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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed
integrazioni;
Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto ha
per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi
aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati
ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali,
artigianali e agricoli.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di
distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso
commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli
impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova
installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai depositi
esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in
caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di
nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
(Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle
disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in
possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di
conformita' favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale
VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n.
57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della
prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle
persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di
G.P.L. con capacita' complessiva fino a 13 m3 sono installati e gestiti
in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e
di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali
contigui all'impianto;
d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola
tecnica allegata al presente decreto.
Art. 4
Requisiti costruttivi
1. Le attrezzature a
pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente
costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o
interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie
e nazionali.
2. L'installatore e' tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per
il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di
perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia
stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a
garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti
da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati
aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari
dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole
tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello
di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed
in particolare le seguenti: decreto ministeriale 31 marzo 1984; decreto
ministeriale 15 ottobre 1992;
decreto ministeriale 20 luglio 1993;
decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non
adibiti ad uso commerciale.
Art. 7
Disposizioni
complementari e finali
1. All'aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita'
complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, con propri decreti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2004
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS
DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito
con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a
questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita'
delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per
l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas
di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente
collegato ad impianto di distribuzione;
serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni
interventi di riparazione e/o modifica e' destinato ad essere reimpiegato
secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa;
linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le
linee elettriche che superano i seguenti limiti:
400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Riferimenti normativi
1. Ai fini
dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una
elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il
settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.
EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per
G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione fuori
terra.
pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio
per G.P.L. di capacita' geometrica fino a 13 m3 per installazione
interrata.
pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra ed
interrati fino a 13 m3.
EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3,
fuori terra.
EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m3,
interrati.
3. Capacita' del deposito
1. La capacita'
complessiva massima del deposito e' fissata in 13 m3 e puo' essere
ottenuta con uno o piu' serbatoi di capacita' singola compresa tra 0,15 e
13 m3.
2. Ai fini della determinazione della capacita' complessiva del deposito
di cui al precedente comma 1, due o piu' serbatoi, al servizio della
stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:
a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi piu' vicini dei singoli
depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla meta' mediante
interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto
previsto al successivo punto 7, comma 2;
b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi: il punto
di riempimento; eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo
stadio.
Titolo II
INSTALLAZIONE
4. Generalita'
1. I serbatoi, sia
interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su
aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su terrazze e comunque su
aree sovrastanti luoghi chiusi.
2. L'installazione in cortili puo' essere ammessa a condizione che:
a) i serbatoi siano di tipo interrato;
b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un
quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di
detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di
persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;
c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.
3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza e' ammessa. In tal
caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione
orizzontale. Quando la pendenza del terreno e' maggiore del 5%, non si
applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo
punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in
piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle
stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.
4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.
5. Tipologie di
installazione
1. I serbatoi, a seconda
delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra
o interrati. In entrambi i casi essi devono essere ancorati e/o
zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e
per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono
installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere
realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali
contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di
interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di
almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia
costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve
avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non
inferiore a 1,5 m.
5.1 Serbatoi fuori terra
1. I serbatoi da
installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale
tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte
dell'operatore.
5.2 Serbatoi interrati
1. I serbatoi destinati
all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di
impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non
ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono
essere installati in conformita' alle tipologie di interro previste dalle
norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.
2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono
raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito
coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare
infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il
coperchio, se metallici, devono avere continuita' elettrica con il
serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di
sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o
dagli accessori.
3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio
con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del pozzetto e deve
essere facilmente accessibile.
Titolo III
ELEMENTI PERICOLOSI E
RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA
6. Elementi pericolosi del
deposito
1. Sono considerati
elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle
distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo
multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con
pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.
2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere
osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di
protezione indicate al punto 8.
7. Distanze di sicurezza
1. Rispetto agli elementi
pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le
seguenti distanze minime di sicurezza:
a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di
accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti
con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di
materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982):
5 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a
collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico
spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili
costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982:
10 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso
l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;
e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprieta':
1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal
perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la
cui capacita' complessiva, sommata a quella del deposito che si intende
installare, risulti non superiore a 5 m3;
2) almeno 15 m qualora la capacita' complessiva di tutti i depositi
esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente
paragrafo 1), risulti superiore a 5 m3.
(( 2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d), possono essere ridotte fino alla meta' secondo
quanto di seguito indicato: distanze di cui alle lettere a) e c),
mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione
di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da
proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio
di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri
devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da
schermare; distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati
e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi
pubblici, a collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di
pubblico spettacolo, per capacita' fino a 3 m3 e fino a 5 m3,
esclusivamente mediante interramento dei serbatoi; distanze di cui alla
lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi. ))
2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), c)
e d), possono essere ridotte fino alla meta' secondo quanto di seguito
indicato: distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei
serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi
pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il
percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo
non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno
0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da schermare; distanze di
cui alla lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.
3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia
fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del
maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.
4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei
serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.
5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve
essere mantenuta una distanza minima di 5 m.
8. Distanze di protezione
1. Rispetto agli elementi
pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le
seguenti distanze minime di protezione: per depositi di capacita' fino a
5 m3: 3 m; per depositi di capacita' oltre 5 m3 fino a 13 m3: 6 m.
2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla meta' secondo
quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro,
quest'ultimo puo' coincidere con il muro del confine di proprieta'.
9. Recinzione
1. Gli elementi pericolosi
del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da
recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile
verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della
recinzione puo' coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attivita'
servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purche' la zona di
installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano
rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del
deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1
m.
