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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570;
Visto l'art. 1
della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2
della legge 26 giugno 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Visto l'art. 4 del
decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n.
437;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge
21 giugno 1986, n. 317;
Decreta
Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio
dei sottoelencati locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed
attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere
spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto
attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e
con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso
utilizzati occasionalmente per attivita' di intrattenimento e pubblico
spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non
superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI
dell'allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a
spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti,
purche' di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, purche' installate in aree non
accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di
sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza
dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui e' collocato l'apparecchio musicale
"karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale
appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore
ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non
superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento,
automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni
di spettacolo (sale giochi).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova
realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso,
gia' adibiti ad attivita' di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di
interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di
destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso
che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o
modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la
modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di
uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano
solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli
interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su
locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono
diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Art. 2.
Obiettivi.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla
tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono
essere realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il
soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del
locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che
gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata
la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CEE.
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero
originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base
di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della
emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al
fuoco, nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al
fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole
di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE,
stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
decreto 12 novembre 1990
per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991
per i materiali ai quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992
per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993
per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali e' richiesto il requisito
di resistenza al fuoco.
Art. 5.
Disposizioni per i locali esistenti.
I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art.
141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 - hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilita',
devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato,
entro i termini ivi stabiliti.
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
antecedentemente l'emanazione del presente decreto.
Art. 6.
Deroghe.
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale
non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella
regola tecnica allegata al presente decreto, potra' essere avanzata motivata
richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7.
Disposizioni complementari e finali.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi
impartite in materia.
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di
applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, secondo la vigente normativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI
PUBBLICO SPETTACOLO.
TITOLO I - DEFINIZIONI.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto
emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e
simili;
- CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche
ed attrezzi con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e
spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente
a proiezioni cinematografiche;
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di
abilita', forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o
domestici;
- LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e
trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad esse annessi;
convenzionalmente si considerano anche le attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettere i) ed l);
- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie,
aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attivita' non rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per
intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati
con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con
strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo,
ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata
a trattenimenti;
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti;
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la
scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonche' tutte le altre attrezzature
ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di
spettacoli in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala puo' essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando e' separata rispetto alla sala ed ai
locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la
sala e' costituita dal boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra
l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilita' delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa di
soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attivita'
spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature
mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
coreografici, di rivista e varieta', caratterizzati dalla scena, ivi compresi i
locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di
pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI
LOCALI.
2.1 UBICAZIONE.
2.1.1 GENERALITA'.
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono
essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si
svolgano attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime
devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle
vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attivita'.
2.1.2 SCELTA DELL'AREA.
In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di
sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche
regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attivita' in essi svolte.
2.1.3 ACCESSO ALL'AREA.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli
accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica
devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse
posteriore; passo 4 m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del
parcheggio di autoveicoli, puo' essere consentito a condizione che non siano
pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano
ostacolo al deflusso del pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere
assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio delle autoscale dei
Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta
l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto,
devono essere adottate misure atte a consentire l'operativita' dei soccorsi.
2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI.
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato,
fino alla quota di -10 m rispetto al piano di riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, devono essere
protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto
sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano
direttamente in luoghi sicuri dinamici.
2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI.
2.2.1 GENERALITA'.
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati
esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c),
devono essere separati da attivita' non pertinenti ed a diversa destinazione
mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.
In uno stesso edificio possono coesistere piu' locali, ubicati anche su piani
diversi, purche' ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di
uscita indipendenti.
2.2.2 COMPLESSI MULTISALA.
E' consentito che:
a) piu' locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b),
d), e), f), siano serviti da un unico atrio purche'
separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra
loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti.
b) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico
locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza
non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti
da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano
serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
- non comunichino tra loro direttamente;
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro,
ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al
piano di riferimento;
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'.
E' consentito che:
a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino
con le attivita' indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), purche'
pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco
almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del
computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni
di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60;
b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle
condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni
devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
comunichino con le attivita' indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, purche' pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente
lettera a);
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), comunichino con le sale consumazione di
ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), comunichino con sale giuochi, purche'
pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni
non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f),
annessi alle attivita' indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
116 del 20 maggio 1994).
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI.
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed
amministrazione, nonche' l'abitazione del custode.
Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con strutture
resistenti al fuoco al meno REI 90 e puo' avere un'unica porta di comunicazione
con gli stessi, purche' resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di
dispositivo di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano
destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite
dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo
sfollamento degli spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o
vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti
condizioni:
a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in
modo tal da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m²;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m², l'area di
pertinenza dovra' essere protetta con impianto di spegnimento a pioggia
(impianto sprinkler).
2.3 STRUTTURE E MATERIALI.
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati
secondo le prescrizioni e le modalita' di prova stabilite dalla circolare del
Ministero dell'interno n.
91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno
massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi
di materiali suddetti, nonche' la classificazione degli edifici in funzione del
carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalita'
specificate nella circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute
nel decreto del Ministro dell'interno 6
marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici
pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco,
rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
| ALTEZZA ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO
|
R
|
REI
|
| fino a 12 m
|
60
|
60
|
| superiore a 12 m e fino a 24 m
|
90
|
90
|
| superiore a 24 m
|
120
|
90
|
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di
chiusura vanno valutati ed attestati in conformita' al decreto del Ministro
dell'interno 14 dicembre
1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi
le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi.
2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI.
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere
e nelle vie di esodo, e' consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in
ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono
essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che i materiali di rivestimento dei
pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di
classe 1;
c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e
simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di
classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto
alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel
caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente
esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di
reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi
costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini.
Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), e'
consentita l'installazione di controsoffitti nonche' di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli
elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore
ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche
in relazione alle possibili fonti di innesco;
h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni
globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto,
quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di
rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico,
puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi
0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e
materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali e' ammessa
esclusivamente la classe 1, nonche' delle poltrone e dei mobili imbottiti per i
quali e' ammessa esclusivamente la classe 1 IM;
l) e' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di
reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell'interno 6
marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
m) per il palcoscenico e la sala e' ammesso il pavimento in legno; negli altri
ambienti tale tipo di pavimento puo' essere consentito purche' stabilmente
aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0;
n) e' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti in vetrocemento o
con materiali combustibili purche' di classe 1 di reazione al fuoco;
p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere
incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili
all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali
incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
2.3.3 MATERIALE SCENICO.
Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e
simili) e' ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al
fuoco non superiore a 2.
E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che
siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di
sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento
automatico.
In alternativa la classe di reazione al fuoco puo' essere attribuita senza
l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione della
relativa documentazione probante.
Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui
validita' e' comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare
lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le
caratteristiche di reazione al fuoco.
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti
nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a
1.
2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA.
I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di
reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto 2.3.2.
E' consentito che il materiali dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture
similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
TITOLO III - DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA
SALA.
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere
distribuiti in settori con non piu' di 160 posti, con un massimo di 16 posti per
fila e di 10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file e' di almeno 1,1 m, i posti a
sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20
posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi
longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di
larghezza non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorita' competente, si puo' consentire che file al
massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti e' consentita una larghezza
delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere
lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile
abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la
distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessita', non deve
in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso
di emergenza.
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE.
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale
della fila successiva deve essere di almeno di 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di
0,45 m senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile
del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'.
Quando la distanza tra gli schienali di file successive e' di almeno 1,1 m e'
consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego
temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna
fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.
E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei
corridoi.
3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI.
Nessun spettatore puo' sostare nei passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in
aree riservate e purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35
spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da
lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita. In caso di
utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non
sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività
sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di
superficie all'uopo destinata.
TITOLO IV - MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA.
4.1 AFFOLLAMENTO.
L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi
autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite
capacita' motorie;
b) Nei locali di
cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base
ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.
c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera
f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di
1,2 persone al metro quadrato.
La densita' di affollamento dovra' tenere conto dei vincoli previsti da
regolamenti igienico-sanitari.
4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO.
La capacita' di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai
seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 1 m rispetto al
piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 7,5 m rispetto
al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m
rispetto al piano di riferimento.
La capacita' di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a
250.
4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA.
4.3.1 GENERALITA'.
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di uscita dimensionato in
base al massimo affollamento previsto ed alle capacita' di deflusso sopra
stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro
all'esterno.
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso
alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di
eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi
sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i
corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per
superare dislivelli, gli stessi devono avere pedate ed alzate di dimensioni
rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata),
ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformita' e di
simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora cio' risulti
impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con
opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente
dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non puo' essere superiore al 12%. Le rampe
ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove e' prevista la presenza
di persone con ridotte o impedite capacita' motorie, non possono avere pendenza
superiore all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve
interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici
sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie
devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente
protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in
inganno sulla direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono
costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro
immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il
loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale
circolazione ed al deflusso del pubblico.
4.3.2 NUMERO DELLE USCITE.
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno,
deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni
ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due
sole uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un
sistema a semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di
ingresso purche' dotati di porte apribili nel verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema
indipendente di vie di uscita. E' consentito che gli ingressi alle singole sale
dall'atrio comune vengano computati nella determinazione del numero delle uscite
purche' siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno
REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo di
autochiusura.
4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.
La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di
uscita (0,6 m) comunque non inferiore a due moduli (1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di
uscita, e' determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la
capacita' di deflusso relativa.
Per i locali che occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza totale
delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata
sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a
quelli aventi maggiore affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone e' ammesso che le uscite
abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purche' conteggiate
come un modulo.
4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a
partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza
esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere
superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su piu' piani fuori terra, qualora per le
caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto
delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior
lunghezza alle seguenti condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non piu' di quattro piani fuori
terra;
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo
protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto
al punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la piu' vicina scala
protetta non deve essere superiore a 40 m.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in
linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere,
a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura della sala
ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi;
si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento,
formano un angolo maggiore di 45 gradi;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia
rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c'e'
disponibilita' di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.
A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l'individuazione di
tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri di
uniformita' e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con
limitate o ridotte capacita' motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro
superiore a 30 m e comprende una o piu' rampe di scale, deve essere utilizzato
con spazi calmi.
4.4 PORTE.
Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a
semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle
porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e
pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma
sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a
barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul
dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo
sicuro l'apertura del serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di
sicurezza.
4.5 SCALE.
4.5.1 GENERALITA'.
Le scale devono avere struttura resistente al fuoco in relazione a quanto
previsto al punto 2.3.1.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di
dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non
superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata sia di almeno 30
cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non piu' di quindici
gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m
dal piano di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere piu' di 8 cm e le loro
estremita' devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo,
verso le pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano
centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o
balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un
rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.
4.5.3 VENTILAZIONE.
I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura di aerazione con
superficie non inferiore a 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato
automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimita'
dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE.
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse
devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore
a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi gli
eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della
scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di
almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con
setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a
quanto sopra indicato.
4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI.
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio
previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 16
maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987).
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio
ad eccezione degli ascensori antincendio.
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto
almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto
6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle
vie di uscita.
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili
nonche' il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio.
TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA.
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI.
Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono
contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo
spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i
passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e
con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio,
strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli
spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena tramite
porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente
necessario per lo spostamento dei materiali.
I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare
direttamente con la scena.
L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari
con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorita' competente
e non puo' essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai
rischi.
E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche.
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere
rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori.
Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire
l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata
l'accessibilita' alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio
annessi. In particolare:
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo di fabbrica
contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su
luoghi scoperti per una frazione non inferiore al 50% del suo perimetro.
b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il corpo di
fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere
attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo del suo
perimetro.
Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso
osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3.
5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA.
5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA.
Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena
deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite
strutture resistenti al fuoco almeno REI 90.
L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sale e' il
boccascena.
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purche' muniti di porte aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo
di autochiusura.
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve
essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o
il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m²; la scena deve essere in
ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere
munito di sipario metallico di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non e' obbligatorio nei luoghi di
spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo
saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purche' il
palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m².
5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA.
Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio,
sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della
scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto piu' alto della copertura
della sala.
In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico
superiore a 150 m², deve essere sopraelevata, rispetto al punto piu' alto della
copertura della sala, di almeno 2 m.
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m², e'
consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello della copertura
della sala purche' a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico,
sia installato un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.
5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO.
Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con
la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di
servizio, pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima attraverso
corridoi di disimpegno situati all'interno della scena.
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di
porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura.
La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento degli
artisti e delle comparse e non puo' essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano
del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani.
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre
all'esterno con percorso di lunghezza non inferiore a quella stabilita al punto
4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se
dispongono di una sola uscita.
Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza della
scena ed alle necessita' funzionali e di sicurezza.
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite
dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di
autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita
protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di
emergenza e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.
5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA.
5.2.4.1 Caratteristiche.
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile,
resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico.
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocita'
non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/m², senza
che si verifichino inflessioni che possano compromettere il suo funzionamento.
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del
palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.
5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza.
I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da
consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilita' del
sipario stesso durante la discesa.
Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e
l'altro fuori della scena.
5.3.4.3 Protezione del sipario di sicurezza.
Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un
impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale.
Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del
sipario.
La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per
metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta
l'area del sipario.
5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE.
La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore,
realizzato a regola d'arte.
I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione
segnalata e protetta in caso di incendio.
5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA.
5.2.6.1 Camerini e cameroni.
I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali
della scena.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono
avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3.
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e' consentita nella
scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia
dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un
compartimento antincendio di classe REI 120.
5.2.6.2 Depositi e laboratori.
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati
esternamente ai muri perimetrali della scena.
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno e
costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60.
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i
magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello
spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante
aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.
La superficie massima lorda di ciascun locale non potra' essere superiore a:
- 1000 m², se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 m², se ubicati ai piani interrati.
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 Kg/m² di
legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler).
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del
fabbricato.
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacita'
estinguente non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 m2 di superficie.
5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m², oltre alle
attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV, devono essere
protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).
5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA.
L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve
tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di
servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di
uscita ad uso esclusivo.
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a
quanto previsto al punto 4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono
essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m
ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non
superiore a 1.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINA DI
PROIEZIONE.
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e
dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro
degli addetti e gli interventi di manutenzione.
Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove
installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere
dimensioni limitate alle necessita' funzionali.
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di
porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacita'
estinguente minima 21A, 89B, C.
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non
necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni
caso deve essere reperibile all'interno del locale durante la proiezione.
E' consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto in un
punto qualsiasi del locale, purche' distante dai posti riservati agli spettatori
ed in posizione tale da non ostacolare in alcun modo il deflusso del pubblico.
TITOLO VII - CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI
VIAGGIANTI.
7.1 UBICAZIONE.
Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire
l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilita' di
sfollamento delle persone verso aree adiacenti.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale
pari almeno alla meta' della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e
l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una
distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e
spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di
almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.
7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI.
I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo
la possibilita' di propagazione di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere
inferiore a 6 m.
Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono
ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri.
Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essere protetti e
segnalati.
7.3 SCUDERIE.
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere
separati dalla sala.
7.4 DEPOSITI E LABORATORI.
Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e
posti a distanza di almeno 6 m.
7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI.
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi
e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non
devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile;
negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati
gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare
pericolo d'incendio.
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in
conformita' alle specifiche norme di prevenzione incendi.
E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita
o in esposizione.
E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali
durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni
per prevenire incendi.
7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO.
Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono
essere dotate di almeno un idrante DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere forniti di
una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.
7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attivita'
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante,
devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della
legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse
quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per
il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformita'
degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi
di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e
montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta
dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attivita' ai sensi della legge 18
marzo 1968, n. 337.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da
parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle strutture portanti, apparati
meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere
oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di
controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO VIII - TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI.
8.1 UBICAZIONE.
L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere
rispondente a quanto previsto al punto 7.1.
8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI.
L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovra'
osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le
comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire
esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con
l'esterno.
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere
valutati come uscite a servizio del palcoscenico.
Nell'impossibilita' di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si
deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del
tendone, con un un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando
manuale.
8.3 DEPOSITI E LABORATORI.
Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale
scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.
8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO.
L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un
idrante DN 70.
Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico
antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.
8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.
I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorita'
competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il
pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformita' degli
impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di
controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e
montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta
dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attivita' ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da
parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle strutture portanti, apparati
meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere
oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di
controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO.
L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad
accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni
di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti
disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature
per lo stazionamento del pubblico, e' fatto obbligo di produrre, alle autorita'
competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneita' statica delle
strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonche'
l'approntamento e l'idoneita' dei mezzi antincendio.
TITOLO X - LOCALI MULTIUSO.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso,
fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi.
Nel caso di
utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti
e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo
1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per
la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si
applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le
modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del
pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della
larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di
deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo
1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).
TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE
A 100 PERSONE.
Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non
superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli,
trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del
presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture
e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneita', da
esibire ad ogni controllo, dovra' essere accertata e dichiarata da tecnici
abilitati.
TITOLO XII - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.
12.1 CLASSIFICAZIONE.
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono cosi' classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2 DEPOSITI.
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione
di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con
esclusione di quelli gia' trattati ai punti 5.1, 5.2, 6.2, 7.4 e 8.3, devono
essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco
almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante aperture di
superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso
dall'esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo di
porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura.
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI.
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE.
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido
e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di
prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE.
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e
realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI.
Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere
installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con
strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato
di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di
autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere
inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una
superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti
non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni
acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o
in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche
alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad
assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione
incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di
combustibile impiegato.
Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B) CONDOTTE.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al
fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali puo' tuttavia essere ammesso se le
condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a
quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle
condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno
una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che
attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve
essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le
dilatazioni delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato
in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di
incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu' compartimenti,
devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che
comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande
tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di
controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la
rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
D) IMPIANTI LOCALIZZATI.
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori,
purche' il fluido refrigerante non sia infiammabile ne' tossico. E' comunque
escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
12.4 AUTORIMESSE.
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono
essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle
specifiche normative di prevenzione incendi.
