|
Testo in vigore
dal: 3-4-2004
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni
urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 31 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
30 GENNAIO 2004, N. 24
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: " della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, " sono inserite le seguenti: " e per il
personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
" e dopo le parole: " a decorrere dal 2004 " sono
aggiunte le seguenti: <<, di cui una quota pari a euro
138.657 annui da destinare all'indennita speciale per il
personale dirigente )>.
All'articolo 2: al comma 1, terzo periodo, le parole: " del
Ministro dell'interno ", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalla seguente: " direttoriale ". All'articolo 3: al
comma 1 e nella rubrica, le parole: " Eolie, di Lampedusa e
di Pantelleria " sono sostituite dalle seguenti: "
minori della Sicilia ".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: " ART. 3-bis.
- (Brevetto per l'esercizio delle attivita' di volo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 13 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo";
b) al comma 4, le parole: "direttore generale della
protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite
dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".
ART. 3-ter. - (Misure in materia di assunzioni di personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le assunzioni nel
profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e
55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la
graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta
per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del
concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92
del 20 novembre 2001.
2. La validita' delle graduatorie del concorso pubblico a
sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con
decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e
del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali
evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16
del 25 febbraio 2000, e' differita fino al 31 dicembre 2005.
ART. 3-quater. - (Disposizioni concernenti il personale della
carriera prefettizia).
- 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia
relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro
3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno".
All'articolo 4: dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
" 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2
-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma,
della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo essere inferiore a euro
60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1 luglio 2006 tale
importo minimo e' elevato a 64 euro".
2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7
marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai
seguenti: "3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela
di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso
l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne
sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco
ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il
bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma
spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto
all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei
sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il
prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei
sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il
filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non
e' inferiore a 34 millimetri;" Nel titolo, dopo le parole:
" vigili del fuoco " sono inserite le seguenti:
"e della carriera prefettizia".
LAVORI PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 2720): Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno
(Pisanu) il 2 febbraio 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 2 febbraio 2004 con parere delle commissioni 1ª,
5ª, 6ª, 13ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 3 febbraio 2004.
Esaminato dalla commissione il 3, 11, 18 e 24 febbraio 2004.
Esaminato in aula il 26 febbraio e il 2 marzo 2004 e approvato
il 3 marzo 2004. Camera dei deputati (atto n. 4781): Assegnato
alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
l'8 marzo 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e
delle commissioni V, VI, VIII, IX e XIV. Esaminato dalla
commissione il 9, 10, 11, 16, 17 e 18 marzo 2004.
Esaminato in aula il 22 e 24 marzo 2004 ed approvato il 25 marzo
2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio
2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato
delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 86. |
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni
(( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Art. 1. Riconoscimento indennita' speciale 1. Per
il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito
nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa
vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3,
comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (( e per
il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
)) il contratto collettivo nazionale definisce una
speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in
servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, (( di cui una quota pari a euro 138.657
annui da destinare all'indennita' speciale per il personale
dirigente )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «156. A decorrere
dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennita' corrisposte al personale
specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle
percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le
risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di
1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da
definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
al personale del settore operativo che svolge mansioni
corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante,
nelle more dell'inquadramento previsto dall'art. 28 dello stesso
contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di
nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono
incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti
portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Art. 2
Incremento
della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Per conseguire
un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementata di cinquecento unita' complessive. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in
incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di
spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per
l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura
dei posti derivanti dal presente incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella
misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli
idonei della graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo
1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti
eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto (( direttoriale )) in
data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette
graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le
assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in
deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331): «1. Nei concorsi relativi all'accesso
nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in
ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce Rossa: 100%; d) Polizia di Stato:
45%; e) Corpo di polizia penitenziaria: 60%; f) Corpo nazionale
dei vigili del fuoco: 45%; g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art.
1): «53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche'
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri
indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni
di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di
ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del
31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in
ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art.
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti
risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve
le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie
regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel
limite complessivo di 200 unita'.».
Art. 3
Disposizioni
per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle
isole minori della Sicilia
1. Per far fronte
alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso
tecnico nelle (( isole minori della Sicilia )), il
Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di
vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni
autorizzate ai sensi delle norme vigenti, puo' individuare
particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle
relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole,
che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la
continuita' del servizio in relazione alle difficolta' connesse
alla situazione geografica e morfologica dei territori.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il
Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni
autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del
personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da
destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1,
mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da
bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai
vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in
servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei
requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al
profilo di vigile del fuoco.
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non puo'
essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che
abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.
Art. 3-bis
Brevetto per
l'esercizio delle attivita' di volo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
(( 1.
All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la
lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) brevetto di
pilota di aereo; b-ter) brevetto di specialista di aereo»; b)
al comma 4, le parole: «direttore generale della protezione
civile e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle
seguenti: «capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile» )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1988,
n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dal
decreto qui pubblicato: «Art. 13 (Titoli per l'esercizio delle
attivita' di volo).
- 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio
delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo
svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il
rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli,
sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di specialista di elicottero;
b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo.
4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre
stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i
requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per
le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti
annotazioni sui titoli.».
