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Testo in vigore
dal: 1-4-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita'
ed urgenza di incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la
prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,
e della criminalita' organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assunzione e
mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato
1. Nell'alinea del
comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono
aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e di difesa nazionale, nonche»; conseguentemente, la
lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h)
dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data
del 30 settembre 2004.».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza
pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e'
assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle
graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di
polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata
e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005
e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'assunzione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della
Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato. 4. Per le finalita' di
cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle
assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della
medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro,
puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31
dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del
61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne
facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai
fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e
18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si
ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47,
commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
Art. 2
Assunzione e
mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le medesime
esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire
la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti e delle
unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa puo'
autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il
richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che,
nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria
sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo
e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per
i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per
un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno
demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui
all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei
posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a),
della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente
alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.
Art. 3
Personale del
Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso
le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno
2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici
della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le
modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro
che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la
copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i
concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma
2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste
dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta
servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice
ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono
utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 4
Disposizioni in
materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di
coordinamento delle Forze di polizia
1. Al fine di
meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di
coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle
di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e'
trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e,
nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione
centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le
parole: «puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' chiedere all'ufficio di cui alla
lettera c)».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti
della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa
la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le
forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un
dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di
divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione
della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali
con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della
pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma
restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione:
«direttore della scuola di perfezionamento per le forze di
polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti
modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche'
delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della
polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
Art. 5
Ammodernamento e
potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
1. Allo scopo di
rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati
all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle
Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti,
sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura
dell'esercizio 2005.
Art. 6
Attuazione del
programma di cooperazione internazionale AENEAS
1. Il comma 544
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente: «544. E' autorizzata la spesa di 23
milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2006 per le seguenti finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi
interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi
migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza
della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in
particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
territorio dello Stato.».
Art. 7
Operativita' del
soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di
assicurare l'immediata operativita' del soccorso aereo svolto dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo
aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti
nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C
2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in
data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota
di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di
corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione
organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro
dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita'
per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione
alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
Art. 8
Ulteriori risorse
per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Le somme
stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre
2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2005.
Art. 9
Copertura
finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e
dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005
e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000
per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
31 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli |