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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 26
luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle
modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure
e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante «Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza
al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione
di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1363-2:2001 recanti
rispettivamente «Prove di resistenza al fuoco: requisiti
generali» e «Prove di resistenza al fuoco: procedure
alternative ed aggiuntive»;
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove di resistenza
al fuoco per porte ed elementi di chiusura»;
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti
rispettivamente «Windows and doors - Resistance to repeated
opening and closing - Test method» e «Industrial, commercial
and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test method»;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea
2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 6 giugno 2000, «che attua
la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la
classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei
prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro
elementi»;
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di
resistenza al fuoco e la futura attivazione della procedura di
marcatura CE dei prodotti da costruzione;
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma
europea UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di
determinazione della resistenza al fuoco delle porte e di altri
elementi di chiusura da installare nelle aperture degli elementi
di separazione verticali;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260
dell'11 marzo 2003 dal Comitato centrale tecnicoscientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita
dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004)
D/50563, dalla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
Classificazione
1. La valutazione
delle caratteristiche, delle prestazioni, nonche' le modalita'
di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed
elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo
quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da
essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la
prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla
UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico
previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il
condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto
nell'allegato A.
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione
delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto
indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione
della Commissione del 3 maggio 2000, riportato nell'allegato B
al presente decreto.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi
la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri
elementi di chiusura con la terminologia RE e REI e' da
intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2
rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di
successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri
elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere
utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica
del Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal
decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985.
Per l'effettuazione di prove valide ai fini delle omologazioni
secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la
suddetta Direzione centrale predisporra' la modulistica
occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di
prova.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del
presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante
il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa,
illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento
dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con
tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo
e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al
fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN
1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova
integrate dalle variazioni riportate nell'allegato C;
b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione
medesimo e/o la documentazione idonea alla completa
identificazione e caratterizzazione della porta omologata,
conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova;
c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento
di chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura
di omologazione;
d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si
intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione
europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE,
nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o
segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti
come rappresentante autorizzato dallo stesso purche' residente
in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi
costituenti l'accordo SEE;
e) per «Laboratorio» si intende l'area di protezione passiva
della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano
autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26
marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei
Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE,
che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del
certificato di prova ai fini dell'omologazione della porta
resistente al fuoco;
f) per «Certificato di prova» si intende il documento,
rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione,
con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di
prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del
campione sottoposto a prova;
g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato
dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto
indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della
norma EN 1363-1;
h) per «Dichiarazione di conformita» si intende la
dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la
conformita' della porta resistente al fuoco alla porta omologata
e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:
h.1) nome del produttore;
h.2) anno di costruzione;
h.3) numero progressivo di matricola;
h.4) nominativo del laboratorio e dell'organismo di
certificazione se diversi;
h.5) codice di omologazione;
h.6) classe di resistenza al fuoco.
Con la dichiarazione di conformita' il produttore si impegna a
garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano
le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle
consentite nell'atto di omologazione;
i) per «Marchio di conformita» si intende l'indicazione
permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta
resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di
matricola ed il codice di omologazione;
j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si
intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di
porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti
contenuti:
j.1) modalita' ed avvertenze d'uso;
j.2) periodicita' dei controlli e delle revisioni con frequenza
almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta
installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art. 3
Utilizzazione
1. Le porte ed
altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi
nelle attivita' soggette all'applicazione delle norme e criteri
di prevenzione incendi devono essere omologate.
2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio
di porte resistenti al fuoco e' composta da:
a) copia dell'atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformita' alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3. L'installatore e' tenuto a redigere a propria firma la
dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4
maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4. L'utilizzatore e' tenuto a mantenere in efficienza ogni porta
resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di
personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e
manutenzione di cui all'art. 2, lettera j), presenti nel
libretto di uso e manutenzione.
Art. 4
Procedure per
il rilascio dei certificati di prova
1. Le procedure
di cui al presente articolo si applicano ai laboratori
autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985. 2. Per
l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio
dell'omologazione si adotta la seguente procedura:
a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica
relativa al campione da sottoporre a prova;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della
documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta
giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo
della somma occorrente per l'esecuzione delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta
comprensiva del campione testimone previsto all'art. 14 del
decreto 26 marzo 1985 e l'attestato di versamento relativo alla
somma di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni
dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di
mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei
termini;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco
cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del
pagamento di cui alla lettera c);
e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova
entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto
elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo,
il campione testimone per un periodo di cinque anni dalla data
di rilascio del certificato di prova.
Art. 5
Procedure per
il rilascio dell'atto di omologazione
1. Il rilascio
dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento
previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modifiche.