Art. 3-ter
Misure in
materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
(( 1. Le
assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi
dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento
utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo
1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti
eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
2. La validita' delle graduatorie del concorso pubblico a
sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con
decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e
del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali
evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16
del 25 febbraio 2000, e' differita fino al 31 dicembre 2005 )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 54 e 55, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art.
1): «54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e
previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare
secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli
enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 55. Le deroghe di
cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le
autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito
modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni
e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso
tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla
protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del
consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla
tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi
espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di
concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo
ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di
valutazione comparativa a professore universitario. Sono
altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento
di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della
Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.» )).
Art. 3-quater
Disposizioni
concernenti il personale della carriera prefettizia
(( 1. Per
il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al
biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per
l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno
)).
Art. 4
Disposizioni in
materia di accisa sui tabacchi lavorati
1. Al fine di
dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio,
del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime
delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui
all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76,
nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre
2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce
l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette
vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della
classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo comma del
medesimo articolo.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui
all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' di
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tale termine decorre per intero per le richieste il cui
procedimento non si e' ancora concluso a tale data.
(( 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della
legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo' essere inferiore a euro 60
per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale
importo minimo e' elevato a 64 euro».
2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7
marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai
seguenti: «3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico
dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso
l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne
sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco
ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il
bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma
spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto
all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei
sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il
prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei
sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il
filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non
e' inferiore a 34 millimetri;» )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n.
76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati): «Art.
6. - Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinata ai sensi del successivo art. 9, l'imposta di consumo
di cui all'art. 1 e' calcolata applicando l'aliquota di base al
prezzo di vendita al pubblico. L'importo cosi' ottenuto e'
chiamato importo di base. Per le altre sigarette l'imposta di
consumo di cui all'art. 1 e' costituita dalla somma di due
elementi:
a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma
dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore
aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta;
b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota
proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente
all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito
dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo
di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di
consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b)
del secondo comma dell'art. 2 e' considerato come due sigarette
quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra
i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una
lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e
i ventisette centimetri, e cosi' via.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n.
825 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di
monopolio di Stato.): «Art. 2. - Con decreto del Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto
a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in
conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi
di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa
degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione
proposta. Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della
vendita.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie) come modificato dal decreto qui
pubblicato: «Art. 28 (Aliquote). - 1. Le aliquote di base
dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5
della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate
dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, come segue:
a) sigarette: 58 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali: 23 per cento;
c) [sigari e sigaretti altri: 46 per cento];
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le
sigarette ed altro tabacco da fumo: 54 per cento;
e) tabacco da masticare: 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto: 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi
lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a
prove relative alla qualita' dei prodotti; d) prodotti
riutilizzati dal produttore.
2-bis. L'importo di base di cui all'art. 6, secondo comma, della
legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo' essere inferiore a euro 60
per n. 1.000 sigarette.
A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo e' elevato a
64 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n.
76 (per l'argomento v. nella stessa nota) come modificato dal
decreto qui pubblicato: «Art. 2. - Ai fini della presente legge
sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi'
definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da
un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una
sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi
comprendono:
1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco
naturale;
2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1)
e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di
tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un
millimetro;
3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei
sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale
filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi
peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a
1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo
acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del
sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei
sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il
prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei
sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il
filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non
e' inferiore a 34 millimetri;
b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un
involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e
quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente
lettera a); c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o
compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva
trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non
compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere
fumati;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o
in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non
fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco
presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in
tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente
preparato per essere masticato, ma non fumato. Sono considerati
sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente
comma, di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati naturali i
sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco
naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino
macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti
fogliari.».
Art. 5
Copertura
finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a
euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno
2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Testo in vigore
dal: 3-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per
assicurare un piu' efficace servizio di soccorso tecnico urgente da parte del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per l'incremento
della dotazione organica del medesimo Corpo, al fine di garantire ogni
attivita' d'istituto, con particolare riferimento al soccorso nelle isole
esposte a disagiate condizioni ambientali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati, in coerenza con le
piu' recenti decisioni assunte in materia dalla Comunita' europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riconoscimento indennita'
speciale
1. Per il personale del settore
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attivita' di
soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla
normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma
156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale
definisce una speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in
servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Art. 2
Incremento della dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per conseguire un piu'
elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' incrementata di cinquecento unita' complessive. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e
per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della
presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004,
di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006.
Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti
dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del
fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento
e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per
titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette
graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del
personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui
all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle
vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
Art. 3
Disposizioni per il servizio
antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e
Pantelleria
1. Per far fronte alle
peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole
Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di
concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle
assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, puo' individuare
particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi
di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della
prioritaria esigenza di garantire la continuita' del servizio in relazione
alle difficolta' connesse alla situazione geografica e morfologica dei
territori.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero
dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle
norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di
vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma
1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire
con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1
ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al
profilo di vigile del fuoco.
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non puo' essere
trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio
effettivo per almeno cinque anni.
Art. 4
Disposizioni in
materia di accisa sui tabacchi lavorati
1. Al fine di dare urgente
attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002,
recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati,
l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo
1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre
2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare
dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore
a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo
comma del medesimo articolo.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento
non si e' ancora concluso a tale data.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000
per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli |