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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che
prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di
vigile del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.
398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare
l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che
definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre
1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 21 novembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del
personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonche' il Contratto collettivo
nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24
maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio
2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per g1i atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento
individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le
articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le
funzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco". - La legge 21 marzo 2001, n. 75,
reca: "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, reca: "Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi". - La legge 23 dicembre 1980,
n. 930, reca: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui
servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione
civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
reca: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".
Art. 2
Direzioni regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile
1. Sono istituite le
direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente generale
del Corpo nazionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti
regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia. Le direzioni
interregionali di cui al comma 1 sono istituite per le regioni Abruzzo e
Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e Trentino-Alto
Adige, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le
regioni di cui al comma 2 sono soppressi.
Art. 3
Funzioni e compiti delle
direzioni regionali ed interregionali
1. Le direzioni di cui al
comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e
svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti
allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri
compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e
tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione
alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Alle direzioni
regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti gia'
espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati
regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi
provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche,
umane e strumentali;
b) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico
anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa
civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle
disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;
c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che
operano in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la
direzione dell'attivita' del personale del settore aereonavigante
previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto
del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello
Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai
fini del raccordo con l'Amministrazione centrale;
d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle
relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la
presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa
periferica;
e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e
coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del
personale permanente e volontario e delle attivita' di addestramento da
svolgersi in sede provinciale;
f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di
telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete
di rilevamento della radioattivita' ambientale, fatte salve le competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui
all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del
Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione
delle frequenze;
g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di
sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi
provinciali;
h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
Nota
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti): "Art.
104 (Controllo sulla radioattivita' ambientale). - 1. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 54, nonche' le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla
radioattivita' ambientale e' esercitato dal Ministero dell'ambiente; il
controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale e'
esercitato dal Ministero della sanita'. I Ministeri si danno reciproca
informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei
controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di
sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle singole
regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanita' e dal
Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e
delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le
regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le
direttive dei Ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle
modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti
nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonche' per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA,
sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine
l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero
della sanita' e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui
sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del
suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici
rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e
l'effettuazione delle relative misure di radioattivita', quando cio' sia
necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su
scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche
finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo della
CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. 5. Per quanto
attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei
risultati delle misure effettuate. 6. La rete di allarme gestita dal
Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.".
Art. 4
Disposizioni transitorie
e finali
1. Con successivo decreto
del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la
definizione dei relativi compiti.
2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche
del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree
funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unita' di
personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente
regolamento.
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il
2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della
rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a
carico dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23
dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 30 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio
n. 264
Nota
all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): "4. Per il
triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze
armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle
risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle relative
funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui
affidamento all'estero risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle
derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia
indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare
le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque
conto dei criteri e degli oneri gia' considerati ai sensi della legge 14
novembre 2000, n. 331.".
Tabella A
(prevista dall'art. 4, comma 2)
MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo nazionale Vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva
====================================================================
Aeree | Profili | Dota- | Varia- |Riqua- |
funzio- | nuovo | zione | zioni |lifi- |
nali | CCNL |organica| + / - |cazione |
CCNL | 24.5.2000 | DPCM |(a costo|profes- |
24.5.2000 | | agg. | zero) |sionale |
| | con | | CCNL |
| | poten- | |(passag-|
| | zia- | | gi di |
| | mento | |profilo)|
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigenti area
operativa tecnica
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigente generale 5 15
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigente 157 - 18
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore 136
antincendi da C2 a C3
107 309 |---------
173
da C1 a C3
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore ginnico
sportivo 1
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore medico 1 3 da C2 a C3
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore aerona-
vigante (**) 4
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Elicotterista Con-
trollore Capo (**) 4
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore tecnico
antincendi capo (**) 123 da C1 a C3
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore ammi- 9
nistrativo (**) da C2 a C3
91 |---------
82
da C1 a C3
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore antincendi 213 43
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore ginnico-
sportivo 1 1 da C1 a C2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore medico 1 1 da C1 a C2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore informa-
tico 8
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore aerona-
vigante (**) 4
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Elicotterista
esperto (**) 20
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Collaboratore tecnico
antincendi
esperto (**) 200 da C1 a C2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Capo tecnico
esperto (**) 5 da C1 a C2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore amministra-
tivo (**) 15 272 da C1 a C2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore antincendi 235 - 56
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Medico 17 - 3
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore ginnico
sportivo 1
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Collaboratore tecnico
antincendi 320 76
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Pilota di elicottero
professionale (**) 72
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Specialista di eli-
cottero profes-
sionale (**) 51
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore ammini-
strativo 282
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Capo tecnico 17
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Tecnico informatico 6
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Capo reparto 3.488 - 60
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Assistente tecnico
antincendi 264 - 108
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Pilota di elicot-
tero (**) 25
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Tecnico di elicot-
tero (**) 88
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Capo squadra 8.262 - 49
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Pilota di elicottero
brevettato (**) 8
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Specialista brevet-
tato (**) 10
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente ammini-
strativo contabile 532 800 da B1 a B2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente tecnico
professionale 70 29 da B1 a B2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente informa-
tico 42
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Vigile del fuoco 15.994 - 144
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Operatore ammini-
strativo contabile 183
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Operatore tecnico
professionale 632
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A2 Addetto ammini-
strativo (**) 1.729
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A2 Operatore tecnico 304 26 da A1 a A2
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A1 Addetto alle attivi-
tà di supporto 357 - 52
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
33.248 - 70
----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
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