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Testo in vigore dal:
19-12-2003
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e
carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n.
170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della
legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di
petrolio liquefatto;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal
decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di
sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il
presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione,
disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del
presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti
esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.
2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III
dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di
potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III
dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di
modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato
A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il comma quinto
dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo
dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito, dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina
dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione
degli oli minerali e dei carburanti): «Art. 23. - Il Ministro per
l'interno e' autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili
agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento,
per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli
stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge
di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.».
- Si
riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170
(Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di
apparecchi di distribuzione automatica di carburante): «Art. 2. -
L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono
autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento
dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le
autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni
previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal
relativo regolamento, nonche' dalle norme di sicurezza emanate dal
Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto
predetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958,
n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di
riempimento di gas di petrolio liquefatti): «Art. 9. - Gli impianti per
la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione
restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.».
- La legge 27
dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove norme per l'organizzazione dei
servizi antincendi». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13
maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico
del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero
dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e,
in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle
persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti
dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti,
di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi
all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi
bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi
per le Forze armate. Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il
proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti
civili o aperti al traffico civile».
- Si riporta il testo dell'art. 2
della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle
modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento): «Art. 2. - Gli enti ed
i privati sono tenuti a richiedere:
a) le visite ed i controlli di
prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie
determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 4,
nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di
modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli
articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono
comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
b) i servizi di vigilanza a locali di
pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle
prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste
dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961,
n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili. Per
ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono
presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo art. 6. In caso
di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle
vigenti disposizioni, puo' essere disposta dal prefetto la sospensione
della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.».
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: «Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro». - Il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione della direttiva n.
89/391/CEE, della direttiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE,
della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n. 90/269/CEE, della
direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva n. 90/394/CEE, della direttiva
n. 90/679/CEE, della direttiva n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE,
della direttiva n. 97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, della direttiva
n. 99/38/CE e della direttiva n. 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
- Si
riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi): «Art. 10
(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).
- E'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati
nel successivo art. 11 e composto: dall'ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; da un dirigente degli
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dal
direttore del centro studi ed esperienze antincendi; da tre dirigenti
scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali; da un funzionario
dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; da un esperto
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; da un funzionario
designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro; da un funzionario designato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; da un tecnico designato dal Ministero
dei lavori pubblici; da un ingegnere designato dal consiglio nazionale
dell'Ordine degli ingegneri; da un architetto designato dal consiglio
nazionale dell'Ordine degli architetti; da quattro esperti, designati
rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale; da un esperto designato dall'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA); da tre esperti, designati dalle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della
«proprieta' edilizia». Per ogni componente titolare del comitato e'
nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i
componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza
giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene
dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.». «Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi).
- Il comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e
all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di
prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui
all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto
tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione
incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti
ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre
1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad
esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) (abrogata);
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di
studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento
delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di
lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato
alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme
tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di
rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel
precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche
tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante
decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri
Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il
programma generale della propria attivita' concernente i compiti al
medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, reca: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, reca: «Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 8 settembre
1999, n. 346, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13
febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge;
e) (lettera soppressa).
Art.
2
Obiettivi
1. Ai
fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze
di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni
contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di
G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola
tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e
di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali
contigui all'impianto;
d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi
fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci
pericolose;
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art.
3
Ubicazione
dell'impianto
1. Gli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata
come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti
urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a
norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando,
nell'uno e nell'altro caso, la densita' della edificazione esistente, nel
raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi
dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente
decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre
metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano
indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione,
nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a tre
metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto
alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal
sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista,
iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione
del progetto dell'impianto medesimo.
Note all'art. 3:
- Si
riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto col Ministro dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765): «Art.
2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A):
si considerano parzialmente edificate
le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le
parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla precedente
lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio
destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il
carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprieta'
richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.».
- L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), introduce l'art.
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), il
quale, a sua volta, e' stato in parte abrogato dal decreto legislativo 6
giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative in materia edilizia).
Si
riporta, pertanto, il testo vigente del succitato art. 41-quinquies: «Art.
41-quinquies. - In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono
essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i
rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone
territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale
decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
medesima.».
Art.
4
Divieto
di permanenza in aree non piu' rispondenti
1.
L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando
l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il
raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi
dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente
regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densita'
territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali
intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una
zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorche' l'area
destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando
vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle
strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
Art.
5
Mancanza
delle distanze di sicurezza
1.
Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi,
le distanze di sicurezza esterne non risultano piu' rispettate,
l'impianto deve essere rimosso.
