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Testo in vigore dal:
9-4-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto
16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la
legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo
comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto
l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24
febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n. 362;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Personale volontario
1. Le disposizioni del
presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
costituito da:
a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi
provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n.
996;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli
elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8
dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con
l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri
compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a
quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n.
469.
Art. 2
Elenco del
personale volontario
1. In ogni comando provinciale e' istituito un
unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3
Qualifiche
1. Le
qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
a) funzionario
tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo
squadra volontario;
d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si
applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di
doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente
di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso. 3.
I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della
determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori
tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4
Contingente del
personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i
comandi provinciali
1. Presso ciascun distaccamento volontario il
contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con
l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come
segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari,
cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un
massimo di dodici capi squadra volontari;
c) almeno dieci vigili
volontari.
2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del
personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei
vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come
segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano
prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
b) un
capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato
servizio per almeno ottanta giorni.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 5
Reclutamento ed
iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
1. I funzionari
tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b)
laurea in ingegneria, architettura, geologia;
diploma di geometra o di
perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla
guida di autoveicoli;
d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al
presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che
possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale
o di altre apposite strutture convenzionate;
e) eta' non inferiore agli
anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;
f) residenza in un
comune della provincia sede del comando per il quale si richiede
l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati
destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualita' morali e di
condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l) posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di
vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio
di cui al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il
reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi
volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta'
previsto dal comma 1, lettera e).
3. I funzionari tecnici antincendi
volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione
esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e
successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni
presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati
con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di
tirocinio non e' considerato richiamo in servizio.
Nota all'art.
5:
- Si
riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che
esercitano competenze istituzionale in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di
cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni».
Art. 6
Reclutamento ed
iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari a domanda sono
reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al
presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che
possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale
o di altre apposite strutture convenzionate;
d) eta' non inferiore a
diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un
comune della provincia sede del comando per il quale si richiede
l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il
personale volontario che chiede di essere impiegato presso un
distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti,
dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualita' morali e di
condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto
previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla
cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per
raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a
domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Si
prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita'
psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle
attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non
vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del
presente regolamento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non
effettua il soccorso tecnico urgente.
Nota all'art. 6:
- Per il
testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 v. nella nota all'art. 5.
Art. 7
Reclutamento ed
iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali
del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.
1. Fermo
restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici
antincendi volontari possono essere, altresi', reclutati a domanda tra
il personale permanente appartenente ai profili professionali di
ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con
qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i
vigili volontari possono essere, altresi', reclutati, a domanda, tra il
personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile,
capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e
2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli
articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il
personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il
corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.
Art. 8
Incompatibilita'
1. Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:
a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza
pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli
enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
c)
degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che
producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e
attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi
professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza,
consulenza e servizi nel settore antincendio.
Art. 9
Corsi di
formazione del personale volontario
1. I funzionari tecnici antincendi
volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i
vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di
istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere
teorico-pratico secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno. E 'facolta' dell'interessato chiedere
l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo
del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione
dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici
antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.
2. Il
personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli altri corsi
di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un
periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario
chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi
provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero
superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di
servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74,
della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i
periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso
di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Note all'art.
9:
- Per il
testo dell'art. 70, terzo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v.
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 74
della legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 71.
- Il personale volontario
richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8
dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha
diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha
diritto, altresi' al trattamento di missione, nonche' alle misure dei
compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11
della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996». «Art. 74.
- 1. Il
personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in
servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di
servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel
precedente art. 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni
responsabilita'.
2. I massimali sono stabiliti con provvedimento del
Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.
3. Sono a
carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale
volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa
diretta ed immediata di servizio».
Art. 10
Corsi periodici
di addestramento del personale volontario
1. Il personale volontario
richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le
modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza
mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due
periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento
volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di
appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento.
Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve
essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante.
2. I
funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari
possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70,
terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2
sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 10:
- Per
il testo dell'art. 70, terzo comma, e degli articoli 71 e 74, della
legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1
e all'art. 9.