2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi,
provvisti di recinzione propria, la recinzione non e' necessaria a
condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente
il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il
dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio
deve essere dotato di serratura o lucchetto.
3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al piu'
quadrifamiliari, la recinzione non e' necessaria a condizione che i
serbatoi siano installati su proprieta' privata, non accessibile ad
estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei
serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti
mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio,
provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola,
l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo
del massimo livello liquido.
4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di
riempimento, questo puo' essere situato in altra posizione, priva di
recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.
10. Altre misure di
sicurezza
1. I serbatoi fuori terra
devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la
base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovra' essere
costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.
2. Per i serbatoi interrati e' vietata la presenza di alberi ad alto
fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il
caso in cui le modalita' di interro del serbatoio prevedano un'idonea
protezione in tal senso.
3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei
di alcun genere.
4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di
avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed
usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le
prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento
ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).
5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i
recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta
distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.
Titolo IV
SERBATOI, ACCESSORI,
VAPORIZZATORI E TUBAZIONI
11. Accessori
1. Ciascun serbatoio,
oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve
essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale
servizio cui e' destinato: a) sottovalvola che consenta di sostituire la
valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo
svuotamento del serbatoio;
b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione,
manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non gia'
previsti per esigenze operative;
c)attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna
durante il riempimento.
2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere
raggruppati in modo da formare uno o piu' gruppi che assolvano a diverse
funzioni.
12. Vaporizzatori,
scambiatori termici e regolatori di pressione
1. I vaporizzatori possono
essere installati in prossimita' dei serbatoi.
2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei
serbatoi.
3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati
con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se
alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza
adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo
prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di
sicurezza prevista al punto 7.
4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione e'
necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi
di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e
regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto
specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei
regolatori e degli impianti di distribuzione.
13. Tubazioni per G.P.L.
in fase liquida
1. Le tubazioni devono
essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono
essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.
2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni,
devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche
con cordoli o altri sistemi adeguati.
3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da
incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di
sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con
parte terminale tagliafiamma.
4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono
essere alloggiate in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe
a quelle previste per i cunicoli.
5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L.
in fase liquida devono essere:
a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne
assicurino una equivalente impermeabilita';
b) riempiti con sabbia;
c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico
sovrastante; d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o
accoppiamenti flangiati.
14. Tubazioni flessibili
per il riempimento
Le tubazioni flessibili,
in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono:
a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali
antiscintilla;
b) essere corredate alle due estremita' di valvole di eccesso di flusso o
di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di
rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato
serbatoio;
c) avere l'estremita' di attacco al serbatoio munita di un organo di
intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di
bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di
riempimento posta sul serbatoio.
Titolo V
MEZZI ED IMPIANTI DI
ESTINZIONE INCENDI
15. Estintori
1. In prossimita' del
serbatoio, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per
depositi fino a 5 m3 devono avere carica minima pari a 6 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 13A 89B-C mentre per depositi oltre 5 m3
devono avere carica minima pari a 9 kg e capacita' estinguente non
inferiore a 21A 113B-C.
16. Naspi
1. I depositi fuori terra
di capacita' superiore a 5 m3 devono essere protetti con almeno un naspo
DN 25, realizzato in conformita' alle norme UNI vigenti ed alimentato da
acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti
prestazioni idrauliche:
portata non minore di 60 l/min;
pressione residua almeno 2 bar;
autonomia almeno 30 minuti primi.
Titolo VI
NORME DI ESERCIZIO
17. Requisiti del
personale
1. Il personale addetto al
riempimento deve essere di provata capacita' e possedere le cognizioni
necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni
connesse con il riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto
personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento.
L'organizzazione del corso e' affidata ad organismo all'uopo qualificato
che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione
del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso,
che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai
partecipanti un attestato di proficua frequenza.
2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta
responsabilita' del personale addetto.
18. Operazioni di
riempimento
1. La posizione dell'area
di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento
con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito
delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il
serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a
vista.
2. Le operazioni di riempimento devono: essere effettuate con tubazioni
flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di
passaggio di cui e' fatto divieto assoluto; essere effettuate all'aperto
e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo
quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile
deve essere distesa in zone ventilate e chiuse al traffico.
3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le operazioni,
deve: assicurarsi della quantita' di prodotto che il serbatoio fisso puo'
ricevere; verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del
serbatoio e l'assenza di perdite; effettuare il collegamento
equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; porre vicino al
serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a
distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire
prontamente in caso di necessita'; verificare la tenuta degli
accoppiamenti effettuati; verificare la presenza della segnalazione al
suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al contorno del
serbatoio; verificare l'assenza di dissesti statici.
4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per
i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso
il massimo grado di riempimento consentito e' calcolato secondo le
formule contenute nelle norme europee di riferimento.
5. E' fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle
caratteristiche costruttive di cui al punto 5.
6. E' fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso
deposito con due o piu' autocisterne.
7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la
ditta distributrice del gas deve impartire al personale addetto al
riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in funzione delle
eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in
ordine al riempimento del serbatoio.
19. Operazioni di
svuotamento
1. E' consentito lo
svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di
verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere
effettuata da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita
attrezzatura che puo' essere costituita anche da un sistema di
autocaricamento in dotazione all'autocisterna.
20. Obblighi degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti
ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di
installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza
ai fini antincendio.
N.B.: la modifica
introdotta dal D.I. 5/7/2005 sotto riportato e' evidenziata in grassetto
tra parentesi tonde (( ... )).
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