Art.
6
Deroghe
1.
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale
non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute
nella regola tecnica di cui all'allegato A, puo' essere avanzata motivata
richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte
secondo le modalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 7 maggio 1998.
2. Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni
previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di sicurezza
esterne.
Note all'art. 6:
- Si
riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art.
6 (Procedimento di deroga). - 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti
sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi
svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale
osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato
parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'Ispettorato
regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il
comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale
comunicazione al comando ed al richiedente. L'Ispettore regionale dei
vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe
esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per
garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei
procedimenti di deroga.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle
modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi
servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco): «Art. 5
(Domanda di deroga). - 1. La domanda di deroga all'osservanza della
vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in
triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato
interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. La domanda
deve contenere: a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di
ente o societa', del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivita'
principale e delle eventuali attivita' secondarie, elencate nell'allegato
al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e successive
modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga; c)
disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d)
specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli
esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare alle
disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati: a)
documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato,
contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed
integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla
mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle
misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto
corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai
sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».
Art.
7
Abrogazioni
Sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27,
28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n.
208;
b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre
1986, n. 1024;
d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel
testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli
articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1979, n. 28;
f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1979, n. 28.
Art.
8
Disposizioni
finali
1. Il
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad
aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con
propri decreti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372
Nota all'art. 8:
- Per il
testo vigente dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi nelle note alle premesse.
ALLEGATO
A
REGOLA
TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTIN-CENDIO DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO- TRAZIONE
(art. 1, comma 1)
Titolo
I
GENERALITA'
1.
Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda
a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30
novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre,
ai fini del presente decreto, si definisce:
area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica
orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro
massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei
serbatoi fissi;
barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso,
destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di
livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
garantire il funzionamento della pompa sotto battente; isolare la pompa
dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;
capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremita' di una
manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul
veicolo;
punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra
l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento
del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di
intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;
punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a
questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita'
delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi
fissi;
raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle
autocisterne all'impianto fisso;
Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata
stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di
travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di
intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;
serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed
utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e
stabilmente collegato agli impianti;
sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio:
sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati
in prossimita' dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona
rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:
isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di
adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa),
mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;
isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante
valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate
vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il piu' possibile il
volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della
valvola;
bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;
essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in
cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture
di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;
interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di
rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano
impianti di sicurezza;
tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che,
grazie alla loro flessibilita', consentono di collegare terminali di
tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli
stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di
eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;
valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente
chiusa, il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato
distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa
la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito
di comando.
Titolo
II
IMPIANTI
DI NUOVA REALIZZAZIONE
2.
Elementi costitutivi degli impianti.
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i
seguenti elementi:
a) uno o due serbatoi fissi;
b) un punto di riempimento;
c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere
azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
e) uno o piu' apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita,
magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza
utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore,
ecc.).
3. Elementi pericolosi dell'impianto.
1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente
punto 2 con esclusione della lettera f).
4. Serbatoi fissi.
1. La capacita' massima complessiva dei serbatoi e' di 100 m³,
ottenibile mediante due serbatoi aventi capacita' massima di 50 m³
ciascuno. Ai fini della capacita' complessiva dei serbatoi i barrel
esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di
0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio e' necessario che i serbatoi fissi
di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%.
5. Pompe e compressori.
1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo
leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente
regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti
perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere
in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del
piano di campagna in prossimita' del serbatoio. Essi devono risultare
schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase
di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15
m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto
alla autocisterna in sosta.
6. Recinzione.
1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi
dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di
personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano
gia' protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m,
realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati
metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile
verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo
sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra
devono consentire l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza
e controllo nonche' la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione puo' coincidere con la recinzione dell'area ove
e' installato l'impianto, anche se in muratura, purche' la zona risulti
ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al
punto 13.3.
7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati
di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo
I, punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi
dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve
essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di
pericolo che ne ha provocato l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in
posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea
segnaletica.
4. In prossimita' delle valvole di intercettazione asservite al sistema
di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare
il sistema stesso in caso di incendio.
8. Dispositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite
mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la
fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di
una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento
vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di
rifornimento con misuratore volumetrico, e' consentito utilizzare una
sola tubazione per la fase liquida. Le tubazioni flessibili possono
essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di
raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente regola tecnica e' consentito l'utilizzo di raccordi a flangia.
Inoltre:
a) l'estremita' di attacco all'autocisterna deve essere munita di una
valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale
con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;
b) l'estremita' di attacco alla parte fissa dell'impianto deve essere
munita di una valvola di eccesso di flusso direttamente collegata ad una
valvola di intercettazione posta nel tratto terminale dell'impianto
fisso.
3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in
modo da assicurare la continuita' elettrica. Nel luogo in cui si
effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa
di terra per la messa a terra dell'autocisterna.
9. Impianto elettrico.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve
essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato
dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo
1968), e la loro conformita' deve essere attestata secondo le procedure
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente,
ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto
dalle specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato
su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile
o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di
esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente
segnalato e facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione
di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a
mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia
indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con
lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non
minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non
minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili
e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia
non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i
relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere
sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.
10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche
atmosferiche.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve
essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo
1968, n. 186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e
di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna.
Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza
per l'ottenimento della continuita' elettrica soltanto dopo il
collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza
incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve
essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.
11. Fognature e caditoie.
1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto
di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno
gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio
esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche
devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli
elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo
quanto sopra indicato.
12. Idranti.
1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero
adeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto,
sull'area dell'impianto.
2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire,
all'idrante posizionato nelle condizioni piu' sfavorevoli di altimetria e
distanza, una portata non minore di 120 l/min con una pressione residua
al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di piu'
idranti deve essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno
due, ciascuno con le prestazioni idrauliche sopra precisate.
3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente
accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovuti al traffico
veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne
l'individuazione, anche a distanza.
4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per
autopompa, installato in posizione facilmente accessibile e protetta.
5. La funzionalita' della rete idrica e degli idranti deve essere
garantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 oC.
6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con
relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono essere a
getto multiplo, pieno e frazionato.
13. Distanze di sicurezza.
13.1 Distanze di sicurezza interne.
13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono
essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella
I
| Elementi
pericolosi dell'impianto |
A |
B |
C |
| A-Punto di
riempimento (1)... |
-- |
--(2) |
8 |
| B-Serbatoi,
barrel, pompe, elettrocompressori... |
--(2) |
--(3) |
8 |
| C-Apparecchi
di distribuzione... |
8 |
8 |
8 |
(1) E' ammesso un unico
punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.
(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve
essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono
essere interrate e con percorso piu' breve possibile.
(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m. 13.1.2
Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attivita' pertinenti
l'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le
attivita' pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le
seguenti distanze di sicurezza:
| a) locali
destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito
e/o vendita di accessori {non-oil}, magazzini e servizi igienici,
per una superficie complessiva non maggiore di 100 m², officina
senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100
m².... |
10m |
| b) abitazione
gestore.... |
20m |
| c) officina
senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m².... |
20m |
| d) locali di
ristoro e/o vendita: |
|
| fino a 200 m²
di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (e' consentita
inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito
non eccedente 50 m²).... |
20m |
| oltre le
superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza
esterne. |
|
| Ove i posti di
ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o piu'
pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente
comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da
semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno
cumulate; |
|
| e) parcheggi,
anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9.... |
15m |
| In ogni caso il
parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9,
all'interno dell'impianto, e' consentito ad una distanza minima di
10 metri dagli elementi pericolosi; |
|
| f) aperture
poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali
interrati o seminterrati.... |
20m |
2. A partire
dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una
distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione,
dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle
aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.
3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse
limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti liquidi.
13.1.3 Impianti misti.
1. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di
G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di
distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza: |
|
| a) tra gli
elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di
G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di
distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio).... |
10m |
| b) tra gli
apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei
serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) .... |
10m |
| c) tra gli
apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di
distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e
gasolio).... |
8m |
| d) per gli
impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione,
tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas
naturale.... |
8m |
| e) tra l'area di
sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili
liquidi.... |
5m |
13.2 Distanze di sicurezza
esterne.
1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono
essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro
di fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m;
b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m.
Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le
larghezze di strade, torrenti e canali nonche' eventuali distanze di
rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del
50% rispetto alle attivita' di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89
dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16
febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonche'
rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili,
stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree
destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie
in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui
alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di
disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di
sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi
di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna puo' essere
ridotta a 15 m;
f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata
una distanza di sicurezza di 15 m;
g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata
una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni,
autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede
propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;
h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di
9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree,
con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente
alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una
distanza, misurata in proiezione, di 15 m;
j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di
guardia.
13.3 Distanze di protezione.
1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere
osservate le seguenti distanze di protezione:
a) dal punto di riempimento, 10 m;
b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;
c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.
14. Sosta dell'autocisterna.
1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da
evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti
nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in
caso di necessita'.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata
con segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta
dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con
pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo
durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare piu' di 5 m dal
punto di riempimento.
15. Norme di esercizio.
15.1 Generalita'.
1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L.
devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e
alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le
prescrizioni specificate nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel titolare
dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere
affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In
tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare al
competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare
medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita
dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse
responsabilita' e l'attuazione dei relativi obblighi.
15.2 Operazioni di riempimento.
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere
evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono
essere iniziate se non dopo che:
il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del
mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme
alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purche' tale
sistema di sicurezza sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il
motore e sia collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi,
delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;
siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti
all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto
e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di
riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo
di scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto e' consentita
soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di
riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve
rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che
vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno
10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti e' vietato procedere alle operazioni di
riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi
fissi di altri carburanti.
15.3 Operazioni di erogazione.
1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio
dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le
seguenti prescrizioni:
posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione
all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata
di mano;
accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il
divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte
circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli
apparecchi di distribuzione;
prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito
avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto
di carico posto sul veicolo;
e' fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole,
bottiglie, ecc.).
15.4 Operazioni di drenaggio.
1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurita' dai serbatoi
devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il
rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere
contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.
2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento
dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli.
15.5 Prescrizioni generali di emergenza.
1. Il personale addetto agli impianti deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul
regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo
sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed
ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano
all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile
di rilevazione gas (esplosimetro).
15.6 Documenti tecnici.
1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli
impianti;
b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle
attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette dai
singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.
15.7 Segnaletica di sicurezza.
1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito
dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea
cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto.
2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti
inerenti:
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come
l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi
antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente
segnalata.
3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea
cartellonistica dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gli
automobilisti.
15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.
1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza
tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite
rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente
indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia
possibile.
Titolo III
IMPIANTI ESISTENTI CON
CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30 M³
16. Generalita'.
1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui
al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali
previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti
esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di
cui al punto 13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui
al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente
adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.
17. Interventi di adeguamento.
17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati
di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto
7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere
ubicato nel locale pompe, qualora previsto.
17.2 Dspositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2,
relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi
rapidi.
17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione
stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili,
almeno un estintore carrellato.
17.4 Vano pompe in pozzetto.
1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono
essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale
livello di sicurezza:
a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in
conformita' alla vigente normativa riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere
in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:
essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
avere larghezza non minore di 0,6 m;
avere pedata non minore di 0,2 m;
avere alzata non maggiore di 0,25 m;
b) tutti i comandi di normale operativita' devono essere collocati
all'esterno del vano pompe;
c) e' fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate.
Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non
espressamente autorizzato dal titolare dell'attivita';
d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due
soglie di intervento:
prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosivita', per
l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;
seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosivita', per
l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.
Il suddetto impianto di rivelazione deve:
essere realizzato ed installato a regola d'arte;
essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura
secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di
controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a
cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro
di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37;
e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di
operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad
esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:
- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommita' della scala;
- fotocellula posizionata alla sommita' della scala.
In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con
comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in
presenza di operatori nella sala pompe.
2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' di mettere fuori servizio
l'attuale vano pompe, riempendolo completamente con materiale inerte e
compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere
conforme a quanto previsto al punto 5.
Note allegato A
Nota al
punto 1:
- Il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, reca:
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».
Note al punto 9: - La legge 1° marzo 1968, n. 186, reca: «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici». - La legge 5 marzo
1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti».
Nota al
punto 10:
- Per l'argomento della legge 1° marzo 1968, n. 186, vedi
nelle note al punto 5. Nota al punto 13.2: - Si riportano i punti 83, 84,
85, 86, 87 e 89, dell'elenco allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette
alle visite di prevenzione incendi): «Elenco dei depositi e industrie
pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:
=====================================================================
Attivita' | Periodicita' della visita (in anni)
Omissis
|Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza|
83.|superiore a 100 posti |6
---------------------------------------------------------------------
|Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 |
84.|posti-letto |6
---------------------------------------------------------------------
|Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e |
85.|simili per oltre 100 persone presenti |6
---------------------------------------------------------------------
86.|Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto |6
---------------------------------------------------------------------
|Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al |
|dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva |
87.|dei servizi e depositi superiore a 1.000 mq |6
Omissis
|Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 |
89.|addetti |u.t.
Omissis».
Note al punto
15.1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse): «1. Gli enti e i privati responsabili di
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di
mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in
particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche,
gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del
personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del comando».
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
1998, reca: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
Nota al punto 15.7:
- Il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, reca: «Attuazione della direttiva n.
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro». Nota al punto 17.4: - Per
il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, vedi nelle note al punto 15.1.
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