Home page  >  Legislazione  >  Prevenzione Incendi  >  Ambito generale

                    

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

     
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E’ approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO CONCERNENTE ''NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI'' IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406

TITOLO I

FINALITÀ' E CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e competenze

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 2

Definizione

Per ''prevenzione incendi'' si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Articolo 3

Principi di base e misure tecniche fondamentali

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 4

Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul'istituzione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Articolo 5

Collegamenti con organismi internazionali

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Articolo 6

Collegamenti con organismi nazionali.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Articolo 7

Attività formative.

(( Art. 7. Attivita' formative 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi. ))

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti.
Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

----------
L'art. 7 e' stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, riportato alla fine.

TITOLO II

SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Articolo 8

Attività di prevenzione incendi.

Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali: organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali; studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

Articolo 9

Competenze degli organi centrali

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:
a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;
d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Articolo 10

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

(( 1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia". ))

[ E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della ''piccola industria'' ed uno della ''proprietà edilizia''. ]

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso. (*)
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

----------
Il primo comma dell'art. 10 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, riportato alla fine.
----------
(*) Il comma quinto è stato così abrogato dall'art. 9 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37
.

Articolo 11

Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

----------
Il testo della lettera d) del primo comma dell'art. 11 è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37.
 

Articolo 12

Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

(( 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. ))

[ Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca.
Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle ''omologazioni'' di macchinari, impianti e attrezzature.
]

----------
L'art. 12 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, riportato alla fine.

Articolo 13

Esame dei progetti

I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Articolo 14

Visite tecniche

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo. Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli ''a campione'', in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 15

Adempimenti di enti e privati

Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato.
Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni.
La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

------------
Il testo del numero 5), comma primo, dell'articolo 15 è stato abrogato dall'articolo 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n.37.
 

Articolo 16

Compiti dei comandi provinciali.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi. A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il ''certificato di prevenzione incendi'' di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 17

Certificato di prevenzione incendi.

(( 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. ))

[ Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente. ]

----------
L'art. 17 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, riportato alla fine.

Articolo 18

Procedure di prevenzione incendi.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Articolo 19

Competenze degli ispettori regionali o interregionali

Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Articolo 20

Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi

Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

Articolo 21

Deroghe

Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.

----------
Testo così abrogato dall'art. 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n. 37.
 

Articolo 22

Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

----------
Il primo comma dell'art. 22 è stato abrogato dall'articolo unico del decreto 30 novembre 1983 che recita: "Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tecnici di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto."

Articolo 23

Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.

N.B.: le sostituzioni/integrazioni al presente decreto sono indicate in grassetto tra parentesi tonde (( ... )); le abrogazioni, invece, sono tra parentesi quadre o barrate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 200
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attivita' di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7/8/2004)

Testo in vigore dal: 28-8-2004

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover esprimere alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi dell'articolo 139-bis dello stesso regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attivita' di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti. per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali. che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, reca: «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».
- La legge 18 luglio 1980, n. 406, reca: «Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reca: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, reca: «Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari».
- La legge 7 dicembre 1984. n. 818, reca: «Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.

Art. 2

Attivita' formative

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Attivita' formative 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».

Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.

Art. 3

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' sostituito dal seguente: «1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal presente decreto. «Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).
- 1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'art. 11 del presente decreto e cosi' composta:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 4

Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente: «Art. 12. Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».

Art. 5

Certificato di prevenzione incendi

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente: «Art. 17. Certificato di prevenzione incendi 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».

Art. 6

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 giugno 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256

CIRCOLARE 7 ottobre 1982, n. 46
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 ”Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi“ - Indicazioni applicative delle norme.

