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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che
prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari
organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27
dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966,
nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
E’ approvato l'annesso
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e
vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLAMENTO CONCERNENTE ''NORME
SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI'' IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406
TITOLO I
FINALITÀ' E CARATTERISTICHE GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e competenze
La prevenzione incendi
costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel
territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce
compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 2
Definizione
Per ''prevenzione incendi''
si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito
vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo
le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a
limitarne le conseguenze.
Articolo 3
Principi di base e
misure tecniche fondamentali
Per il conseguimento delle
finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica
si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche
che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le
amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate
su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni
di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le
probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi,
impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad
influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e
sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le
conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi,
impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di
attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto
fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Articolo 4
Collegamenti con le
normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale
Nel rispetto delle
attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la
prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel
settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al
conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sul'istituzione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il
ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento
dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma
dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici
o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo
comma.
Articolo 5
Collegamenti con
organismi internazionali
Nell'ambito delle
direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione
incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea
e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le
prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o
internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di
esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.
Articolo 6
Collegamenti con
organismi nazionali.
Il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art.
5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei
suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con
gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari,
riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.
Articolo 7
Attività formative.
(( Art. 7. Attivita'
formative 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati
conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza
antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita'
in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre
amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e
le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in
materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti
delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della
difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla
Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le
indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di
prevenzione incendi. ))
In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di
prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i
tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati
conseguiti.
Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli
di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e
scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi
opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.
----------
L'art. 7 e' stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200,
riportato alla fine.
TITOLO
II
SERVIZI
DI PREVENZIONE INCENDI
Articolo 8
Attività di prevenzione
incendi.
Il servizio di prevenzione
incendi comprende le seguenti attività fondamentali: organizzazione e
programmazione centrale e periferica del servizio;
predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e
procedurali; studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali,
strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o
esterni all'Amministrazione dell'interno;
esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
accertamenti sopralluogo (visite tecniche).
Articolo 9
Competenze degli organi
centrali
Oltre alle competenze
previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione
incendi, le seguenti funzioni:
a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione
incendi;
b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi
sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;
d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare
nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente
art. 4;
e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione,
statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale
tecnico-scientifico.
Articolo 10
Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
(( 1. E' istituito,
con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati
nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del
fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari
legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli
ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia". ))
[
E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati
nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli
ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli
architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni
dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato,
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese
assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della ''piccola industria'' ed uno della ''proprietà
edilizia''. ]
Per
ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere
riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre
sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la
tempestiva sostituzione.
Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a
maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far
verbalizzare il proprio dissenso. (*)
Funge da segretario un
funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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Il primo comma dell'art. 10 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10
giugno 2004, n. 200, riportato alla fine.
----------
(*) Il comma quinto è stato così abrogato dall'art. 9 del D.P.R. del
12 gennaio 1998, n. 37.
Articolo 11
Competenze del
comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
Il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali
in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel
decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione
delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e
le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art.
23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione
incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle
richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle
norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e
progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie
attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze
di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il
comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e
organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e
aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con
l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della
propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
----------
Il testo della lettera d) del primo comma dell'art. 11 è stato abrogato
dall'art. 9 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37.
Articolo 12
Attivita' di studio,
ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
(( 1. Il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e
l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della
normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la
cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo
internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale
competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e
pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei
fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza
delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle
attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni
comunitarie. ))
[ Per la promozione e
l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della
prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del
centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere
idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti,
aziende che operano nel settore della ricerca.
Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici
programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte
degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai
precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi
tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della
prevenzione incendi, anche ai fini delle ''omologazioni'' di macchinari,
impianti e attrezzature. ]
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L'art. 12 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200,
riportato alla fine.
Articolo 13
Esame dei progetti
I competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo
dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per
l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o,
in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le
finalità ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze
funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli
impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere
comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione
ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui
progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono
comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche
regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di
competenza.
