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LEGGE 31 maggio 2005,
n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/5/2005)
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Testo in vigore dal:
1-6-2005
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante
disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro
dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
3368):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e
dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 1° aprile 2005. Assegnato alla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 aprile 2005
con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª
e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 aprile 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5, 12, 13, 26
aprile 2005;
il 3 maggio 2005.
Esaminato in aula il 4 maggio 2005 ed
approvato l'11 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5842):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 16 maggio 2005 con
pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, V, XI e
XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite I e IV, in sede referente, il 17
e 18 maggio 2005.
Esaminato in aula il 23 maggio
modificazioni, il 24 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3368-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 24 maggio 2005 con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 e 25 maggio
2005.
Esaminato in aula il 26 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.
Avvertenza: Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005. A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
53.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45
All'articolo 1: al camma 1, dopo, le
parole: "e di' difesa nazionale" sono inserite le seguenti:
", di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio"; al comma 2, dopo le parole: "emanati ai sensi
del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; al
comma 3, le parole:" "sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno
2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per
l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e'
autorizzata" e le parole. "189 agenti" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a 189 agenti"; dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente: "4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al
comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla
Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il
soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la
graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico
per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della
Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli
idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di
commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto
legislativo 5 ottobre 2000,,n. 334, con decreti del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25
febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 13 dei 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del
27 febbraio 2004". Uopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art,1-bis.
- (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici
della Polizia di Stato).
- 1. Ferma restando la normativa vigente in
materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle
qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della
Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
2. Le disposizioni
dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si
applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che
abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme
restando le funzioni di direttore centrale di sanita'. A tale fine il
conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e'
effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei
dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a
vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista
dalla medesima tabella.
3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei
dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale
tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella
predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di
dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di' cui
alla predetta tabella A. 4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e
della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi
dell'articolo 1, camma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3,
la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito
tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. Le
nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla
riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice
periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita
autorizzazione ad assumere: ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive
modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e'
sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 1-ter. - (Commissioni sanitarie).
- 1. Al fine di un piu' razionale
impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e'
autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi
sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni
mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo
personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei
casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
b) accertamento
sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La
composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni, nonche' le
disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti
delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. l-quater.
-
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo
di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di' finanza).
- Le somme di cui agli
articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla
Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale
dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza,
iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato
di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero,
della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della
pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale
dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia
penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi
per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i
finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla
copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento
delle attivita' istituzionali dello stesso personale.
Art. 1-quinquies;
-
(Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze
od polizia e le Forze armate).
- 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere
conseguente all'attuazione dell'articolo, 3-quater del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di
perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a
decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere
derivante dall'attuazione ' del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di' spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per
far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al
personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al
comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia
di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di
amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei
servizi istituzionali e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione dei
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 1-sexies. - (Ufficiali di
collegamento delle Forze di polizia).
- 1. Il comma 556 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e
555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n.
642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da
determinare con decreto del Ministro dell'interno, di' concerto con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni"". All'articolo 2, comma 2, le parole:
"nell'ambito dello stanziamento" sono sostituite dalle seguenti:
"mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2105,
dell'autorizzazione di spesa" e le parole: ", secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge"
sono soppresse. Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art.
2-bis. - (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri).
- 1. il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: 2. Le conoscenze e le
capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori
formano oggetto di' specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un
esame sostenuto davanti ad apposita cominissione, nominata dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso,
determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la
relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa"".
All'articolo 3: al comma
2, le parole: "di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
27 gennaio 2004, n. 16," sono soppresse e le parole: "per
l'assunzione di" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'assunzione di fino a"; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard
nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.
36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al
presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni,
e' fissata in 616 unita'.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al
comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2-quinquies.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati
in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali". Dopo l'articolo 3,
e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Adeguamento delle
disposizioni in materia di tutela legale).
-1. Per le anticipazioni dovute
al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto
all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni,
la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40
e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e
delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo'
procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione,
in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e
stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal
competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle
somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione
dello stipendio". All'articolo 4: al comma 1, al primo periodo, dopo
le parole: "e' istituita la Direzione centrale anticrimine della
Polizia di Stato"" sono inserite le seguenti: ", a cui e'
preposto un prefetto" e il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e
all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive
modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a)
dell'articolo 5"" e "di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla
lettera c) del primo comma dell'articolo 5""; al comma 2,
lettera c), dopo la parola: "dispone" sono inserite le
seguenti:", ferma restando la dotazione del personale effettivamente
in servizio,". All'articolo 5, comma 1, dopo le parole:
"Ministero dell'interno," sono inserite le seguenti:
"relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,".
All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: "articolo 11,
comma 5-bis, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui
al" e le parole: ", e successive modificazioni" sono
soppresse. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "n. 163 del 14 la
parola: "del" e' soppressa. Dopo l'articolo 7, e' inserito il
seguente: "Art. 7-bis. - (Servizi di formazione in materia di
prevenzione incendi)
- 1. I servizi di formazione in materia di
prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su
richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di
apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni
stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n.
