IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570, recante «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi»;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento
delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ed in
particolare l'articolo 11;
Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto aziende e delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L. 2002-2005 per il
comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», a norma del quale la
partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e'
soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle
singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, recante disciplina
dei requisiti psicofisici per il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive necessita'
dell'Amministrazione dell'interno, particolarmente in materia di soccorso
tecnico urgente, difesa civile e protezione civile, rendano necessaria
l'adozione di un limite massimo di eta' per l'accesso al profilo di
Direttore antincendi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per l'ammissione ai
concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il limite massimo di eta' e' fissato in anni 37 con esclusione
di qualsiasi elevazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 ottobre 2004
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 1° dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio
n. 280
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse:
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di
potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n.
246, e' il seguente: «Art. 11 (Modifiche ai requisiti richiesti per
l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). - 1. Per l'ammissione ai
concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di
tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in
anni trenta.
2. (Omissis).
3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera
direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra'
accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei
soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra
procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica
risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare
le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso
ad idonee strutture sanitarie pubbliche.
5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche
mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.
6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei
concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite
sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte
docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore
di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del
servizio ginnico sportivo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai
concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di
esame.
8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n.
469, e' sostituito dal seguente: "6) diploma di istruzione
secondaria, di primo grado".
9. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono
soppresse le parole "all'art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n.
913".
10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
11. Il numero 1 del secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre
1941, n. 1570, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n.
251, e' sostituito dal seguente: "1) diploma di laurea in ingegneria
o in architettura conseguito in una universita' italiana".
12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella
carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri
ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in
scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per
mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
13. Il Ministero dell'interno puo', in qualsiasi momento, durante la ferma
di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.
14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio vengono posti a
disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della
ferma di leva. 15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto
tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti
previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.».
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998-2001 e
per il primo biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 24 maggio 2000,
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
142 del 20 giugno 2000.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio
normativo 2002-2005 - biennio economico 2002- 2003, sottoscritto il 26
maggio 2004, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004. - Il testo dell'art. 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) e' il seguente: «6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura
del servizio o ad oggettive necessita' dell'aniministrazione.». - Il
decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca «Regolamento concernente
i requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».