Art. 11
Funzioni ed
incarico di capo distaccamento volontario
1. Il capo del distaccamento
volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite
dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e
dell'attivita' interna del distaccamento, nonche' della manutenzione dei
beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento
volontario ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile; esso e'
conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio
provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianita'
di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova
istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce
l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine
professionale.
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 12
Conferimento
della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per
le esigenze dei distaccamenti volontari.
1. La qualifica di capo reparto
volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo
4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un
corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso
sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con
una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati
in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole
profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale,
consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante
questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente
regolamento.
Art. 13
Conferimento
della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per
le esigenze dei distaccamenti volontari.
1. La qualifica di capo squadra
volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo
4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un
corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso
sono ammessi, secondo 1'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un
distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto
negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in
una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
Art. 14
Conferimento
della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per
le esigenze dei comandi provinciali.
1. La qualifica di capo reparto
volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo
4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un
corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso
sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che
siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando
provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.
3. Il corso si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30
all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche
mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al
presente regolamento.
4. Il capo reparto volontario impiegato presso il
comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative
all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato
presso il comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito
esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del
cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.
Art. 15
Conferimento
della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per
le esigenze dei comandi provinciali.
1. La qualifica di capo squadra
volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo
4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un
corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive,
organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso
sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura
dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano
stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale
per almeno cinquecento giorni.
3. Il corso si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale,
consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante
questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente
regolamento.
4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando
provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento
ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando
stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito
dei distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel
solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento
del personale permanente di pari qualifica.
Art. 16
Commissioni
esaminatrici
1. La commissione esaminatrice per il conferimento della
qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica
di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con
decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari
con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono
svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.
2. Le
commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali
svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle
relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.
Art. 17
Modalita' di
espletamento delle procedure di avanzamento
1. Con circolare
ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il
numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i
comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra
volontario, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di
avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di
avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi
provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.
Capo IV
IMPIEGO
Art. 18
Modalita' di
impiego del personale volontario
1. Il personale volontario e'
richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della
legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo
viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente
comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianita'
d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione,
nonche' del carico familiare degli interessati. Sentite le
organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente
direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una
provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il
servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di
residenza.
2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario
tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con
le seguenti modalita':
a) nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza del distaccamento volontario:
1) su segnalazione o
richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala
operativa del comando provinciale;
2) su richiesta di soccorso pervenuta
direttamente al comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione
territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3.
Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene
impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Nei
casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente
informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla
sede volontaria.
5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi
volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante
provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o
piu' distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo
comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi
dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 18:
- Per
il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74, della legge 13 maggio
1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.
Art. 19
Personale
volontario inidoneo al servizio di soccorso
1. Il personale volontario
in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da
parte della commissione medica ospedaliera, purche' tale condizione non
pregiudichi l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni relative
all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione
di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato puo' presentare domanda
per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni
dalla notifica del giudizio di inidoneita' al servizio di soccorso.
Art. 20
Cancellazione
dagli elenchi del personale volontario
1. La cancellazione dall'elenco
del personale volontario e' prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni
volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c)
raggiungimento dei limiti di eta', salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3;
d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza
ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73
della legge 13 maggio 1961, n. 469;
e) mancata partecipazione o mancato
superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9;
f) le ipotesi
di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre
1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e
assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come
prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive
modificazioni; h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo
8.
Note
all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 73 della legge 13 maggio
1961, n. 469:
«Art. 73.
- E' esonerato dal servizio il personale
volontario che abbia dato prova di incapacita' o insufficiente
rendimento o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza
giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti».
- Si
riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera c), e comma 2, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521:
«Art. 35 (Disciplina per il personale
volontario).
- 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
(Omissis). c) radiazione inflitta:
1) per maggiore
gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2.
Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura
disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti
dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione».
Art. 21
Ordinamento
gerarchico del personale volontario
1. Ai fini gerarchici il personale
permanente e' sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2.
Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera
gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' di
servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi
di soccorso. A parita' di anzianita' di servizio, e' gerarchicamente
superiore il maggiore di eta'.