Articolo 14
Visite tecniche
Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà
stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti
sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le
attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare
direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai
criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e
degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a
controllo. Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza
delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove
attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza
antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione
incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate
o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli ''a campione'', in base a disposizioni da
emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione
composta da tre esperti in materia designati dal comitato tecnico regionale
di cui all'art. 20. Di detta commissione deve far parte un componente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 15
Adempimenti di enti e
privati
Gli enti e i privati sono
tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti
al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o
ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima
dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi
dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio
del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi
genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di
tale certificato.
Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di
aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di
cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni
generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento
delle manifestazioni.
La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente
rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo
di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea
documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per
insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate
anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di
processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al
successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e
a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di
esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il
certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti
definitivi.
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Il testo del numero 5), comma primo, dell'articolo 15 è stato abrogato
dall'articolo 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n.37.
Articolo 16
Compiti dei comandi
provinciali.
I comandi provinciali dei
vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del
servizio di prevenzione incendi. A tal fine essi adegueranno la propria
organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del
servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con
sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del
Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di
prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano
il ''certificato di prevenzione incendi'' di cui al successivo art. 17 anche
per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art.
20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di
norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità
comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei
relativi provvedimenti.
Articolo 17
Certificato di prevenzione
incendi.
(( 1. Il certificato di
prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del
procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto
previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili
dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. ))
[ Il certificato di
prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è
conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni
dell'autorità competente. ]
----------
L'art. 17 è stato cosi' sostituito dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200,
riportato alla fine.
Articolo 18
Procedure di prevenzione
incendi.
Ai fini dell'approvazione di
un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle
valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti
dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e
laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi
professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito
verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del
fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori
privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a
garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Articolo 19
Competenze degli ispettori
regionali o interregionali
Gli ispettori regionali o
interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione
di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi
delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici
centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del
servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di
applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei
progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od
impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie
adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in
proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà
previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere
corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli
impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici
consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con la applicazione
di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne
disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici
centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a
determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori
regionali o interregionali.
Articolo 20
Comitato tecnico regionale
o interregionale per la prevenzione incendi
Presso l'ufficio
dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del
Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la
prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle
installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e
designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli
accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di
tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o
interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della
regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede
l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere
chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla
regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato
anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di
tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato
dall'ispettore.
Articolo 21
Deroghe
Nei
casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi,
per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle
caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto
integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata
richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando
provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi
della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore
regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere,
trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato
centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata
la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di
sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934
sugli olii minerali e carburanti.
----------
Testo così abrogato dall'art. 9 del D.P.R del 12 gennaio 1998, n. 37.
Articolo 22
Fino
a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui
all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici
in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività
soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti
organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle
tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le
periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.
----------
Il
primo comma dell'art. 22 è stato abrogato dall'articolo unico del
decreto 30 novembre 1983 che recita: "Sono abrogati i termini e le
definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tecnici di cui al
primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto."
Articolo 23
Con successive norme
regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina
delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con
gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della
previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n.
406.
N.B.: le
sostituzioni/integrazioni al presente decreto sono indicate in grassetto tra
parentesi tonde (( ... )); le abrogazioni, invece, sono tra
parentesi quadre o barrate.
|
|
Testo in vigore dal: 28-8-2004
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22
aprile 1985;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 marzo 2004; Acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento
del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover
esprimere alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi
dell'articolo 139-bis dello stesso regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione e
finalita'
1. Il presente decreto
modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, riguardanti le attivita' di formazione, studio, ricerca,
sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di
prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione
incendi.
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti. per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali. che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, reca: «Disciplina delle tariffe,
delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».
- La legge 18 luglio 1980, n. 406, reca: «Norme sulle attivita'
alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
reca: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi antincendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
reca: «Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni,
concernente l'ordinamento delle scuole militari».
- La legge 7 dicembre 1984. n. 818, reca: «Nullaosta provvisorio per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli
articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro».
Nota
all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
vedi note alle premesse.
Art. 2
Attivita' formative
1. L'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e'
sostituito dal seguente: «Art. 7. Attivita' formative 1. Il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione
della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso
seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni,
le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e
la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita'
in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre
amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e
le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in
materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti
delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della
difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla
Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le
indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di
prevenzione incendi.».
Nota
all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
vedi note alle premesse.
Art. 3
Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
1. Il primo comma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' sostituito dal
seguente: «1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il
comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente
i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore
generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del
fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari
legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli
ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".».
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal presente decreto.
«Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi).
- 1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno il comitato
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti
indicati nell'art. 11 del presente decreto e cosi' composta:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile; d) un dirigente della
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del
fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari
legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli
ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria, del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro
supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono
essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre
sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la
tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Art. 4
Attivita' di studio,
ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. L'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e'
sostituito dal seguente: «Art. 12. Attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione di prevenzione incendi 1. Il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la
competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli
studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel
settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri
istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel
settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le
predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti
all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base
dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla
sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti,
delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni
comunitarie.».
Art. 5
Certificato di
prevenzione incendi
1. L'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e'
sostituito dal seguente: «Art. 17. Certificato di prevenzione incendi 1.
Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del
procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto
previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».
Art. 6
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del
presente regolamento non puo' comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10
giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256
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1) Generalita'
Il D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 20 agosto 1982 a conclusione di
un iter che ha richiesto, dopo la elaborazione del testo da parte di
un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, il parere della
Camera dei Deputati e del Senato, il parere del Consiglio di Stato,
l'approvazione del Consiglio dei Ministri e la registrazione della Corte
dei Conti, provvede a regolamentare il servizio di prevenzione incendi
con disposizioni particolari compatibili con le norme di legge già
esistenti le quali, sorte in tempi via via successivi, non davano
indicazioni complete per lo svolgimento del servizio.
Le disposizioni di tale D.P.R. colmano l'area precedentemente non coperta
ed hanno il fine di creare un tessuto di indicazioni in grado di
definire:
- i significati e le procedure del servizio di prevenzione incendi con
gli obiettivi primari e secondari di tale attività;
- le connessioni e le procedure di collegamento con i vari organismi
istituzionali del Paese aventi finalità affini alla prevenzione incendi;
- i collegamenti ed i riferimenti con analoghe attività di prevenzione
incendi svolte in ambito CEE e in campo internazionale;
- le esigenze di formazione, di ricerca, di studio, di sperimentazione ed
i relativi modi di attuazione;
- le esigenze di partecipazione, a livello centrale e periferico, di
rappresentare espressione di altri organismi idonei a portare contributi
di interdisciplinarietà e di esigenze particolari in alcune fasi
dell'attività di prevenzione incendi;
- l'articolazione delle competenze e delle responsabilità in sede
centrale e in sede periferica includendo sia gli operatori del Corpo
Nazionale VV.F. che gli operatori esterni;
- gli aspetti di prevenzione incendi ed i correlati concetti di analisi
di sicurezza e di affidabilità per taluni impianti industriali di tipo
complesso e a tecnologia avanzata, in armonia anche alla recente
direttiva CEE 24 giugno 1982, n. 82/501, sui rischi di incidenti
rilevanti;
- i principi tecnico-scientifici che costituiranno la base per la
elaborazione delle ”norme tecniche“ nonché la struttura prevista per
la elaborazione delle stesse con le procedure di emanazione;
- le modalità ed i criteri attuativi per l'applicazione delle ”misure
alternative“ nei casi di oggettiva impossibilità di osservanza
completa delle norme tecniche;
- la tutela dell'interesse pubblico in caso di inosservanza delle
disposizioni congiuntamente alla tutela dell'interesse privato
eventualmente leso dall'azione di prevenzione incendi.
Come può notarsi, si tratta di un complesso di disposizioni che hanno
affrontato il problema della prevenzione incendi facendo riferimento
all'attuale ordinamento dello Stato, alle istanze di sicurezza contro i
rischi della vita civile, alle esigenze di certezza dei diritti e dei
doveri per gli operatori, alle esigenze di apertura e di confronto con le
posizioni analoghe di organismi qualificati in campo nazionale ed
internazionale, alle necessità di formazione e di informazione per
incidere più efficacemente nel tessuto del Paese, alla giusta
responsabilizzazione da richiedersi agli operatori per corrispondere al
principio fondamentale che il servizio di prevenzione incendi costituisce
un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di
sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo
criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. E' in ragione di
ciò, infatti, che viene esplicitamente affermato, a conferma di più
generiche e precedenti indicazioni, che il servizio di prevenzione
incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale VV.F.