  
1) Generalita'

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 20 agosto 1982 a conclusione di un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, il parere della Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato, l'approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte dei Conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano indicazioni complete per lo svolgimento del servizio.
Le disposizioni di tale D.P.R. colmano l'area precedentemente non coperta ed hanno il fine di creare un tessuto di indicazioni in grado di definire:
- i significati e le procedure del servizio di prevenzione incendi con gli obiettivi primari e secondari di tale attività;
- le connessioni e le procedure di collegamento con i vari organismi istituzionali del Paese aventi finalità affini alla prevenzione incendi;
- i collegamenti ed i riferimenti con analoghe attività di prevenzione incendi svolte in ambito CEE e in campo internazionale;
- le esigenze di formazione, di ricerca, di studio, di sperimentazione ed i relativi modi di attuazione;
- le esigenze di partecipazione, a livello centrale e periferico, di rappresentare espressione di altri organismi idonei a portare contributi di interdisciplinarietà e di esigenze particolari in alcune fasi dell'attività di prevenzione incendi;
- l'articolazione delle competenze e delle responsabilità in sede centrale e in sede periferica includendo sia gli operatori del Corpo Nazionale VV.F. che gli operatori esterni;
- gli aspetti di prevenzione incendi ed i correlati concetti di analisi di sicurezza e di affidabilità per taluni impianti industriali di tipo complesso e a tecnologia avanzata, in armonia anche alla recente direttiva CEE 24 giugno 1982, n. 82/501, sui rischi di incidenti rilevanti;
- i principi tecnico-scientifici che costituiranno la base per la elaborazione delle ”norme tecniche“ nonché la struttura prevista per la elaborazione delle stesse con le procedure di emanazione;
- le modalità ed i criteri attuativi per l'applicazione delle ”misure alternative“ nei casi di oggettiva impossibilità di osservanza completa delle norme tecniche;
- la tutela dell'interesse pubblico in caso di inosservanza delle disposizioni congiuntamente alla tutela dell'interesse privato eventualmente leso dall'azione di prevenzione incendi.
Come può notarsi, si tratta di un complesso di disposizioni che hanno affrontato il problema della prevenzione incendi facendo riferimento all'attuale ordinamento dello Stato, alle istanze di sicurezza contro i rischi della vita civile, alle esigenze di certezza dei diritti e dei doveri per gli operatori, alle esigenze di apertura e di confronto con le posizioni analoghe di organismi qualificati in campo nazionale ed internazionale, alle necessità di formazione e di informazione per incidere più efficacemente nel tessuto del Paese, alla giusta responsabilizzazione da richiedersi agli operatori per corrispondere al principio fondamentale che il servizio di prevenzione incendi costituisce un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. E' in ragione di ciò, infatti, che viene esplicitamente affermato, a conferma di più generiche e precedenti indicazioni, che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale VV.F.
Esposte, sia pure sommariamente, le motivazioni ed i significati caratterizzanti il nuovo provvedimento di legge, é evidente che tali enunciazioni di legge postulano, innanzitutto, la loro assimilazione da parte degli operatori e la sensibilizzazione necessaria per adeguare la realtà precedente allo schema dei principi posti alla base del D.P.R. n. 577. E' questo un obiettivo essenziale che dovrà essere conseguito, pur nella logica gradualità della trasformazione da compiere, passando all'attualità concreta delle disposizioni di legge del citato D.P.R.
A tale obiettivo, prestigioso ma anche impegnativo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco é rivolto con tutta la sua organizzazione articolata nell'intero territorio nazionale.
Per conseguire ciò é necessario mettere in moto alcuni meccanismi che, in via orientativa, possono individuarsi nella esigenza di procedere a revisione organizzativa di varie modalità di espletamento del servizio, nel rafforzamento della qualificazione tecnico-professionale, nella razionalizzazione e nell'efficienza dei rapporti con gli operatori esterni o con gli altri organismi aventi un determinato ruolo ai fini del servizio di prevenzione incendi. In tal modo, infatti, sarà possibile dare alle popolazioni una risposta coerente al disegno legislativo.
Le direttive sui vari aspetti riguardanti la problematica complessiva di adeguamento del servizio di prevenzione incendi alla nuova normativa del D.P.R. n. 577 saranno date di volta in volta, tenendo conto delle condizioni reali esistenti.
Non v'è dubbio, però, che nel frattempo, ed entro i limiti delle possibilità contingenti, i Comandanti debbano curare, a norma di quanto previsto dall'art. 16 del citato D.P.R., di realizzare il massimo adeguamento del servizio di prevenzione incendi in ambito provinciale ispirandosi alla filosofia del D.P.R. stesso.
Gli Ispettori Regionali ed Interregionali, a norma di quanto previsto dall'art. 19 del citato D.P.R., coordineranno l'attività dei Comandi Provinciali al fine di fornire le indicazioni ed i suggerimenti utili per affrontare, nella fase di adeguamento sopra indicata, i problemi connessi con le innovazioni che l'applicazione del nuovo provvedimento legislativo comporta.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti di ordine procedurale sugli articoli che prevedono specifici adempimenti da parte dei Comandi Provinciali.