Art. 22
Obblighi dei
datori di lavoro del personale volontario
1. Ai sensi dell'articolo 70,
comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni,
i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale
volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso
istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Nei casi
di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il
posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata
ad ogni effetto di legge.
Nota
all'art. 22:
Per il testo dell'art. 70, comma 4 della legge 13 maggio
1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.
Art. 23
Onorificenze
1.
Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle
onorificenze previste per il personale permanente.
Art. 24
Tessera di
riconoscimento
1. Al personale volontario viene rilasciata apposita
tessera di riconoscimento, in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente
riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione
dall'elenco.
Art. 25
Vestiario ed
equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a
fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario
equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita'
alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1
deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.
Art. 26
Disposizioni
transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per cambio di
residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale
volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianita' e la
qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e
gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei
settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da
trasferire, in comodato gratuito, per le necessita' dei distaccamenti
volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'articolo 8
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13
maggio 1961, n. 469, nonche' dell'articolo 13 della legge 27 dicembre
1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari
tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra
volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili
volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici
antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento
economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario
continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo
35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e'
regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per
assicurare modalita' organizzative coerenti con il programmato sviluppo
sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici
antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonche' il conferimento
della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14
vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
7. I funzionari tecnici
antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data
di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via
ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del
distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle
loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi
dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive
modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per
attivita' di soccorso, formazione o addestramento ha subito un
infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta, competono i
benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.
Note
all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1941, n. 1570:
«Art. 8. - 1. Ai fini della presente legge e
nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili
del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica
sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici
concessi agli agenti della Forza pubblica circa l'uso dei pubblici
trasporti statali, provinciali e comunali.
2. Gli ufficiali ed i
sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed
i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
3. Quando ricorrano
eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei Vigili
del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il
personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza
dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere
assolutamente provvisorio».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 16.
- 1. Nell'esercizio delle
proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i
vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
2. Essi
godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».
-
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850
(Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art.
13.
- La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961,
n. 409, al personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
e' estesa al personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del
Corpo medesimo».
- Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio
1961, n. 469 v. nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art.
35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 35
(Disciplina per il personale volontario).
- 1. Il personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri e'
soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per
lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta
per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c)
radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste
dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella
radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che
hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli
impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in
materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla
commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale
volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale,
ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente
gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare».
- L'art. 15 della legge 8 dicembre 1970, n.
996 sostituisce l'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per il cui
testo si veda nelle note all'art. 9.
Art. 27
Interpretazione
autentica e abrogazioni
1. L'abrogazione della parte seconda del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, in materia di
reclutamento, avanzamento ed impi ego del personale volontario si intende
riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni
introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del
2000. 2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2000, n. 362.
Art. 28
Invarianza degli
oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in
ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del
Consiglio dei Ministri Pisanu,
Ministro dell'interno Mazzella,
Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli Registrato
alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro
n. 2, foglio n. 326
Tabella I (prevista dagli
articoli 5, comma1, lettera d) e 6, comma 1, lettera c)
REQUISITI
PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL PERSONALE
VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Art.1
1. I
requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i
soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta
costituzione fisica e piena integrita' psichica;
b) statura non
inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti
dalla seguente formula:
I.M.C. = p/(h x h) I.M.C. = indice di massa
corporea p = peso corporeo (espresso in chilogrammi) h = altezza
(espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30
come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore
per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le
donne;
d) normalita' del senso cromatico, determinato mediante corretta
visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
e) normalita' del campo visivo e della motilita' oculare;
f) acutezza
visiva:
per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale
uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10
nell'occhio che vede meno, non e' ammessa la correzione con lenti;
- per
il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale
uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10
nell'occhio che vede meno e' ammessa la correzione con lenti di
qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non
sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione
a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi
acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione
masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione
quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e
premolari, purche' in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei
denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a
sedici elementi.
