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Ai signori Prefetti della Repubblica
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al sig.
Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai signori
Direttori centrali del Dipartimento
Al sig. Dirigente dell'ufficio coord.
e relazioni esterne del Dipartimento
Ai signori Direttori regionali dei
Vigili del fuoco Ai signori Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco
Al C.S.I. S.p.a.
All'Istituto Giordano S.p.a.
All'Istituto M. Masini
S.r.l.
Al TE.S.I. S.r.l.
All'UMAN
La direttiva 97/23/CE, concernente gli
equipaggiamenti a pressione, nel seguito indicata con la dicitura PED,
recepita con il decreto legislativo n. 93/2000, ha previsto un periodo
transitorio di «coesistenza» che si e' concluso il 29 maggio 2002.
Dopo
tale data infatti la PED costituisce in tutti i Paesi contraenti
l'accordo SEE l'unica disposizione che regolamenta le condizioni per l'accettabilita'
del rischio connesso alla presenza di fluidi in pressione superiore a 0,5
bar in valore assoluto. Tali condizioni rappresentano il regime cogente
comunitario di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti che
presentano il rischio suddetto, denominati «equipaggiamenti in pressione».
E' bene precisare che la regolamentazione PED prescinde dall'efficacia
dell'utilizzo, limitandosi a disciplinare l'aspetto connesso alle
rischiose condizioni strumentali necessarie per l'uso efficace. Pertanto
ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di regolamentare l'uso
efficace non e' in conflitto con la direttiva in argomento e permane
cogente.
Di contro, ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di
regolamentare condizioni per l'accettabilita' del rischio connesso alla
presenza di pressioni superiori a 0,5 bar in valore assoluto (o
caratteristiche costruttive finalizzate alla determinazione di queste) e'
in conflitto con la direttiva in argomento e conseguentemente abrogata
dalla maggiore rilevanza giuridica della direttiva stessa e del relativo
decreto di attuazione (decreto legislativo n. 93/2000).
Nel caso
particolare degli estintori portatili e carrellati di incendio, il quadro
delle disposizioni cogenti applicabili non puo' che continuare a fare
riferimento, rispettivamente, al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e
al decreto ministeriale 6 marzo 1992 i quali, sia ai fini
dell'approvazione di tipo od omologazione del prototipo che per la sua
produzione, gia' impongono esplicitamente l'utilizzo di «recipienti che
abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in
materia di apparecchi a pressione» che oggi sono indiscutibilmente
identificabili con le procedure di attestazione della conformita'
indicate dalla «PED».
Per l'applicazione delle procedure previste dal
decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e dal decreto ministeriale 6 marzo
1992 si forniscono le istruzioni che seguono.
1. Applicazione
dell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per l'emissione
della relazione tecnica ai fini dell'approvazione di tipo degli estintori
portatili d'incendio.
Per il rilascio della relazione tecnica ai fini
dell'approvazione di tipo degli estintori portatili di incendio da parte
del Ministero dell'interno, i laboratori autorizzati ai sensi del decreto
ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste
dall'allegato A al decreto ad eccezione di quelle indicate nel seguente
prospetto.
|
Descrizione
|
Punto |
Capoverso |
Periodo |
Numero |
| Dispositivi
di scarica |
2.2 |
primo |
terzo |
- |
| Dispositivi
di scarica |
2.2 |
terzo |
secondo |
- |
Dispositivo
di sicurezza allo smontaggio.
Orificio di riempimento |
2.5 |
primo |
primo |
1 |
| Dispositivi
di sicurezza |
2.6 |
- |
- |
- |
| Protezione
delle parti esterne ed interne dell'estintore dalla corrosione |
2.10 |
primo |
terzo |
- |
| Prove
idrauliche |
4.3 |
- |
- |
- |
| Prove di
resistenza meccanica degli organi funzionali |
4.4 |
terzo |
terzo |
- |
| Prove di
resistenza meccanica degli organi funzionali |
4.4 |
terzo |
quarto |
- |
| Prove di
corrosione delle parti esterne |
4.7.1 |
primo |
secondo |
2 |
| Prove di
corrosione delle parti interne |
4.7.2 |
- |
- |
- |
Si precisa che la conformita', sia alle
prove suddette non piu' espletate ai sensi di disposizioni del Ministero
dell'interno che ai requisiti che meglio descrivono la sicurezza in
presenza di fluidi in pressione, deve essere riscontrata dal laboratorio
mediante l'acquisizione di documentazione attestante la conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza della PED rilasciata da organismi
notificati ai sensi della direttiva medesima. La mancanza di tale
documentazione non permette lo svolgimento delle prove previste dal
decreto ministeriale 20 dicembre 1982. L'eventuale utilizzo, da parte di
un organismo notificato ai sensi della PED, di procedure di prova
indicate nell'allegato A al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, per
riscontrare la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della
P.E.D., puo' avvenire unicamente sotto la responsabilita' dell'organismo
notificato medesimo.
2. Per l'emissione del certificato di prova ai fini
dell'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.
2. Applicazione
della norma UNI 949.2. Per il rilascio del certificato di prova ai fini
dell'omologazione degli estintori carrellati di incendio da parte del
Ministero dell'interno, i laboratori autorizzati ai sensi del decreto
ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste
dalla norma UNI 9492 ad eccezione di quelle elencate nel seguente
prospetto.
| Descrizione |
Punto |
Capoverso |
Periodo |
| Dispositivi
di scarica |
2.2 |
terzo |
primo |
| Dispositivi
di scarica |
2.2 |
terzo |
secondo |
| Dispositivo
di sicurezza allo smontaggio.
Orificio di riempimento |
2.5 |
primo |
- |
| Dispositivi
di sicurezza... |
2.6 |
- |
- |
| Protezione
delle parti esterne ed interne dell'estintore dalla corrosione (1) |
2.10 |
- |
- |
| Prove
idrauliche |
4.3 |
- |
- |
(1) L'eccezione non riguarda quanto
riferibile agli aspetti connessi al funzionamento meccanico di tutti gli
organi funzionali per i quali il requisito indicato resta vigente.
Si
precisa che la conformita', sia alle prove suddette non piu' espletate ai
sensi di disposizioni del Ministero dell'interno, che a requisiti che
meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in pressione, deve
essere riscontrata dal laboratorio mediante l'acquisizione di
documentazione attestante la conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza della PED rilasciata da organismi notificati ai sensi della
direttiva medesima. La mancanza di tale documentazione non permette lo
svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992.
L'eventuale utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi della
PED, di procedure di prova indicate nella norma UNI 9492 per riscontrare
la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della P.E.D. puo'
avvenire unicamente sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
medesimo.
3. Condizioni per il rilascio del rinnovo quinquennale
dell'approvazione di tipo o dell'omologazione.
Fermo restando che
estintori portatili e carrellati d'incendio non conformi alla PED possono
essere messi in servizio dopo il 29 maggio 2002 solo se gia' immessi nel
mercato (commercializzati) prima di tale data, la rinnovabilita' (di cui
al punto 9.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per
gli estintori portatili ed all'art. 8 del decreto ministeriale 6 marzo
1992 per gli estintori carrellati), deve intendersi per i soli aspetti
antincendio. Premesso quanto sopra, per la presentazione della richiesta
del rinnovo quinquennale, dopo il 29 maggio 2002, sono ipotizzabili le
situazioni che seguono.
a) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla
commercializzazione rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi
conformi alla PED. E' sufficiente che l'istanza di rinnovo sia
accompagnata da una dichiarazione dell'intestatario dell'autorizzazione
alla commercializzazione attestante, sotto la propria responsabilita'
civile e penale, che l'autorizzazione stessa e' riferita ad un prototipo
di estintore di incendio conforme alla PED e riportante i riferimenti
dell'atto emesso ai sensi della stessa PED da cui risulti la conformita'
suddetta. Le istanze prive della dichiarazione suddetta saranno intese
riferite al caso trattato nella successiva lettera b).
b) Rinnovi
quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate
prima del 29 maggio 2002 per prototipi non conformi alla PED. Non e'
possibile procedere al rinnovo.
c) Rinnovi quinquennali delle
autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate dopo il 29 maggio 2002
(per prototipi conformi al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e
successive modificazioni e alla PED ovvero al decreto ministeriale 6
marzo 1992 e alla PED). Il rinnovo viene rilasciato secondo le consuete
procedure. Si ricorda, infatti, che dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento
dell'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo
ovvero omologazione) e' sempre subordinata alla conformita' alla PED.
4.
Condizioni per l'effettuazione di eventuali variazioni comportanti
l'indicazione della conformita' alla PED su estintori d'incendio con
approvazione di tipo antecedente al 29 maggio 2002. La legittima esigenza
di indicare la conformita' alla PED non comporta alcun atto del Ministero
dell'interno qualora questa avvenga in forma disgiunta dall'apposizione
dell'etichetta sull'estintore divisa in cinque parti. Se l'intestatario
dell'autorizzazione alla commercializzazione decide di riportare
l'indicazione della conformita' alla PED nell'etichetta suddivisa in
cinque parti, questa informazione deve essere inserita nella parte quarta
conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni del Ministero
dell'interno. In tal caso deve essere richiesta al Ministero dell'interno
la variazione dell'etichetta e cio' non comportera' l'esecuzione di prove
aggiuntive.
5. Adempimenti dei comandi provinciali nell'ambito delle
procedure per il rilascio del C.P.I. Nulla varia per quanto concerne gli
adempimenti dei comandi provinciali la cui valutazione continua a
prevedere l'esame della dichiarazione di conformita' ed il suo riscontro
con i dati punzonati ed apposti sull'etichetta. Si ricorda, infatti, che
dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento dell'autorizzazione alla
commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione) e' sempre
subordinato alla conformita' alla PED e pertanto l'esistenza di questa e'
garantita dall'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del
tipo ovvero omologazione). Per quanto riguarda gli estintori gia' messi
in servizio, risulta utile dare le seguenti istruzioni. Gli estintori
legittimamente immessi nel mercato anteriormente alla data di
pubblicazione della presente circolare possono continuare ad essere
utilizzati anche se corrispondenti ad un prototipo con autorizzazione non
rinnovata.
Roma, 20 giugno 2003
Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile
Morcone
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