2. Per l'ottenimento dell'atto di omologazione della porta
resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione
passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Ministero dell'interno, corredata dal
certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal
laboratorio, in originale;
b) l'area di protezione passiva avvia il procedimento
amministrativo e comunica all'interessato, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza, l'importo della somma
occorrente per il rilascio;
c) il produttore invia l'attestato di versamento relativo alla
somma di cui alla precedente lettera entro trenta giorni dalla
data della comunicazione dell'area di protezione passiva; in
caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per
decorrenza dei termini;
d) l'area di protezione passiva, valutata la documentazione
presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza dell'attestato di versamento, a
rilasciare al produttore l'atto di omologazione della porta
resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul
prototipo, motivando l'eventuale diniego.
3. L'area di protezione passiva rendera' noto, periodicamente,
l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.
Art. 6
Omologazione di
porte certificate in ambito comunitario
1. Le porte
resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi
dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE, sulla base delle norme di cui all'art. 1 secondo metodi di
controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere
omologate in Italia per essere impiegate nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste
all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalita' di
controllo riconosciute dal Paese dell'Unione europea ovvero
contraente l'accordo SEE.
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da
traduzione in lingua italiana.
Art. 7
Obblighi e
responsabilita' per il produttore
1. Il produttore
e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla
osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale
responsabilita' civile e penale:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la
dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2, lettera h);
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia
dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di
cui al comma precedente;
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e
manutenzione di cui all'art. 2, lettera j);
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di
conformita' di cui all'art. 2, lettera i);
e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le
informazioni necessarie alla verifica della conformita' dei
prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario
alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.
Art. 8
Controlli e
vigilanza
1. Il Ministero
dell'interno ha facolta' di effettuare controlli e verifiche,
sulle porte resistenti al fuoco omologate.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere
effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi
sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i
commercianti e gli utilizzatori.
3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui
prodotti antincendio omologati dal Ministero dell'interno,
saranno stabiliti i criteri e le modalita' di individuazione, di
prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da
sottoporre a controllo, nonche' gli importi dei corrispettivi
dovuti dai produttori per le operazioni descritte.
Art. 9
Validita',
rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione
1. L'omologazione
ha validita' cinque anni ed e' rinnovabile su istanza del
produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque
anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente
al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di
omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.
2. L'omologazione non e' rinnovabile in caso di revoca.
3. L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente
al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell'atto
di omologazione. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari
per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento
delle scorte.
4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di revocare
l'omologazione se:
a) viene rilevata la non conformita' della porta resistente al
fuoco alla porta omologata;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi
fissati all'art. 7.
5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il
divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione
della dichiarazione di conformita' per la porta resistente al
fuoco omologata.
Art. 10
Norme transitorie
1. Ai fini del rilascio
dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, a
decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo le norme di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto. E' inoltre consentito eseguire le prove di
resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata
in vigore dell'obbligo della marcatura CE.
2. E' consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo o per
estensione dei risultati di porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1
nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e, con
decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e
6 del presente decreto.
3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del
decreto 14 dicembre 1993 non decadono.
4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco di
grandi dimensioni, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999,
potra' avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'art. 2 del decreto
ministeriale 20 aprile 2001 e dal comma punto 2 dell'allegato C al presente
decreto.
Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu
Allegato A
Modalita' di condizionamento
meccanico
1. Prima di sottoporre il
campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalita' del
campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi
secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della
tipologia di porta.
2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va
sottoposto ad un minimo di 5000 cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da
eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a
seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocita' di
apertura del 50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocita'
operativa per porte automatizzate.
3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 e'
consentita l'esecuzione dei 500 cicli per la verifica della funzionalita' e
dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito indicate:
Verifica di funzionalita'
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla
norma UNI EN 1634-1.
b) Misurare ed annotare, prima dell'inizio dei cicli, le seguenti grandezze:
b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire
la porta con dispositivo di chiusura sbloccato;
b.2) la corsa dell'anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri;
b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare
l'usura.
c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del
50 \pm 10% la forza operativa necessaria per lo sblocco per dispositivi a
sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta dal meccanismo di sblocco
per dispositivi a sblocco motorizzato.
d) Portare l'anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90° \pm 10°
(misurati dalla posizione di chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto
del limitatore o del dispositivo di chiusura se cio' accade prima dei 90°;
in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della
posizione di fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocita'
massima di apertura dell'anta (o delle ante) deve essere pari a 0,5 \pm 0,05
m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2 \pm
0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte
ad apertura motorizzata va settata la velocita' come sopra descritto. Nel caso
di motori a velocita' non settabile la velocita' di apertura sara' quella
effettivamente permessa dal sistema. Detta velocita' massima di apertura va
raggiunta fra i 20° e i 60° di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa
dell'anta e mantenuta costante fino a fine corsa.
e) Lasciare in posizione di apertura l'anta per un tempo non superiore a 4 s
se la porta e' ad apertura manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo
di apertura e' quello previsto dal dispositivo di apertura nel funzionamento
effettivo.
f) Portare l'anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi
che l'arresto della fase di chiusura avvenga per battuta dell'anta (o delle
ante) sul telaio.
g) Bloccare il dispositivo di chiusura.
h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura cosi' come
previsto alla lettera d).
i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di
cui alla lettera e), unitamente ad ogni anomalia riscontrata.
Sbattimento
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla
norma UNI EN 1634-1 con i dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.
b) Ripetere l'operazione di apertura descritta per la verifica di
funzionalita' alla lettera d) avendo cura di aumentare la velocita' operativa
del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura motorizzata con
velocita' settabile ovvero alla velocita' realmente consentita per porte ad
apertura motorizzata con velocita' non settabile.
c) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalita' alla
lettera e).
d) Effettuare l'operazione di chiusura come descritto alla lettera b) per la
fase di apertura.
e) Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalita' alla
lettera h).
Allegato B
CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO
CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al
fuoco e' di seguito illustrato:
E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EI1 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EI2 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240
EW | | 20 | 30 | | 60 | | | |
Il requisito di tenuta E e'
l'attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare
ne' produrre, se sottoposto all'azione dell'incendio su un lato, fiamme,
vapori o gas caldi sul lato non esposto.
La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:
aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3
della UNI EN 1363-1);
accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un
massimo di 30 s (punto 10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;
presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta. Il requisito di
isolamento I e' l'attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a
ridurre entro un dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto
all'incendio al lato non esposto. La perdita del requisito di tenuta significa
anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di
temperatura sia stato superato o meno. Sono previsti due criteri di
isolamento.
Isolamento I1
Si considera che l'elemento in
prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni:
l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C
(punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona
entro 25 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.4 lettera b) della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una distanza di 100
mm dal foro di passaggio se il telaio e' piu' largo di 100 mm o alla massima
distanza possibile se il telaio e' inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3
lettera b) della UNI EN 1634-1).
Isolamento I2
Si considera che l'elemento in
prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni: l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i
140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona
entro 100 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.3 lettera c) della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una distanza di 100
mm dal foro di passaggio se il telaio e' piu' largo di 100 mm o alla massima
distanza possibile se il telaio e' inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3
lettera b) della UNI EN 1634-1).
Il requisito di irraggiamento W e' l'attitudine di una porta o altro elemento
di chiusura a resistere all'incendio agente su una sola faccia, riducendo la
trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie non
esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti. Una porta od
altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si
ritiene che soddisfi anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso
tempo.
La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente perdita del
requisito di irraggiamento W.
Allegato C
VARIAZIONI CONSENTITE
AGGIUNTIVE
1) Fatti salvi i limiti di
estendibilita' indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati di
prova, sono consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:
a) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da porte scorrevoli a
piu' ante a porte scorrevoli con un minore numero di ante costruttivamente
identiche in ogni dettaglio;
b) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante a
battente, a porta realizzata con la sola anta primaria a condizione che il
telaio fisso e la sezione dell'anta rimangano invariati mentre la nuova
battuta dell'anta corrisponda alla battuta sul telaio perimetrale dell'anta
del prototipo provato;
c) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza
battuta a pavimento, a porta con battuta a pavimento;
d) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante
uguali di cui una cieca e l'altra munita di specchiatura di diversa natura da
quella di base di superficie non maggiore di 0,25 m2 e del 15% dell'intera
superficie dell'anta stessa quale dei due inferiori, a porta con entrambe le
ante o cieche o con specchiatura come l'anta del prototipo provato. In caso di
prototipo con ante disuguali, le variazioni ammesse o da apportarsi sulla
seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di variazione
dimensionale di cui alla successiva lettera e);
e) e' consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel caso di porte
con ante con specchiatura, di diversa natura da quella di base, a porte con
ante di dimensioni maggiori, minori o invariate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
la specchiatura puo' essere ridotta o eliminata, per prototipi provati con
specchiatura di superficie non maggiore di 0,25 m2 o del 15% dell'intera
superficie dell'anta stessa, quale dei due inferiore;
la specchiatura puo' essere ridotta fino al 0,25 m2 o al 15% dell'intera
superficie dell'anta stessa, quale dei due superiore, per prototipi provato
con specchiatura di superficie maggiore di suddette dimensioni;
le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della nuova anta alla
relativa specchiatura, devono essere non inferiori alle corrispondenti
distanze del prototipo provato. Inoltre la distanza dal bordo inferiore della
nuova anta alla relativa specchiatura non deve essere inferiore alla distanza
del bordo superiore del prototipo provato alla relativa specchiatura;
non e' ammesso alcun aumento dell'altezza e/o della larghezza della
specchiatura che, inoltre, deve mantenere la stessa figura geometrica senza
alcuna possibilita' di rotazione.
Nel caso di specie, rettangoli e quadrati possono essere considerati come una
stessa figura geometrica.
2) E' ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di dimensioni
estese oltre il campo di applicazione diretta dei risultati di prova a
condizione che:
a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime compatibili con la
bocca del forno (2600 mm in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);
b) il campione in prova abbia conseguito l'ulteriore margine di resistenza al
fuoco previsto;
c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;
d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della
resistenza al fuoco (punti di chiusura, punti di ancoraggio fra i componenti,
punti di fissaggio all'elemento di supporto proporzionali alle dimensioni
lineari dell'elemento stesso e quant'altro il produttore ritenga necessario e
adeguatamente sperimentato). |