Art. 2
1. Costituiscono altresi' cause di non
idoneita' per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermita':
a)
la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni
contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o
contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;
b) le
gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
c) l'alcolismo, le
tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
d) le
alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi
ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti
alterazioni funzionali;
e) la presenza di trapianti di organi o di parte
di organi;
f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi
a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi
non costituisce di per se' causa di inidoneita';
g) le infermita' ed
imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle
palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali;
i disturbi della motilita' del globo oculare,
quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche
monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare;
le
retinopatie;
i postumi degli interventi chirurgici interessanti il
segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi
interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi
tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della
funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici;
le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni
ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva
allergica;
le malformazioni e le malattie della bocca;
le gravi
malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria;
le
disfonie e le gravi balbuzie;
le tonsilliti croniche con presenza di
streptococco B-emolitico gruppo A;
l'ipertrofia tonsillare di grado
notevole con gravi alterazioni funzionali;
l'otite media cronica
colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie
ossea, l'otite purulenta semplice secernente;
l'otite cronica
iperplastica polipoide;
gli esiti di ossiculoplastica e di terapia
chirurgica dell'otosclerosi;
i processi flogistici cronici in esito ad
interventi chirurgici sull'orecchio medio;
le infermita' o i disturbi
funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili;
gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;
h) le
infermita' e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati
qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali;
l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;
i)
dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni
funzionali respiratorie;
l) le infermita' dei bronchi e dei polmoni:
le
malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;
l'asma bronchiale;
cisti o
tumori polmonari;
i segni radiologici di malattia tubercolare
dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora
siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;
le infermita'
mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con
spostamenti mediastinici;
m) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio:
la destrocardia;
le cardiopatie congenite ed i loro
esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare,
del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti;
i gravi disturbi
funzionali cardiaci;
la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca
inferiore a 40/min.;
blocco atrioventricolare di I grado che non
regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
blocco atrioventricolare di II
e III grado;
sindrome di Wolf Parkinson White;
blocco di branca destra
completo;
blocco di branca sinistra;
ritarda di attivazione
intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo
di attivazione intraventricolare destro, stabili;
la conduzione A-V
accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione;
extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale;
sindrome ipercinetica cardiaca;
tachicardia sapraventricolare;
tachiaritmie sopraventricolari;
presenza di segnapassi artificiale;
1'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione
sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiare a
90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi
o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio
pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie;
gli aneurismi;
le
fistole arterovenose;
le ectasie venose estese con incontinenza
valvolare;
le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro
esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emerroidi
croniche, voluminose e molteplici;
n) le infermita' ed imperfezioni
dell'addome: anomalie della posizione dei visceri;
le malattie degli
organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile
ripercussione sullo stato generale nonche' rilevanti disturbi
funzionali;
le ernie viscerali;
il laparocele;
o) le infermita' e le
imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le
alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo,
malattie o traumi, ostacolanti la funzionalita' organica; le malattie
ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della
funzionalita' articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture
capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali,
tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;
p) le infermita' e
le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema
nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa
di rilevanti alterazioni funzionali;
le infermita' psichiche
invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se
in trattamento, disturbi di personalita';
tutte le sindromi epilettiche,
anche pregresse;
q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria
che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
r) le infermita' e le
imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o
croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e
sotto tensione;
il varicocele di III grado con deformazione evidente
dello scroto;
la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione;
le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale
femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti
alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria;
la pregressa
nefrectomia;
s) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici di
apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da
immunodeficienza, anche in fase asintomatica;
deficit anche parziale di
G6PDH;
t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di
significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si
terra' conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome,
fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio
comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da
alterata funzione delle ghiandole endocrine;
u) i tumori, anche benigni,
quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti
alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;
v) la
presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o piu'
sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre, n. 309, e successive modficazioni;
w) le micosi e le
parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti
lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;
x) le infermita' e
le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il
soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 3
1. Il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una
personalita' sicura con sufficiente stabilita' del tono dell'umore e
dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste
dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio
clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test
psicodiagnostici.
Tabella II (prevista
dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3)
MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO
VOLONTARIO
L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo
reparto volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti
amministrativi; struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici; sostanze pericolose;
strategia e tattica
di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la
pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali;
il rischio
industriale;
la cartografia.
Materie di esame per il conferimento della
qualifica di capo squadra volontario L'esame di fine corso per il
conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti
argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei
dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
la protezione
civile;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
(decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);
attrezzature di
protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze
pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.
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