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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/1/2002) |
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Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a
pressione; Decreta: Art. 1. L'organismo "CEC - Consorzio europeo certificazione" con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), e' autorizzato, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione prevista per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Art. 2. L'organismo "CEC - Consorzio europeo certificazione" con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), e' autorizzato, in conformita' all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalita' e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Art. 3. L'organismo "CEC - Consorzio europeo certificazione" con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), e' autorizzato, in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Art. 4. 1. La certificazione CE di cui all'art. 1,
l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di
cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme modalita' e
procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e
nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche'
dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come
individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione
dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria,
fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attivita'
produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via
preventiva dall'organismo medesimo. Art. 5. 1. La presente autorizzazione ha validita'
triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Art. 6. Per le attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente. Art. 7. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Art. 8. Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attivita' di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001. Art. 9. Gli oneri relativi al rilascio ed al
mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a
carico del CEC - Consorzio europeo certificazione - Legnano (Milano) e
saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52. Roma, 20 dicembre 2001 Il direttore generale: Visconti |
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