|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982 recante le norme tecniche
e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti
all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987 in materia di estintori
d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale
20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali,
commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del
decreto ministeriale 7 novembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1990 recante la sostituzione
del decreto ministeriale 16 gennaio 1987 concernente:
estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982:
integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei
termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 e
del decreto 14 gennaio 1988 recante:
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982
concernente:
norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili
d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero
dell'interno e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato
B, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3,
relativi alla commercializzazione degli estintori da parte di soggetti
diversi dall'intestatario dell'approvazione di tipo;
Preso atto che sullo schema di decreto di modifica al decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, di
recepimento della norma EN3 sugli estintori da incendio, la Commissione
europea a seguito della procedura di informazione ha espresso un parere
circostanziato in base a cui si rende necessario esperire, per alcuni
aspetti, un supplemento di istruttoria tecnica;
Ritenuto opportuno, sulla base del parere della Commissione e nelle more
dell'adozione del decreto di recepimento della norma EN3, agrogare
immediatamente le disposizioni in materia di procedure
tecnico-amministrative di autorizzazione alla commercializzazione degli
estintori da incendio che, ai sensi dell'art. 28 del Trattato di Roma,
possono costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci;
Decreta:
Art. 1
Gli
articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 1990 sono abrogati.
Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 20 dicembre 1982.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21
ottobre 2002
Il
Ministro: Pisanu
|