246". All'articolo 8, camma 1, le parole: "al comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1". Dopo l'articolo 8, sono
inseriti i seguenti: "Art. 8-bis. - (Disposizioni transitorie in
materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il
personale della carriera prefettizia).
- 1. All'articolo 36 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli
uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non
si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con
apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a
decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti :gunimi di servizio
presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi
presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici
periferici".
Art. 8-ter. - (Modifiche in tema di rappresentanza
militare)
- 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e
successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e
sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati
eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto
anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3.
Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre
anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
Art. 8-quater. - (Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).
- 1. Dopo l'articolo 60-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
"Art. 60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in
tema di promozioni annuali).
- 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni
annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma
2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
2.
All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al
2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009`,
b) dopo il
comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero
annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato
in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione
e giudicati idonei all'avanzamento";
c) dopo il comma 5, e' inserito
il seguente: "5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la
formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4
non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60,
comma 2, lettera d)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per
l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-quinquies. - (Veicoli e
conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta)
-
1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e Bolzano, della
Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e di
Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa"".
All'articolo 9: al comma 1, alla lettera a), le parole: "per l'anno
2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2007" e, alla lettera b), le parole: "per l'anno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal-l'anno 2007";
al
comma 3, le parole: "oneri di cui al presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,
all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater
del presente decreto"".
TABELLA A
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di | | Posti di |
funzione |Qualifica | qualifica |Funzioni
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
| | |centrale di
| | |sanita' (dopo un
| | |anno dal
|Dirigente | |conseguimento
|generale medico | |della qualifica
B |di livello B | * |precedente).
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
|Dirigente | |centrale di
C |generale medico | 1 |sanita'.
---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto, anche
| | |per le funzioni
| | |di coordinamento
| | |degli studi e
| | |ricerche in
| | |materia santaria;
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita' e di
| | |ufficio di
|Dirigente | |vigilanza a
D |superiore medico| 11 |livello centrale.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione nella
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita';
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |dirigente con
| | |funzioni
| | |ispettive;
| | |presidente di
| | |commissioni
|Primo dirigente | |mediche o
E |medico | 37 |medico-legali.
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di
livello B non comporta variazione nei posti di livello
dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
TABELLA B
(Art. 3, comma 2-bis)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di | | Posti di |
funzione |Qualifica | qualifica |Funzioni
---------------------------------------------------------------------
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1 |Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Vice Capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1 |dello Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale,
| | |Comandante della
| | |Scuola del Corpo
| | |forestale dello
|Dirigente | |Stato, Comandante
D |superiore | 21 |regionale.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |ufficio presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |rparto scuola del
| | |Corpo forestale
| | |dello Stato, vice
| | |comandante
E |Primo dirigente | 39 |regionale.
---------------------------------------------------------------------
| | 62 |
|
|
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45
Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con
la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
(Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31/5/2005)
|
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato
redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle, leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella
Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2005 si procedera' alla ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia
di Stato
1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, (( di
soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, ))
nonche»;
conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e'
sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di concorsi banditi per le
esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004».
2. Relativamente alle
assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da
effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in
ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della
ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze
di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ((
entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge n. 311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari
trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo
agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalita' di
cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai
sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il
limite di spesa di, 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore
trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti
ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente
ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47,
commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2,
lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.(( 4-bis. Fatte salve le
priorita' di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative
alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il
soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la
graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico
per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della
Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2000, e
degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di
commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25
febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del
27 febbraio 2004. ))
(( Art.
1-bis
Disposizioni relative ai servizi
sanitari e tecnici della Polizia di Stato
1. Ferma restando la normativa
vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione
organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo
dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e
successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37
unita'.
2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico
della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno
nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di
Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale
medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni
organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non
da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico
prevista dalla medesima tabella.
3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli
dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale
tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella
predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di
dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui
alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e
della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3,
la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito
tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'. Le
nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla
riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice
periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita
autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive
modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e'
sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
))
(( Art.
1-ter
Commissioni sanitarie
1. Al fine
di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad
ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per la
prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di
apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti
del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti
psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
b)
accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni,
nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli
ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al
comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( Art.
1-quater
Copertura assicurativa per il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del
Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza.
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate
dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di Polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e
al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605,
1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del
Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle
politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo
di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri
ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto
del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita'
connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale. ))
(( Art.
1-quinquies
Disposizioni concernenti
l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze
armate
1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione
dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5
milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei
trattamenti economici dei dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze
armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005,
da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e
complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione
civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi
all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di
immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali
e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
(( Art.
1-sexies
Ufficiali di collegamento delle
Forze di polizia
1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «556. Al personale impiegato
all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento
economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi
effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici
consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello
indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.». ))
Art. 2
Assunzione e mantenimento in servizio di
personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le medesime esigenze di cui
all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalita' e
l'operato dei comandi, degli enti e delle unita' dell'Arma dei
carabinieri, il Ministro della difesa puo' autorizzare, entro il limite di
spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei
carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di
leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente
articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i
volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo
non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini
della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2,
lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1
si provvede (( mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005,
dell'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 1, comma 548,
lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(( Art.
2-bis
Norme in materia di Corso
d'istituto per gli ufficiali dei carabinieri
1. Il comma 2 dell'articolo
29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal
seguente: «2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le
potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche
valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad
apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli
interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa».
))
Art. 3
Personale del Corpo della Guardia di finanza e
del Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti
gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per
l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici
della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita'
previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano
servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti
posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo
25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1°
gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17,
comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si
ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste
dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta
servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate
all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello
Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77,
sono utilizzate (( per l'assunzione di fino a 63 )) allievi
operatori del Corpo forestale dello Stato.
(( 2-bis. Per le esigenze
connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine
pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B
allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' fissata
in 616 unita'.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 2-quinquies. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000
euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. ))
(( Art.
3-bis
Adeguamento delle disposizioni in
materia di tutela legale
1. Per le anticipazioni dovute al personale
destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per
le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto
all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni,
la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40
e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e
delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo'
procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione,
in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e
stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal
competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle
somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione
dello stipendio. ))
Art. 4
Disposizioni in materia di Amministrazione
della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
1. Al
fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle
Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di
Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e'
trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito
dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine
della Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto.
Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10,
comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni,
le parole, rispettivamente: «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e
«di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5.».
))
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della
carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella
tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in
corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di «direttore
della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che e'
attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di
Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un
generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le
relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica
sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce
«Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa
dotazione organica, e' aggiunta la funzione: «direttore della scuola di
perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da
adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, dispone, (( ferma restando la dotazione del personale
effettivamente in servizio, )) corrispondenti modificazioni del
numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e
dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 5
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle
Forze di polizia
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli
interventi finalizzati all'ammodemamento ed al potenziamento tecnologico
dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al
capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ((
relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003, ))
eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono
mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio
2005.
Art. 6
Attuazione del programma di cooperazione
internazionale AENEAS
1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «544. E' autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di
euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita':
a) attuazione del
programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a
dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in
materia di flussi inigratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del (( testo unico di cui al
)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di
beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione
clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d)
integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare,
di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello
Stato».
Art. 7
Operativita' del soccorso aereo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare l'immediata
operativita' del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di
reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante
della posizione economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di
pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di
corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica
vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono
definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le procedure di
reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla specificita' dei
compiti connessi al soccorso con aeroplano.
(( Art.
7-bis
Servizi di formazione in materia
di prevenzione incendi
1. I servizi di formazione in materia di
prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su
richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di
apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni
stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
))
Art. 8
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate (( al comma 1 ))
dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate
nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
(( Art.
8-bis
Disposizioni transitorie in
materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il
personale della carriera prefettizia
All'articolo 36, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli
uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non
si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con
apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a
decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio
presso gli uflici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi
presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.».
))
(( Art.
8-ter
Modifiche in tema di
rappresentanza militare
1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n.
382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal
seguente: «Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro
anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta».
2. I delegati
eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto
anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3.
Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole «tre anni,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». ))
(( Art.
8-quater
Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: «Art.
60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di
promozioni annuali).
- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60,
comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni
di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono
prorogate fino all'anno 2009.».
2. All'articolo 61 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 2009»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il
seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3,
dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al
grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono
i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis.
Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di
valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione
del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera d).».
3.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro
523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per
l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art.
8-quinquies
Veicoli e conducenti del
Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta
1. All'articolo
138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: «Trento e Bolzano, della Croce rossa»
sono sostituite dalle seguenti: «Trento e di Bolzano, della regione Valle
d'Aosta, della Croce rossa». )
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a
complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e
ad euro 6.900.000 (( a decorrere dall'anno 2007, )) mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto
a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a decorrere
dall'anno 2007, )) mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli ((
oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3,
commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto ))
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni
=====================================================================
| | |Direttore
| | |centrale di
| | |sanita' (dopo un
| | |anno dal
|Dirigente | |conseguimento
|generale medico | |della qualifica
B |di livello B |* |precedente)
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
|Dirigente | |centrale di
C |generale medico | 1 |sanita'.
---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto, anche
| | |per le funzioni
| | |di coordinamento
| | |degli studi e
| | |ricerche in
| | |materia
| | |sanitaria;
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita' e di
|Dirigente | |ufficio di
|suoperiore | |vigilanza a
D |medico |11 |livello centrale.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione nella
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita';
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |dirigente con
| | |funzioni
| | |ispettive;
| | |presidente di
| | |commissioni
|Primo dirigente | |mediche o
E |medico |37 |medico-legali.
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non
comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel
ruolo dei dirigenti medici.
(Art. 3, comma 2-bis)
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni
=====================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1 |Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Vice Capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1 |dello Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale,
| | |Comandante della
| | |Scuola del Corpo
| | |forestale dello
|Dirigente | |Stato, Comandante
D |superiore |21 |regionale.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |ufficio presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |reparto scuola
| | |del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato, vice
| | |comandante
E |Primo dirigente |39 |regionale.
---------------------------------------------------------------------
| |62 |
|
|