IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170/L del 25 ottobre 2005;
Visto, in particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalita' ed i
requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;
Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22, prevede che, con
decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei
titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), i titoli di
studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono l'iscrizione ai
corsi universitari;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di
studio di cui al citato art. 22;
Decreta:
Art. 1
1. I titoli di studio
richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi sono,
esclusivamente, quelli di cui ai commi 2 e 3.
Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi
comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se
debitamente riconosciuti.
2. Titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
liceo tecnologico ad indirizzo: meccanico - meccatronico; elettrico ed
elettronico; informatico - grafico - comunicazione (con percorso
informatico e comunicazione);
chimico - materiali;
costruzioni - ambiente e territorio; produzioni biologiche - biotecnologie
ambientali; logistica e trasporti; liceo artistico ad indirizzo
architettura, design, ambiente; liceo scientifico.
3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria
superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:
diploma di geometra;
diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con indirizzo in:
arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno dei tessuti,
industria cartaria, industria ottica, industria tintoria, tecnologie
alimentari, tessile);
diploma di perito agrario;
diploma di perito nautico;
diploma di perito aeronautico;
diploma di maturita' scientifica.
Art. 2
1. Per quanto non previsto
nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola
l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Pisanu