IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione
incendi per le attivita' commerciali aventi superficie lorda superiore a
400 mq;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle attivita' commerciali all'ingrosso o al
dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda,
comprensiva di servizi e depositi, nonche' degli spazi comuni coperti,
superiore a 400 mq
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della
prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei
beni contro i rischi di incendio, le attivita' commerciali, di cui
all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto
Art. 4
Applicazione delle
disposizioni tecniche
1. Le disposizioni
riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano
alle attivita' commerciali di cui all'art. 1 del presente decreto di
nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola
tecnica allegata al presente decreto per le attivita' commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si
configuri una delle seguenti situazioni: a) sia stato rilasciato il
certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il
rilascio; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente
decreto si applicano, altresi', alle attivita' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi
comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo
comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione
attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a
quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attivita'
esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o
modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la
modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie
di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola
tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle
parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di
aumenti di volume. Se l'aumento di volume e' superiore al 50% della
volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti,
gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati,
per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove
attivita'.
4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformita' presentati ai
competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente
alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di
nuove attivita' commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con
riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.
5. Resta ferma la possibilita', per ognuna delle situazioni elencate ai
commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base volontaria,
della presente regola tecnica
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere
impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti
regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste
conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza
al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali,
gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui
alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che
prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono
impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi
alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche'
legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici accordi
internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che
permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto
stesso
Art. 6
Centri commerciali
1. Per i centri
commerciali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente
decreto nei quali coesistono piu' esercizi commerciali, il certificato
di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio
degli stessi esercizi commerciali
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di
prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la
circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione
incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare
n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla
circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le
attivita' preesistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo
provvedimento.
2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano,
altresi', a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel
presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2010
Il Ministro: Maroni