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Testo in
vigore dal:
27-10-2004
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
(Regime
di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del
personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto
pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «Art. 3
(Personale in regime di diritto pubblico).
- 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei
principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
Art. 2
(Delega
al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui
all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato
"vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel
suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del
settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante
personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego.
Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella
di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di
presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;
quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e
le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun
procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e
i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo
stesso.
Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al
personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini
dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi:
il trattamento economico fondamentale e accessorio;
il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario;
la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale,
per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la
gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti;
le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i
rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42
e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del
tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il
restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre:
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni
diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
il trattamento economico di lavoro straordinario;
i criteri per la mobilita' a domanda;
le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle
esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e
contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita'
del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e
dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e
profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e
qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale
riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli,
le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a
questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale
basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli
di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero
2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del
settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti
per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso
alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in
possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi,
necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con
conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da
conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione
alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle
peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche
delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere
temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5
per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per
particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la
possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli
incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al
presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto
legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i
decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi
ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
stabiliti dal presente articolo.
Note
all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 43, e 47, comma 5, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 42 (Diritti e
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43,
siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai
contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'art. 43, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere
garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto
e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni
ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano
costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del
personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture
di cui al comma 8. 6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti
di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai
fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o
enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del
comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma
2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430». «Art.
43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva).
- 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine
la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o
area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno
il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o
le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali
alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa
sono disciplinati, in conformita' all'art. 40, comma 3, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'art. 50, comma 1, e dei contratti
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi
del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31
marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con
modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie
e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei
voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato
al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e'
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme
di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e
delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche
della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati».
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva).
- 1.
- 4. (Omissis).
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente
dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo».
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: «Potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 41 (Valutazione di anzianita).
- Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per
l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di
sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso
capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera
corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella
carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'. I servizi di cui
al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni
complessivi. Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno,
comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato
servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere
direttive. I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di
sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in
servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e
nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono
valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere
esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie. E'
abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3». - Si riporta il testo integrale
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali».
Art. 3
(Incremento
della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)
1. Per il
completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la
dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' incrementata di
tre unita' di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di
424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497
euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2002, n. 314.
Note
all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,
reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, v. note all'art 2.
Art. 4
(Disposizione
transitoria)
1. Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali
vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Art. 5
(Norma di
interpretazione autentica)
1.
L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo
16 del medesimo decreto legislativo.
Nota
all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano
ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti
relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente
articolo.
Art. 6
(Copertura
finanziaria)
1. Per
l'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro
per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a
decorrere dall'anno 2006.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 424.667
euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per
l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addi' 30 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 4347):
Presentato dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 3 ottobre 2003;
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni IV, V e XI;
Esaminato dalla I commissione il 30 ottobre 2003;
4, 5, 6 e 13 novembre 2003; 2 e 3 dicembre 2003;
4 febbraio 2004;
Esaminato in aula il 9 febbraio 2004 e approvato il 12 febbraio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2756):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 17 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 26 febbraio 2004;
2, 10, 30 e 31 marzo 2004;
Esaminato in aula 17, 22 e 29 giugno 2004;
21 e 22 luglio 2004 e approvato il 22 settembre 2004
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