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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la
legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340,
allegato A, n. 8;
Visto l'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visto l'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha
ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;
Visto l'articolo 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
Visto l'articolo 9
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 25 marzo 2002;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle
sezioni riunite nell'adunanza dell'8 aprile 2002; Acquisito il parere
della V commissione della Camera dei deputati in data 15 maggio 2002;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non
ha espresso il prescritto parere entro il termine assegnato;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione
del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo
scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si
trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art.
20.
- 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In
allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2.
Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e
dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I
regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del
parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I
regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei
procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e)
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e
delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei
procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli
obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti
a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare
di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1
del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo,
quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione
del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate
a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art.
5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per
l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e
legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche'
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo
art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 8 marzo 1999,
n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998".
- La legge 24
novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2000, n. 275, reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999".
Si riporta il n. 8) dell'allegato A della
legge 24 novembre 2000, n. 340: "8. Procedimento di chiusura annuale
del "Fondo-Scorta della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e
della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo
comma".
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, reca:
"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 100 della legge 1 aprile
1981, n. 181: "Art. 100 (Amministrazione e contabilita).
- Sino
all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme
di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni
altra norma di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso. Gli
stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso
per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le spese relative alla
pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento
del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, gia' a
carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno.".
- Il decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre
1987, n. 220, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21
novembre 1987, n. 273), concerne copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
Si trascrive il testo
dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472: "Art.
5.
- 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente: "2. La stessa disposizione si applica agli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica
che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della
pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'art. 80
della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e'
subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.".
2.
L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso
che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata e'
computato sulla dotazione organica effettiva risultante
dall'appli-cazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e
dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni
contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti
nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno
1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita' a tutto il
personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che
risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di
conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.
3. All'art. 88 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I
trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti
alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale,
delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a
carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere
effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di
appartenenza".
4. Nell'art. 92, secondo comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le
seguenti: "ed in quelle periferiche ed in ogni provincia".
5.
Il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza previsto dall'art. 100 della legge 1 aprile
1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore
snellezza delle procedure. A tal fine puo' disporre limiti di spesa
differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti
non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed
elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il
parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere i termini
abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli
ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi
i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo'
inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze
di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981,
comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o
confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate
transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno.
6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad
applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di
pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. Ai fini della
corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione
del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.
312. 8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti
nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei
revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel
limite di sessanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche
esterni alla pubblica amministrazione in possesso della prescritta
abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi
sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno
durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con
lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita'
di corresponsione. 9. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale
dei ruoli del Ministero dell'interno.".
- Il decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1990, n. 232,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1990, n. 282), concerne:
"Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
Polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dell'art. 7 del
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359: "Art. 7. - 1.
Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine puo' disporre
limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei
quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte
dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e'
prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere
i termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di
quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti,
decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso
regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in
vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n.
121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della
difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate
transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1992, n. 251, supplemento
ordinario, reca: "Regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Per i riferimenti
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417, si veda nelle note all'art. 1. - Il decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
27 ottobre 1995, n. 437 (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253),
reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione".
Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437, si veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti alla legge 2
dicembre 1969, n. 968, si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
1996, n. 231, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1996, n. 281), reca: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei
servizi d'istituto". Si trascrive il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609: "Art. 5 (Norme
di amministrazione e contabilita).
- 1. Con regolamento, da adottarsi a
norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di
amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di
snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e
per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente
efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di
possibili emergenze. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale
le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione
e contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
2. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento
di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' essere comunque adottato.".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca: "Regolamento recante
norme per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco". Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550: "Art. 37
(Fondo scorta).
- 1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo
scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. La ripartizione di
detto fondo e' disposta dal direttore generale della protezione civile e
servizi antincendio.
3. L'utilizzo del fondo scorta e' disposto dal
comandante provinciale dei Vigili del fuoco previa autorizzazione del
competente ufficio della direzione generale.
4. Relativamente alle somme
utilizzate, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco provvede, a
ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo,
all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito
capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, concerne:
"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". Si trascrive il testo
dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68: "Art. 9
(Modificazione e abrogazione di norme).
- 1. Con regolamenti da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e
tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e
successive modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio nonche'
i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto
attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono
adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e
della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati
regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3
gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di
servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la
struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia
di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della
legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui
all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento e' abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti
di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di
rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2001, n. 398,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258, concerne:
"Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".
Note
all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti all'art. 4 del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note
all'art. 5.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle premesse. Si
trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417: "Art. 11 (Fondo scorta). - 1. Per
provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti
dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di
acconti ed anticipi al personale, nonche' alle spese da farsi, previa
autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica
sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato, e' assegnato alle questure un fondo scorta,
destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia
di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo
sono stabiliti con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 15 giugno
1959, n. 451.
2. Il fondo stesso e' costituito dalle erogazioni
effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle
provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale
della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta
in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti
capitoli di spesa.
3. Il riparto di detto fondo e' disposto dal questore,
secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il
proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.
4. Analogo
fondo e' assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno,
nonche' agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.
5.
L'impiego del fondo scorta e' disposto dai titolari degli uffici, reparti
ed istituti interessati.
6. La gestione del fondo scorta viene chiusa,
alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai
commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla
presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme
anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato.".
Art. 2
Procedimento
contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco
1. Le somme accreditate ai competenti
uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di
cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437, per le attivita' di cui al predetto articolo, debbono essere
versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con
imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento. Nei casi
di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta,
la chiusura annuale e' effettuata mediante scritture contabili.
Nota all'art. 2:
- Per i
riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437, si veda nelle note all'art. 5.
Art. 3
Chiusura della
gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato
1. Le operazioni
di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di
Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad
effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di
variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.
2.
In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono
effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
Nota all'art. 3:
- Per i
riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda
nelle note all'art. 1.
Art. 4
Operazioni di
chiusura
1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta
di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte
degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni
di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine
all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi
scorta.
Nota all'art. 4:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre
1977, n. 239, reca: "Approvazione del regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica".
Il titolo XII del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne: "Contabilizzazione
delle entrate e delle uscite, resa del conto, passaggi di gestione";
il capo III del titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1076, concerne: "Fondo scorta".
Art. 5
Abrogazioni
1. E'
abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 437.
2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre
1969, n. 968, operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 437.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 17 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11,
foglio n. 89
Note all'art. 5:
- Per i
riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle
note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dal decreto che qui si
pubblica: "Art. 4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco).
- 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee
deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le
scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. (Secondo periodo del
comma 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica). Per l'esercizio
finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e'
fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a
stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro
dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
2. Fatto salvo quanto previsto
per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al
primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti
eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965,
n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio
1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di
definitivita' e non danno luogo a conguagli.
3. Nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento
individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine
il Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza da realizzarsi all'interno delle attivita' di spettacolo e dei
compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
4. Il
termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di
certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4,
allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al
centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, e'
consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il
nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7
dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto dell'art. 22 della
legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro
che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno
presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e
documentazioni.
5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 4, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco dovranno
completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158.
5-bis. Fino alla emanazione delle norme di
cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per
disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo
alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.".
- La legge 2
dicembre 1969, n. 968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1969, n. 328 (per la quale il decreto che qui si pubblica richiama
l'avvenuta abrogazione operata dall'art. 4, com-ma 1, del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 437), concerneva: "Istituzione nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo
"Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.".
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