Esposte, sia pure sommariamente, le motivazioni ed i significati
caratterizzanti il nuovo provvedimento di legge, é evidente che tali
enunciazioni di legge postulano, innanzitutto, la loro assimilazione da
parte degli operatori e la sensibilizzazione necessaria per adeguare la
realtà precedente allo schema dei principi posti alla base del D.P.R. n.
577. E' questo un obiettivo essenziale che dovrà essere conseguito, pur
nella logica gradualità della trasformazione da compiere, passando
all'attualità concreta delle disposizioni di legge del citato D.P.R.
A tale obiettivo, prestigioso ma anche impegnativo, il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco é rivolto con tutta la sua organizzazione
articolata nell'intero territorio nazionale.
Per conseguire ciò é necessario mettere in moto alcuni meccanismi che,
in via orientativa, possono individuarsi nella esigenza di procedere a
revisione organizzativa di varie modalità di espletamento del servizio,
nel rafforzamento della qualificazione tecnico-professionale, nella
razionalizzazione e nell'efficienza dei rapporti con gli operatori
esterni o con gli altri organismi aventi un determinato ruolo ai fini del
servizio di prevenzione incendi. In tal modo, infatti, sarà possibile
dare alle popolazioni una risposta coerente al disegno legislativo.
Le direttive sui vari aspetti riguardanti la problematica complessiva di
adeguamento del servizio di prevenzione incendi alla nuova normativa del
D.P.R. n. 577 saranno date di volta in volta, tenendo conto delle
condizioni reali esistenti.
Non v'è dubbio, però, che nel frattempo, ed entro i limiti delle
possibilità contingenti, i Comandanti debbano curare, a norma di quanto
previsto dall'art. 16 del citato D.P.R., di realizzare il massimo
adeguamento del servizio di prevenzione incendi in ambito provinciale
ispirandosi alla filosofia del D.P.R. stesso.
Gli Ispettori Regionali ed Interregionali, a norma di quanto previsto
dall'art. 19 del citato D.P.R., coordineranno l'attività dei Comandi
Provinciali al fine di fornire le indicazioni ed i suggerimenti utili per
affrontare, nella fase di adeguamento sopra indicata, i problemi connessi
con le innovazioni che l'applicazione del nuovo provvedimento legislativo
comporta.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti di ordine
procedurale sugli articoli che prevedono specifici adempimenti da parte
dei Comandi Provinciali.
2) Attività
dei Comandi Provinciali.
Rif. Art. 13 -
Il primo comma indica i criteri da seguire nell'esame dei progetti
effettuato dagli organi competenti del Corpo Nazionale VV.F. (Comandi
Provinciali, Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico
Centrale). Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l'esame dei
progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato
alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far
riferimento ai principi di base indicati all'art. 3 e si deve tener conto
delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli
impianti, ecc. Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di
soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché sia fondata sulla
riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza
delle misure antincendio.
Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere
richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione
completa da allegare all'istanza del privato. E' evidente che tanto più
chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle
caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più
saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in
tempi successivi che comportano, tra l'altro, un maggior onere
burocratico.
I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace
organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del
pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.
Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali devono
tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito é previsto il progetto di
un insediamento, di un impianto, ecc. - Tale rapporto si estrinseca
nell'obbligo, per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai
Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali
formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti
organi del Corpo al fine di consentire ai Sindaci stessi, gli atti da
disporre nell'ambito della loro competenza. Ciò é ispirato anche
all'utilità, per l'operatore esterno, di mettere tempestivamente a
conoscenza il Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio
evitando di apportare, successivamente all'approvazione di un progetto da
parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell'iter; con
tale prassi, inoltre, si crea l'opportunità di consentire al Comune di
apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti
utili.
Rif. Art. 14 - Per
quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art. 14 in merito alle
visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell'art. 1,
risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito
istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a
tale compito.
Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale
campo secondo un'adeguata graduazione dell'impegno in relazione alle
specifiche caratteristiche di professionalità.
I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro ambito, tenendo
conto delle attuali possibilità, ogni iniziativa che sia rivolta alla più
efficace organizzazione del servizio di prevenzione incendi comprendendo
in ciò le modalità di impiego del personale e dei mezzi, le esigenze di
prevenzione finalizzate allo specifico argomento, i rapporti con il
pubblico e con gli organi locali.
Ciò costituisce una prima fase di adeguamento organizzativo in vista di
pervenire a una più completa definizione degli altri aspetti che
interessano il servizio di prevenzione incendi.
Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti che possono essere
effettuati e le finalità connesse a tali accertamenti.
Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle visite
sopralluogo, si chiarisce che, come é noto, non sempre il campo di
applicazione delle norme tecniche coincide con le disposizioni
legislative che impongono l'obbligo di richiedere il controllo ai fini
del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
In altri termini può verificarsi che siano in vigore norme tecniche per
impianti, attività, ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I.
(ad es.: centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000
Kcal/h, autorimesse inferiori a 9 automezzi, ecc.).
In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo,
comunque effettuata, nel confermare che l'impianto, l'attività, ecc. non
é soggetto al rilascio del C.P.I. deve indicare che, ad ogni buon fine,
le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la
responsabilità del titolare di cui trattasi.
Rif. Art. 15 -
L'art. 15 del D.P.R. stabilisce gli adempimenti che gli Enti e i privati
sono tenuti ad osservare in materia antincendi.
Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5), relative a
visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al
pubblico, si fa presente che l'erogazione del servizio potrà essere
effettuata soltanto previa presentazione al Comando di regolare istanza,
di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione
tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti
particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc.,
rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Le istanze devono essere inoltrate con un congruo margine di tempo per la
pianificazione dei provvedimenti di competenza; le visite tecniche
potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento
siano stati completati e in tempo utile per la notificazione alle Autorità
competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito della
verifica effettuata.
Di quanto sopra, è opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai
Sindaci della Provincia.
I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità è limitata
alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente
a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza
i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre
la competenza dei Comandi dei VV.F. è limitata all'aspetto della
sicurezza antincendi.
Il C.P.I. nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito,
distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo
conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.
Rif. Art. 16 -
L'articolo fa cenno alla organizzazione interna dei Comandi finalizzata
al servizio di prevenzione incendi.
Da parte dell'Amministrazione è già in atto una prima fase di
sperimentazione sulla meccanizzazione di alcuni servizi del Corpo tra i
quali è compreso anche il servizio di prevenzione incendi.
Nella prima fase di attuazione e in aggiunta a quanto già in precedenza
indicato nei commenti agli articoli 13, 14 e 15, i Comandi dei Vigili del
Fuoco, sempre nei limiti delle loro possibilità organizzative,
dovrebbero procedere ad un completo riesame di tutte le pratiche in
giacenza al fine di eliminare quelle non più soggette ai controlli,
riclassificarle in base al nuovo D.M. 16 febbraio 1982, assegnando a
ciascuna la nuova periodicità di visita.
In tale opera di riclassificazione dovrà ottenersi anche lo scopo di
quantizzare le pratiche in trattazione presso ciascun Comando per
categoria di appartenenza secondo il numero d'ordine di cui al citato
D.M. 16 febbraio 1982. A tal fine si ritiene opportuno suggerire il
metodo di compilare un insieme di schede per ogni categoria di attività
secondo il proprio numero d'ordine (ad es. n. 88: ”Locali adibiti a
deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000
mq“) e in tali schede riportare la quantità di pratiche in trattazione
che può, ovviamente, variare nel tempo. Ciò anche al fine di facilitare
i successivi sviluppi del lavoro di meccanizzazione.
L'ultimo comma dell'art. 16 precisa inoltre che, quando dai sopralluoghi
effettuati dai Comandi Provinciali VV.F. venga rilevata la inosservanza
delle prescrizioni impartite o la variazione delle condizioni di
sicurezza, corre l'obbligo di dare comunicazioni al riguardo alle Autorità
Comunali e alle altre Autorità per i provvedimenti di competenza. Giova
al riguardo puntualizzare che le Autorità cui si riferisce il predetto
comma sono quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti (Prefetto,
Sindaco, Autorità Giudiziaria).