2) Attività dei Comandi Provinciali.

Rif. Art. 13 - Il primo comma indica i criteri da seguire nell'esame dei progetti effettuato dagli organi competenti del Corpo Nazionale VV.F. (Comandi Provinciali, Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico Centrale). Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l'esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far riferimento ai principi di base indicati all'art. 3 e si deve tener conto delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli impianti, ecc. Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché sia fondata sulla riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza delle misure antincendio.
Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione completa da allegare all'istanza del privato. E' evidente che tanto più chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi che comportano, tra l'altro, un maggior onere burocratico.
I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.
Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali devono tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito é previsto il progetto di un insediamento, di un impianto, ecc. - Tale rapporto si estrinseca nell'obbligo, per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti organi del Corpo al fine di consentire ai Sindaci stessi, gli atti da disporre nell'ambito della loro competenza. Ciò é ispirato anche all'utilità, per l'operatore esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio evitando di apportare, successivamente all'approvazione di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell'iter; con tale prassi, inoltre, si crea l'opportunità di consentire al Comune di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti utili.

Rif. Art. 14 - Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art. 14 in merito alle visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell'art. 1, risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a tale compito.
Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale campo secondo un'adeguata graduazione dell'impegno in relazione alle specifiche caratteristiche di professionalità.
I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro ambito, tenendo conto delle attuali possibilità, ogni iniziativa che sia rivolta alla più efficace organizzazione del servizio di prevenzione incendi comprendendo in ciò le modalità di impiego del personale e dei mezzi, le esigenze di prevenzione finalizzate allo specifico argomento, i rapporti con il pubblico e con gli organi locali.
Ciò costituisce una prima fase di adeguamento organizzativo in vista di pervenire a una più completa definizione degli altri aspetti che interessano il servizio di prevenzione incendi.
Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti che possono essere effettuati e le finalità connesse a tali accertamenti.
Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle visite sopralluogo, si chiarisce che, come é noto, non sempre il campo di applicazione delle norme tecniche coincide con le disposizioni legislative che impongono l'obbligo di richiedere il controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
In altri termini può verificarsi che siano in vigore norme tecniche per impianti, attività, ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I. (ad es.: centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse inferiori a 9 automezzi, ecc.).
In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che l'impianto, l'attività, ecc. non é soggetto al rilascio del C.P.I. deve indicare che, ad ogni buon fine, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare di cui trattasi.

Rif. Art. 15 - L'art. 15 del D.P.R. stabilisce gli adempimenti che gli Enti e i privati sono tenuti ad osservare in materia antincendi.
Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5), relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che l'erogazione del servizio potrà essere effettuata soltanto previa presentazione al Comando di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Le istanze devono essere inoltrate con un congruo margine di tempo per la pianificazione dei provvedimenti di competenza; le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati e in tempo utile per la notificazione alle Autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito della verifica effettuata.
Di quanto sopra, è opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia.
I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità è limitata alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi dei VV.F. è limitata all'aspetto della sicurezza antincendi.
Il C.P.I. nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.