TITOLO XIII - IMPIANTI ELETTRICI.
13.1 GENERALITA'.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alla legge
1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la
specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa
fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la
procedura di cui alla legge
5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<
0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione
media (< 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici
antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e
tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in
sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso
l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche
vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti
accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purche' assicurino il
funzionamento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
TITOLO XIV - SISTEMA DI ALLARME.
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato
mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone
presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di
attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente
presidiato.
TITOLO XV - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
15.1 GENERALITA'.
Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere
realizzati a regola d'arte ed in conformita' a quanto di seguito indicato.
15.2 ESTINTORI.
Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere, e' comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimita' degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di
uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per
piano, fatto salvo quanto specificatamente previsto in altri punti del presente
allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacita' estinguente non inferiore a
13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere
previsti estintori di tipo idoneo.
15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO.
15.3.1 NASPI.
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m,
realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire
il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purche' questa sia in
grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza
normale, i due naspi in condizione idraulicamente piu' sfavorevole, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto,
deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le
medesime prestazioni.
15.3.2 IDRANTI DN 45.
Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti
casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente
ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in
posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN 45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni piu'
sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere assicurata una portata non
inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar;
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da
consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta,
con un minimo di due idranti;
c) l'impianto idrico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo
funzionamento del seguente numero di idranti:
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000 m²;
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 m²;
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000 m²;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilita' ed
all'operativita' in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere
protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe
VV.F., nel seguente numero:
- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre tre
piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente
accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4 IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO.
In prossimita' dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di
capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli altri locali elencati
all'art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere
installato all'esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente
segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi
dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a
460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar.
15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE.
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuita', nelle 24 ore, le
prestazioni richieste, deve essere realizzata una riserva idrica alimentata
dall'acquedotto e/o altre fonti, di capacita' tale da assicurare un'autonomia di
funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi d cui ai precedenti punti 15.3.2 e
15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in
tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di
riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico; in
alternativa a quest'ultimo puo' essere installata una motopompa di riserva ad
avviamento automatico.
15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA'.
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l'alimentazione della rete
antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilita'.
Affinche' un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilita' puo' essere
realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita' singola sia pari a quella
minima richiesta dall'impianto, dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non
siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due
gruppi di pompaggio, composti da una o piu' pompe, ciascuno dei quali in grado
di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalita':
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla meta' del fabbisogno ed una
motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche
indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER).
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un
impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione
degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola
d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.
TITOLO XVI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE
AUTOMATICA DEGLI INCENDI.
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un
impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione
degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.
TITOLO XVII - SEGNALETICA DI SICUREZZA.
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982)
nonche' le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE
del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una
segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivita',
ed inoltre alimentata in emergenza.
In particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
Alle attivita' a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le
disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative
normative.
TITOLO XVIII - GESTIONE DELLA SICUREZZA.
18.1 GENERALITA'.
Il responsabile dell'attivita', o persona da lui delegata, deve provvedere
affinche' nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da
qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire
pericolo per la propagazione di un incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la
funzionalita' del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei
serramenti delle porte, nonche' degli impianti e delle attrezzature di
sicurezza;
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove
periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in
conformita' a quanto previsto dalle normative vigenti;
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza
degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale
divieto e' previsto per motivi di sicurezza;
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in
modo da consentirne una agevole ispezionabilita'.
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO.
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessita'
tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun
apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.
18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi
prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul
comportamento da adottare in caso di incendio.
Il responsabile dovra' inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo
permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado
di portare il piu' pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro
pericolo.
18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere
collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti,
l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi
da seguire per raggiungere le scale e le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresi' essere collocate sulla
scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le
squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto
di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni
d'uso.
18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO.
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza
antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle
dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.
Il responsabile dell'attivita', o personale da lui incaricato, e' tenuto a
registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed
attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita
al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei
controlli dell'autorita' competente.
TITOLO XIX - ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI.
I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni
dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativamente ai seguenti punti:
- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi.
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII,
devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore della presente
decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro
della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto
salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva
89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni.



NOTE
Vedasi anche:
Circolare 15/02/1951, n° 16, Circolare 31/05/1996, n° 15 MI.SA., Circolare
23/01/1997, n° 1 MI.SA. e D.M. 06/03/2001.
Inoltre l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della "regola
tecnica" e' stata (come riportato dal D.M. 8 novembre 1997) "sospesa
sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi
equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo".
Vedi il testo
del D.M. 19.08.1996 coordinato con le
modifiche intervenute
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