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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;
Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la
direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione
al fuoco dei prodotti da costruzione;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni sui requisiti
di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione;
Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto
stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le
condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione a servizio di attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
Art. 2
Requisiti di reazione al
fuoco dei materiali costituenti le condotte
1. Le condotte sono
realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra
loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, e' ammessa la
classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno). Detta condizione si intende
rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso,
sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a
0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la
continuita' di protezione del componente isolante interno, di classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5
volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di
classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1
(uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con
materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1
(uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e
dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti
oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di
reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione
europeo di cui alla decisione 2000/147/CE. 6. I materiali di cui al comma
5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come
"condotte di ventilazione e riscaldamento" o "manufatti
completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento". La
rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalita' di
assemblaggio ed installazione del manufatto, e' attestata
dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformita'.
Art. 3
Commercializzazione
1. I prodotti originari di
Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente
decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste
dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane.
2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle
previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le
certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati
contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza alle
caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le
suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto
a tal fine da un Paese membro della UE.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di
autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i
quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la
normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea,
stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.
Art. 4
Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2003
Il Ministro: Pisanu
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