 ad eccezione dei recipienti trasportabili a
          gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione.
              2.2 Dantest
              Amager Boulevard 108
              DK-2300 Koebenhavn S.
              2.3 Technischer Überwachungs-Verein Berlin e.V.
              Alboinstrasse 56
              1000 Berlin 42
              2.4 Technischer Überwachungs-Verein Hannover e.V.
              Loccumer Strasse 63
              3000 Hannover 81
              2.5 Technischer Überwachungs-Verein Hessen e.V.
              Frankfurter Allee 27
              6236 Eschborn bei Frankfurt/Main
              2.6  Technischer  Überwachungs-Verein  Nord-deutschland
          e.V.
              Gr. Bahnstrasse 31
              2000 Hamburg 54
              2.7 Technischer Überwachungs-Verein Pfalz e.V.
              Merkurstrasse 45
              6750 Kaiserslautern
              2.8         Rheintsch-Westfälischer         Technischer
          ÜberwachungsVerein e.V.
              Steubenstrasse 53
              4300 Essen 1
              2.9 Technischer Überwachungs-Verein Rheinland e.V.
              Am Grauen Stein/Konstantin-Wille-Str. 1
              5000 Kln 91
              2.10 Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.
              Saarbrücker Strasse 8
              6603 Sulzbach (Stadtverband Saarbrücken)
              2.11 Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V.
              Bebelstrasse 48
              7000 Stuttgart 1
              2.12   Arnt   für   Arbeitsschutz   Hamburg,  Abteilung
          Technische Aufsicht
              3500 Kassel
                                    FRANCIA
              1.  Amministrazioni  incaricate  di ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27   luglio   1976,   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.

=====================================================================
                                  |   Direttore intrdipartimentale
         Stato di origine         |    dell'industria competente
=====================================================================
                                  |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
                                  |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio                            |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca                         |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia                            |
---------------------------------------------------------------------
  a) Valle d'Aosta, Piemonte,     |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto  |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia      |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
                                  |Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
                                  |boulevard Périer 13285 Marseille
  b) Altre regioni                |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
                                  |Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo                       |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
                                  |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi                       |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca       |
---------------------------------------------------------------------
  a) Rhénanie, Westphalie         |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein     |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême                   |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
  b) Bade-Wurtemberg, Bavière,    |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Lorraine 1, rue Eugène Schneider
  c) Sarre                        |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito                       |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda                           |75570 Paris Cedex 12