A titolo di orientamento si rammenta che su tali aspetti furono fornite
informazioni basate su un parere del Consiglio di Stato.
Per consentire l'obiettivo della uniformità di cui all'art. 1 saranno
dati successivamente ulteriori chiarimenti e suggeriti criteri
applicativi anche sulla base del contesto delle nuove norme contenute nel
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
Rif. Art. 17 -
L'articolo evidenzia che il C.P.I. é un atto esclusivamente tecnico che
può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola
con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione
incendi.
Ovviamente l'Autorità competente in tal caso citata é l'Autorità cui
la legge demanda la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero
dell'Interno, gli Ispettorati Regionali ed Interregionali VV.F. ed i
Comandi Provinciali VV.F.
Ciò coincide peraltro con l'individuazione dell'Autorità competente
fatta nell'art. 650 del Codice Penale.
Rif. Art. 18 -
L'articolo 18 sancisce la possibilità di acquisire certificazioni da
parte di professionisti abilitati o da laboratori legalmente
riconosciuti. Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte
integrante della documentazione relativa all'attività sottoposta a
controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature,
impianti, strutture, ecc., alle disposizioni di legge o di norme
antincendi.
Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte nella normale prassi
fino ad ora seguita con la Circolare n. 15 del 7 febbraio 1961 dove
furono anche indicate le motivazioni di sostegno alle quali pertanto si
fa rinvio.
Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo comma, di massima
deve contenere: la ragione sociale della ditta, il tipo di attività, il
numero degli addetti, le generalità della persona presente
all'ispezione, le generalità del funzionario tecnico del Comando
Provinciale che ha eseguito l'ispezione, le eventuali difformità
riscontrate, le eventuali violazioni a norme di legge, la eventuale non
esecuzione di prescrizioni impartite, il parere circa l'esercizio
dell'attività, come si può evidenziare dal modello allegato.
L'ultimo comma dell'art. 18, infine, formalizza una prassi già in molti
casi adottata a vantaggio dell'operatore in quanto consente allo stesso
di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti
di sistemazione più conformi alle norme di sicurezza antincendi evitando
rifacimenti onerosi di progetti altrimenti approntati in maniera non
conforme ai fondamentali princìpi di sicurezza. Tutto ciò è ottenibile
mediante colloqui informativi tra gli operatori ed i funzionari del
Comando.
Rif. Art. 21 - Per
quanto concerne le richieste di deroga, da effettuarsi nei casi
stabiliti, si fa presente che é necessario che il Comando unisca
all'istanza la propria relazione e che tutte le istanze vengano inviate,
in almeno due copie agli Ispettori Regionali; questi provvederanno ad
esprimere, a loro volta, il proprio parere prima di trasmetterle ai
competenti organi centrali.
Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi VV.F. devono evidenziare
le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali ed
illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative proposte per
controbilanciare la carenza o le carenze riscontrabili.
Gli Ispettori Regionali, esaminata la richiesta del privato, la
documentazione tecnica allegata, la relazione del Comando, esprimeranno
il parere di competenza necessario per le determinazioni del Comitato
Centrale tecnico-scientifico.
L'ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne le attività
contemplate nel D.M. 31 luglio 1934 (Depositi ed impianti di olii
minerali e loro derivati - Autorimesse), l'organo consultivo preposto
resta la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili
a cui pertanto vanno indirizzate, da parte degli Ispettori Regionali, le
istanze di deroga.
Rif. Art. 22 -
L'articolo 22 esplicita il concetto che le norme tecniche antincendi
attualmente in vigore hanno valore di legge; per tener conto del nuovo
elenco delle attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982, sarà
fornita successivamente l'indicazione delle norme tecniche da
considerarsi in vigore. Di ciò è opportuno dare notizia alle Autorità
Comunali secondo i chiarimenti relativi agli articoli precedenti.
Per completezza, saranno precisate alle Autorità Comunali anche le
attività che devono essere controllate dai Vigili del Fuoco ai fini del
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
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Come
è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui
hanno fatto seguito le Circolari n. 25 MI.SA (82) 9 del 2 giugno 1982 e
n. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili
variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di
prevenzione incendi.
Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono
emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con
appositi quesiti, a questo Ministero.
Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i
seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.
1.0 - Punto da chiarire
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Art. 15, punto 5) che recita:
"Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di
prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi
in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato
...".
1.1 - Chiarimento relativo
Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5)
dell'art. 15, con la dizione "luogo aperto al pubblico" deve
intendersi "un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per
accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o
impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il
grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi".
2.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma, che recita: ”Agli
stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del
proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al
controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, dovrà
essere rilasciato un unico ”Certificato di prevenzione incendi“
relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale“.
2.1 - Chiarimento relativo
E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella Circolare n. 25
MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): ”Criteri applicativi
tecnici“ in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o
gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini
delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi.
Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono,
come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei
vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico ”Certificato di
prevenzione incendi“ relativo a tutto il complesso e ”con scadenza
triennale“.
Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più
attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono
considerarsi due casi:
a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività
singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono
finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad
esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi,
lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni,
centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti
centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere
rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto
il complesso, con la scadenza prevista nel Decreto 16 febbraio 1982;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale
coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli
di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo
del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali
di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso
complesso edilizio).
In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività
soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze
previste nel Decreto 16 febbraio 1982.
3.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - quarto comma, che recita: ”I responsabili
delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi di cui al presente Decreto hanno l'obbligo di richiedere il
rinnovo del ”Certificato di prevenzione incendi“ quando vi sono
modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione
dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta
vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate,
indipendentemente dalla data di scadenza dei Certificati già
rilasciati“.
3.1 - Chiarimento relativo
Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono,
come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nel ribadire
quanto specificato al punto 2.1 secondo comma, si precisa che deve essere
richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del
Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.
Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le
varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve
ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti
che non hanno subìto modificazioni, fino a quando esso non sarà
sostituito dal nuovo documento.
In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi Provinciali
VV.F. il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono
presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la
documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei
Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.
4.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di
spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100
posti".
4.1 - Chiarimento relativo
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei
divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico,
in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice
della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica,
l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle leggi
di P.S.)
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti"
consiste sostanzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti
cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.),
mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più
attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.)
Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai
controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano
ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o
modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da
parte dei Comandi Provinciali VV.F possono essere gli stessi già in
possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali
documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della
richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 luglio
1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi
per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.
Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato
di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli
da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.
5.0 - Punto da chiarire
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 91) che recita: ”Impianti per la
produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h“.
5.1 - Chiarimento relativo
Si precisa che con la dizione ”Impianto per la produzione di
calore“ deve intendersi una installazione composta da una parte
destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al
combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti
contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970
(Regolamento per l'esecuzione della Legge antismog 615/66 relativamente
al settore degli impianti termici).
Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi
comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere
rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico
Certificato di prevenzione incendi sempreché la potenzialità
dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti
al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di
potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità
del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità
inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della
prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in
vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare
dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore,
come, peraltro, indicato nella Circolare n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7
ottobre 1982.
Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni
amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di olii minerali
ai sensi delle leggi vigenti.
Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi in attesa
della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste
dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di
sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a
combustibili liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto
concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli
accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella ”Legge
antismog“ n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio
1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di
trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli
impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288
valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D.P.R. 22 dicembre
1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del
deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli
opportuni accorgimenti.
6.0 - Punto da chiarire
A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione
incendi, la prescrizione sulla ”resistenza al fuoco“ non sempre è
stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in
sede di applicazione.
6.1 - Chiarimento relativo
Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di
”resistenza al fuoco“ è espresso dal “tempo durante il quale un
elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti
requisiti:
I) stabilità meccanica (simbolo R);
II) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E);
III) isolamento termico (simbolo I)“.
Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite
nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di
materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
In relazione all'obiettivo di ”resistenza al fuoco“ da conseguire
nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri
definiti in sede C.E.E., un elemento da costruzione può presentare un
variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione
diversa dei suddetti requisiti e cioé ”REI“, ”RE“, ”R“.
Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere
spedificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche. |