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Il MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art.
1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
577;
Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
e’ approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente decreto.
E' altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli
grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da
adottarsi nella esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività
soggette ai controllo da parte del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali riportati nelle norme e
nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
non conformi a quelli approvati con il presente decreto.
SCOPO
Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali
relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini
di una uniforme applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno
essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare
elementi o dati specifici delle situazioni considerate.
ALLEGATO A
1. Caratteristiche costruttive
1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta
dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici,
al livello del piano esterno più basso.
1.2. Altezza dei piani.
Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.
1.3. Carico d'incendio.
(( Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili
contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla
combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in
MJ; convenzionalmente 1
MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente. ))
1.4. Carico d'incendio specifico.
Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.
1.5. Compartimento antincendio.
((
Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al
fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della
prevenzione incendi. ))
1.6. Comportamento al fuoco.
Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un
elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco.
Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle
strutture e le reazioni al fuoco dei materiali.
1.7. Filtro a prova di fumo.
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata,
e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite
di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e
comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione
adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra della
copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar,
anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso
l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 mq con
esclusione di condotti.
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della
combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione
di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m.
Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza
aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri
di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è
inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m
dall'intradosso del solaio del locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della
intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali
serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.
Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".
1.9. Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o
possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura
chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per
l'utilizzazione.
1.10. Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è
sottoposto. In relazione a coi i materiali sono assegnati
(circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle
classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla
combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
1.11. Resistenza al fuoco.
(( Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per
garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa
riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura
o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio
per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte
e tramezzi. ))
1.12. Spazio scoperto.
Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se
delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non
inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri
della parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto
deve essere non inferiore a 3,50 m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno
strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato
"scoperto" se sono rispettate le condizioni del precedente
comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa
altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici
aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le
pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite
esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti
esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
1.13. Superficie lorda di un compartimento.
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti
delimitanti il compartimento.
N.B.: le
modifiche introdotte dal
DECRETO 9 marzo 2007 -
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/2007 - Suppl. Ordinario n. 87) -
sono state riportate in grassetto corsivo tra parentesi doppie tonde ((
... )).
2. Distanze
2.1. Distanza di sicurezza esterna.
Valore minimo stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra
il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e
il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività' stessa o
di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree
edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.
2.2. Distanza di sicurezza interna.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze orizzontalmente tra
i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una
attività.
2.3. Distanza di protezione.
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate
orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso
di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine
dell'area su cui sorge attività stessa.
3. Affollamento - Esodo
3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento.
Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume
possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale
dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo
sfollamento ordinato di un compartimento.
3.2. Densità di affollamento.
Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di
pavimento (persone/mq).
3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale
del compartimento.
3.4. Luogo sicuro.
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente
caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di
persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato
(luogo sicuro dinamico).
3.5. Massimo affollamento ipotizzabile.
Numero di persone ammesso in un compartimento: È determinato dal
prodotto della densità' di affollamento per la superficie lorda del
pavimento.
3.6. Metodo di uscita.
Unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo uno",
che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una
persona.
3.7. Scala di sicurezza esterna.
Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di
parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.
3.8. Scala a prova di fumo.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per
ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio
scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto
dotato di parapetto a giorno.
3.9. Scala a prova di fumo interna.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per
ogni piano, da filtro a prova di fumo.
3.10. Scala protetta.
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso
diretto da ogni piano, con portate di resistenza al fuoco REI
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.
3.11. Sistema di vie di uscita.
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle
norme.
3.12. Uscita.
Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro
avente altezza non inferiore a 2,00 m.
4. Mezzi antincendio
4.1. Attacco di mandata per autopompa.
Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non
ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili
antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
4.2. Estintore carrellato.
Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e
diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. È concepito
per essere portato e utilizzato su carrello.
4.3. Estintore portatile.
Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti
sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982(Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).
4.4. Idrante antincendio.
Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura
manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può
essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.
4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio.
Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare
automaticamente un principio d'incendio.
4.6. Impianto di allarme.
Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per
segnalare un principio di incendio.
4.7. Impianto fisso di estinzione.
Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di
erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una
zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono
essere automatici o manuali.
4.8. Lancia erogatrice.
Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un
attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette
un getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.
4.9. Naspo.
Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è
avvolta una tubazione semirigida collegata da una estremità, in modo
permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e
terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di
valvola regolatrice di chiusura del getto.
4.10. Rete di idranti.
Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle
quali sono derivati uno o più idranti antincendio.
4.11. Riserva di sostanza estinguente.
Quantitativo di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato
permanentemente alla esigenza di estinzione.
4.12. Tubazione flessibile.
Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e
che è appiattito in condizioni di riposo.
4.13. Tubazione semirigida.
Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in
pressione.
5. Tolleranze delle misure
Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di
tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle
normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze
ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni
generali per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni
generali di prevenzione incendi:
tolleranza
misure lineari 2% per misure maggiori di 2,40 m
5% per misure minori
o uguali di 2,40 m
misure di superficie 5%
misure di volume 5%
misure di pressione 1%
ALLEGATO B
SIMBOLI GRAFICI

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