              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              Groupement    des    associations    de   proprietaires
          d'appareils a' vapeur et electriques
              (APAVE)
              102, rue des Poissonniers
              75018 Paris
              Institut de Soudure (AQUAP)
              32, boulevard de La Chapelle
              75018 Paris
              Bureau VERITAS
              32, rue Henri-Rochefort
              75017 Paris
                                    ITALIA
              1. Amministrazioni  incaricate  di  ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              1.1 Ministero dei trasporti
              Direzione  generale  della  Motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione.
              Piazza della Croce Rossa - Roma
              Controlli:  Per gli apparecchi a pressione destinati ad
          equipaggiamento  di  veicoli  ferroviari  e  tranviari,  di
          autoveicoli,  di  impianti  funiviari  o  scioviari  e  per
          apparecchi   destinati   al  trasporto  di  gas  compressi,
          liquefatti o disciolti.
              1.2 Associazione nazionale controllo combustione (ANCC)
              via Urbana n. 167 - Roma
              Controlli: Competenza generale per tutti gli apparecchi
          a   pressione   esclusi   gli   apparecchi   destinati   ad
          equipaggiamento  di  veicoli  ferroviari  e  tranviari,  di
          autoveicoli, di impianti funiviari o scioviari.
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              2.1 Ministero dei trasporti
              Direzione  generale  della  Motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione.
              Piazza della Croce Rossa - Roma
              Controlli:  per gli apparecchi a pressione destinati ad
          equipaggiamenti  di  veicoli  ferroviari  e  tranviari,  di
          autoveicoli,  di  impianti  funiviari  o  scioviari  e  per
          apparecchi   destinati   al  trasporto  di  gas  compressi,
          liquefatti o disciolti.
              2.2   Associazione   nazionale   controllo  combustione
          (ANCC).
              Via Urbana n. 167 - Roma.
              Controlli:  Per gli apparecchi a pressione compresi gli
          apparecchi   destinati   al  trasporto  di  gas  compressi,
          liquefatti  o disciolti esclusi gli apparecchi destinati ad
          equipaggiamenti  di  veicoli  ferroviari  o  tranviari,  di
          autoveicoli, di impianti funiviari o scioviari.
                                  LUSSEMBURGO
              1. Amministrazioni  incaricate  di  ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27   luglio   1976,   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              lnspection du Travail et des Mines
              B.P. 27
              Luxembourg
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              2.1 Luxcontrol A.s.b.l. B.P. 350
              4004 Esch-sur Alzette (G.D.)
              2.2 A.I.B.
              Association des Industriels de Belgique
              27-29. avenue Andre' Drouart
              1160 Bruxelles
              2.3 Association Vincotte A.s.b.l. B.P. 11
              1640 Rhode-Saint Genese
              2.4 Apave Alsacienne A.s.b.l.
              Association Alsacienne dea proprietaires d'appareils a'
          vapeur et electriques
              2, rue Thiers
              B.P. 1347
              68056 Mulhouse-Cedex
              2.5   Technischer   Uberwachungs-Verein  Reinland  e.V.
          (T.U.V).
              Postfach 101750
              5000 Kln 1
                                    OLANDA
              1. Amministrazioni  incaricate  di  ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              Dienst voor het Stoomwezen
              Postbus 20803
              2500 EV -`s-Gravenhage
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              Dienst voor het Stoomwezen
              Postbus 20803
              2500 EV - `s-Gravenhage
                                  REGNO UNITO
              1. Amministrazioni  incaricate  di  ricevere le domande
          previste  dall'art.  22  e  allegato IV della direttiva del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative   alle   disposizioni  comuni  agli  apparecchi  a
          pressione   ed   ai   metodi   di  controllo  degli  stessi
          apparecchi.
              Safety  Policy Division - Branch A3 - Health and Safety
          Executive Baynards Mouse
              1 Chepstow Place
              London W2 4TF
              2.  Organismi designati per l'applicazione dell'art. 22
          della direttiva precitata.
              2.1 The Ajax Insurance Association Ltd
              Ajax House
              Hazelmere Road
              Liphook
              Hants
              2.2  British  Engine.  Boiler  &  Elettrical  Insurance
          Company Ltd
              Longridge House
              Manchester M60 4DT
              2.3   Commercial   Union   Assurance   Company   Ltd  -
          Engineering
              Department
              PO Box 232
              Pembroke House
              40 City Road
              London ECLP LEE
              2.4 Cornhill Insurance Company Ltd
              Trafalgar House
              High Street
              Leatherhead
              Surrey KT 22 8 AA
              2.5 Eagle Star Group Engineering Insurance Ltd
              Hagley House
              83 Hagley Road
              Edgbaston
              Birmingham B16 8GP
              2.6 Guardian Royal Exchage Assurance
              Civic Drive
              Ipswich IPL 2AN
              2.7 Loyd's Register Industrial Services
              Norfolk House
              Croydon CR9 2DT
              2.8 Municipal Mutual Insurance Ltd
              Old Queen Street
              Westninster
              London SW1 H 9JG
              2.9 National Vulcan Engineering Insurance Group
              St. Mary's Parsonage
              Manchester M60 9AP
              2.10 Scottish Boiler & General Insurance Company Ltd
              Windsor House
              250 St. Vincent Street
              Glasgow G2 5UT".
              -  L'art.  117,  comma  quinto della Costituzione cosi'
          recita:  "Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza".
              Per la direttiva 99/36/CE vedi note alle premesse.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sul mercato, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

          Note all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 47 della legge
          6 febbraio  1996,  n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994.):
              "Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1,  se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita'  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma  2.  Con  gli  stessi  decreti sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza".

Art. 19

Tariffe

1. Le spese relative alle procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalità di riscossione.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigi
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegati

Allegati da pag. 11 a pag. 38

NB: L'allegato IV del presente D.Lgs. è stato modificato dal D.M. 12/8/2002 (Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)) così come più sotto riportato:
'Art. 1 - 'Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e' cosi' modificato: a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole "dell'attestato di esame "CE del tipo " sono sostituite dalle parole "dell'attestato di esame "CE del tipo o dell'attestato di esame "CE del progetto".

Art. 2 - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2003.''

NB: L'allegato V del presente D.Lgs. è stato modificato dall'articolo 1, lettera i) del D.Lgs. 18/2/2003 n. 43 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili) così come più sotto riportato:
all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".

N.B.: Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2/2003 n. 43 e dal D.M. 20/11/2003, più sotto riportati, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
Le parti sostituite sono indicate in corsivo tra parentesi quadre [ ... ].
 

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n. 43
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/3/2003)

  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attivita' produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";
c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformita'" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo";
e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";
f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";
g) all'articolo 15, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005.";
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";
i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 138 del 1 giugno 1999.
- La direttiva 2001/2/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 005 del 10 gennaio 2001. - La decisione 2001/107/CE reca: "2001/107/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001 che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio". (Gazzetta Ufficiale n. L 039 del 9 febbraio 2001).
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000". L'art. 1, comma 4, cosi' recita: "4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, reca: "Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.".

Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 1 (Scopo e ambito d'applicazione). - 1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta.
2. Il presente decreto si applica:
a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'art. 2;
b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'art. 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b);
2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
4. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di Paesi terzi, realizzate a norma dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE."
- Il testo dell'art. 3, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 3 (Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione). - 1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3 per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'art. 10, commi 1 e 2.".
- Il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 5 (Rivalutazione della conformita' per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti). - 1. La conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate nell'art. 1, comma 2, lettera b), alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve essere accertata da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformita' di cui all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'effettuazione della rivalutazione della conformita' relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo venga operata da un organismo notificato.
2. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), conformi al presente decreto e recanti il marchio pertinente previsto all'art. 10, comma 1.".
- Il testo dell'art. 6 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 6 (Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta). - 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, e' effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato; secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualita'.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'art. 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunita' europea in conformita' alla normativa comunitaria.
3. Non e' consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle:
a) attrezzature indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente;
b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministero dei trasporti nonche' il marchio e il numero di identificazione di cui all'art. 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli accessori necessari durante il trasporto. Restano in vigore, a norma dell'art. 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.".
- La direttiva 84/525/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.
- La direttiva 84/526/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984. - La direttiva 84/527/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984. - Il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, reca: "Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole.". - Il testo dell'art. 15, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal 1 luglio 2003.
3. E' consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.
4. E' consentita fino al 1 luglio 2005 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1 luglio 2003. E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1 luglio 2005".
- Il testo dell'art. 16 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 16 (Applicabilita' di norme di recepimento di direttive CEE). - 1. A partire dalle date di cui all'art. 15 commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986 del Ministro dei trasporti trovano applicazione limitatamente alle disposizioni dettate dall'art. 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva 76/767/CEE, recepita con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, non sono piu' applicabili a decorrere dalle date indicate nell'art. 15, commi 1 e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate; per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, sono comunque riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dal presente decreto.".
- Il testo dell'allegato V, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Allegato V Moduli per la valutazione della conformita' La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformita' devono essere seguiti ai sensi dell'allegato IV, parte 1, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Categorie di attrezzature a
pressione trasportabili
Moduli
1. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' inferiore o pari a 30 MPa/litro (300 bar/litro). A1, oppure D1, oppure E1
2. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro H, oppure B ed E combinati, oppure  |B e C1 combinati, oppure B1 e F (rispettivamente 300 e 1500 |combinati, oppure B1 e D bar/litro) combinati.
3. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 150 MPa/litro (1.500 bar/litro), nonchè le cisterne. G, oppure H1, oppure B e D combinati, oppure B e F combinati.


Nota 1:
Le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte ad una delle procedure di valutazione della conformita', che il fabbricante puo' scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per le categorie superiori.

Nota 2:
Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualita', l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di magazzinaggio al fine di effettuare o far effettuare una verifica della conformita' ai requisiti della presente direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del programma di produzione previsto. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti dell'allegato IV, parte I.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 novembre 2003
Recepimento della decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili.

(Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/2/2004)

   
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare gli articoli 15 e 17;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista la decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 183 del 22 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili;

Adotta il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1

1. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, le parole «1° luglio 2003» sono sostituite con le parole «1° luglio 2005».

Art. 2

1. L'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, e' sostituito dal seguente: «4. E' consentita fino al 1° luglio 2007 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. E' altresi' consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007.».

Art. 3

1. Il presente decreto si applica dal 1° luglio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 26 ottobre 2004 - Prot. n. 3982- MOT2/C
D.Lgs. 2 febbraio 2002 n° 23 relativo alle attrezzature a pressione trasportabili. Attuazione direttiva 1999/36/CE e conseguenti disposizioni applicative.

   
Testo della CIRCOLARE 26 ottobre 2004 - Prot. n. 3982- MOT2/C  (14 pagine in PDF)

       

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