Rif. Art. 16 - L'articolo fa cenno alla organizzazione interna dei Comandi finalizzata al servizio di prevenzione incendi.
Da parte dell'Amministrazione è già in atto una prima fase di sperimentazione sulla meccanizzazione di alcuni servizi del Corpo tra i quali è compreso anche il servizio di prevenzione incendi.
Nella prima fase di attuazione e in aggiunta a quanto già in precedenza indicato nei commenti agli articoli 13, 14 e 15, i Comandi dei Vigili del Fuoco, sempre nei limiti delle loro possibilità organizzative, dovrebbero procedere ad un completo riesame di tutte le pratiche in giacenza al fine di eliminare quelle non più soggette ai controlli, riclassificarle in base al nuovo D.M. 16 febbraio 1982, assegnando a ciascuna la nuova periodicità di visita.
In tale opera di riclassificazione dovrà ottenersi anche lo scopo di quantizzare le pratiche in trattazione presso ciascun Comando per categoria di appartenenza secondo il numero d'ordine di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982. A tal fine si ritiene opportuno suggerire il metodo di compilare un insieme di schede per ogni categoria di attività secondo il proprio numero d'ordine (ad es. n. 88: ”Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq“) e in tali schede riportare la quantità di pratiche in trattazione che può, ovviamente, variare nel tempo. Ciò anche al fine di facilitare i successivi sviluppi del lavoro di meccanizzazione.
L'ultimo comma dell'art. 16 precisa inoltre che, quando dai sopralluoghi effettuati dai Comandi Provinciali VV.F. venga rilevata la inosservanza delle prescrizioni impartite o la variazione delle condizioni di sicurezza, corre l'obbligo di dare comunicazioni al riguardo alle Autorità Comunali e alle altre Autorità per i provvedimenti di competenza. Giova al riguardo puntualizzare che le Autorità cui si riferisce il predetto comma sono quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti (Prefetto, Sindaco, Autorità Giudiziaria).
A titolo di orientamento si rammenta che su tali aspetti furono fornite informazioni basate su un parere del Consiglio di Stato.
Per consentire l'obiettivo della uniformità di cui all'art. 1 saranno dati successivamente ulteriori chiarimenti e suggeriti criteri applicativi anche sulla base del contesto delle nuove norme contenute nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Rif. Art. 17 - L'articolo evidenzia che il C.P.I. é un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi.
Ovviamente l'Autorità competente in tal caso citata é l'Autorità cui la legge demanda la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero dell'Interno, gli Ispettorati Regionali ed Interregionali VV.F. ed i Comandi Provinciali VV.F.
Ciò coincide peraltro con l'individuazione dell'Autorità competente fatta nell'art. 650 del Codice Penale.

Rif. Art. 18 - L'articolo 18 sancisce la possibilità di acquisire certificazioni da parte di professionisti abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti. Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte integrante della documentazione relativa all'attività sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature, impianti, strutture, ecc., alle disposizioni di legge o di norme antincendi.
Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte nella normale prassi fino ad ora seguita con la Circolare n. 15 del 7 febbraio 1961 dove furono anche indicate le motivazioni di sostegno alle quali pertanto si fa rinvio.
Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo comma, di massima deve contenere: la ragione sociale della ditta, il tipo di attività, il numero degli addetti, le generalità della persona presente all'ispezione, le generalità del funzionario tecnico del Comando Provinciale che ha eseguito l'ispezione, le eventuali difformità riscontrate, le eventuali violazioni a norme di legge, la eventuale non esecuzione di prescrizioni impartite, il parere circa l'esercizio dell'attività, come si può evidenziare dal modello allegato.
L'ultimo comma dell'art. 18, infine, formalizza una prassi già in molti casi adottata a vantaggio dell'operatore in quanto consente allo stesso di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti di sistemazione più conformi alle norme di sicurezza antincendi evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti approntati in maniera non conforme ai fondamentali princìpi di sicurezza. Tutto ciò è ottenibile mediante colloqui informativi tra gli operatori ed i funzionari del Comando.

