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MINISTERO
DELL'INTERNO (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25/1/2002) |
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza
antincendio"; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione Gli evacuatori di fumo e calore,
che vengono installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei
beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla
direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti: Art. 2 Requisiti degli evacuatori di fumo e calore Fino a quando non saranno completati e
comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della
direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere
commercializzati e messi in opera se muniti di: Art. 3 Commercializzazione Gli evacuatori di fumo e calore legalmente
riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei
Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente
art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Roma, 20 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola |
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