Rif. Art. 21 - Per quanto concerne le richieste di deroga, da effettuarsi nei casi stabiliti, si fa presente che é necessario che il Comando unisca all'istanza la propria relazione e che tutte le istanze vengano inviate, in almeno due copie agli Ispettori Regionali; questi provvederanno ad esprimere, a loro volta, il proprio parere prima di trasmetterle ai competenti organi centrali.
Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi VV.F. devono evidenziare le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali ed illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative proposte per controbilanciare la carenza o le carenze riscontrabili.
Gli Ispettori Regionali, esaminata la richiesta del privato, la documentazione tecnica allegata, la relazione del Comando, esprimeranno il parere di competenza necessario per le determinazioni del Comitato Centrale tecnico-scientifico.
L'ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne le attività contemplate nel D.M. 31 luglio 1934 (Depositi ed impianti di olii minerali e loro derivati - Autorimesse), l'organo consultivo preposto resta la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a cui pertanto vanno indirizzate, da parte degli Ispettori Regionali, le istanze di deroga.

Rif. Art. 22 - L'articolo 22 esplicita il concetto che le norme tecniche antincendi attualmente in vigore hanno valore di legge; per tener conto del nuovo elenco delle attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982, sarà fornita successivamente l'indicazione delle norme tecniche da considerarsi in vigore. Di ciò è opportuno dare notizia alle Autorità Comunali secondo i chiarimenti relativi agli articoli precedenti.
Per completezza, saranno precisate alle Autorità Comunali anche le attività che devono essere controllate dai Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

CIRCOLARE 20 novembre 1982, n. 52
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti

  
Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le Circolari n. 25 MI.SA (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.
Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.
Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0 - Punto da chiarire
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Art. 15, punto 5) che recita: "Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato ...".

1.1 - Chiarimento relativo
Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve intendersi "un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi".

2.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma, che recita: ”Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico ”Certificato di prevenzione incendi“ relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale“.

2.1 - Chiarimento relativo
E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella Circolare n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): ”Criteri applicativi tecnici“ in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi.
Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico ”Certificato di prevenzione incendi“ relativo a tutto il complesso e ”con scadenza triennale“.
Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:
a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel Decreto 16 febbraio 1982;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).
In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel Decreto 16 febbraio 1982.

3.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - quarto comma, che recita: ”I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente Decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del ”Certificato di prevenzione incendi“ quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei Certificati già rilasciati“.

3.1 - Chiarimento relativo
Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1 secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.
Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subìto modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento.
In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi Provinciali VV.F. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 - Chiarimento relativo
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.)
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste sostanzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.)
Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.
Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

5.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 91) che recita: ”Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h“.

5.1 - Chiarimento relativo
Si precisa che con la dizione ”Impianto per la produzione di calore“ deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 (Regolamento per l'esecuzione della Legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici).
Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi sempreché la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circolare n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982.
Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti.
Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibili liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella ”Legge antismog“ n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.

6.0 - Punto da chiarire
A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla ”resistenza al fuoco“ non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.

6.1 - Chiarimento relativo
Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di ”resistenza al fuoco“ è espresso dal “tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:
I) stabilità meccanica (simbolo R);
II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E);
III) isolamento termico (simbolo I)“.
Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
In relazione all'obiettivo di ”resistenza al fuoco“ da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E., un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioé ”REI“, ”RE“, ”R“. Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere spedificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 22 settembre 2008
Richiesta Chiarimenti ai sensi dell'art. 19 del DPR 577/82.

Circolare 22/9/2008

          

Home page  >  Legislazione  >  Prevenzione Incendi  >  Ambito generale

   
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
              

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi