|
Testo
in vigore dal: 7-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli
articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio
2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; Sentite
le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si
riporta il testo del n. 14 dell'Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. «Allegato 1 - n. 14. Procedimento
di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577; legge 7 dicembre 1984, n. 818.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). -1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge; e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali . 4-ter. Con regolamenti
da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al
periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla
ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o
sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:
«Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). - 1.
All'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite dalle
seguenti: "puo' indire"; b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte,
in fine, le parole: "ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza
delle determinazioni delle amministrazioni competenti".
2. All'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data
della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi
nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del
patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o
altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o
consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione
paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede
di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.";
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto
disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al
rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche
da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite.
In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a
esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono
essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora
effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: "6-bis. All'esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai
commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 26,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli
altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di
servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai
fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il
diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli
articoli 2 e 2-bis.";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute e della pubblica incolumita', alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata."; f) il
comma 9 e' soppresso. 3. All'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le
parole: "rappresentanti delle amministrazioni" sono inserite le
seguenti: "ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita'";
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: "3.
Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione,
in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'art. 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si
pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali
interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e'
espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie
di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio
del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate.". 4. All'art. 29,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola "assenso"
sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi,".
4-bis. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente: "Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,
alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di
quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e
i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese
di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo
periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita'
dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente
articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso
previste dall'art. 20. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi
dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e
costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le
espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e "Scia"
sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio
attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una
espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis
sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio
attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di
misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare
uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e
dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli
adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze
di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di
dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati,
nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni
e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni
di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione
degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la
disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e
dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o
equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione; f)
coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi
procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di
cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dal presente
regolamento.: «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). - 1. Il
certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita',
depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita'
della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di
sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a
norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti
responsabili delle attivita' interessate. Resta fermo quanto previsto
dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. 3.
In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso,
il Comando provinciale dei vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del
parere di conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico
regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche,
di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere
il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.
4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti
responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa
di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti,
iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in
appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle
autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al
possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti
previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando
provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone
comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre
autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei
rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale
sono atti definitivi. 6. Indipendentemente dal periodo di validita' del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui
al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando
vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza
precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative
al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato
medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga
all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli
insediamenti, agli impianti e alle attivita' in essi svolte che
presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza
della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti
responsabili delle attivita'. 8. Resta fermo quanto previsto al punto 28
dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 23 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006: «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione
dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle
attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi,
ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo
e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a
2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e
l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui
derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita
e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della
Repubblica. previsto dall'art. 16, comma 1. 2. Chiunque, nelle
certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo
del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al
vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa
da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o
altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le
sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo'
disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del
certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate
da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono
obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento
dell'obbligo.».
«Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi
relativi alle attivita' di prevenzione incendi di cui all'art. 14, comma
2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto
disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di
prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi
per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale.
L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base
degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza
antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia
determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei
mezzi e delle attrezzature necessarie.». Il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101. -
Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria): «Art. 25 - 1. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione
degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle
materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di
giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per
una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai
sensi dell'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della
funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con
l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi
relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che
definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate
al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione
per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza
generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito
della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione,
programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e
organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri
amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione
e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione
normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza
unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno
tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la
partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono
comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si
provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di
cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento
dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica
delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti
della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al
comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori
misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita'
di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.». - Il decreto del Presidente della Repubblica
del 26 maggio 1959, n. 689, abrogato dal presente regolamento, recava:
«Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili
del fuoco». - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante
semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai
depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non
superiore a 5 metri cubi».
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, abrogato dal
presente regolamento, recava: «Modificazioni del decreto del Ministro
dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi».
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 (Direttive sulle
misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del
rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n
818), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n.
95.
- Il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni
relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande
per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104.
- Il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 (Aggiornamento
delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006: «Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e'
istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti
la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i
seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la
valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle
visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del
certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali
ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della
normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli
insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali
da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per
l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti
rilevanti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'art. 19
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere
l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza indicati nell'art. 8 dello stesso decreto
legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni. 3.
Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma
2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al
funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della citata legge n. 241 del
1990:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e'
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione
dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo;
tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo
periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita'
dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si
applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito
con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia
edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni
relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del citato decreto- legge 25
giugno 2008 n. 112: «Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41
della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il
soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta
del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche
attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle
liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base
ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i
soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce,
altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle
di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche,
il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa
di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita'
produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni
si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita'
per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c)
l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la
cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata
a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di
istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i
soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie
in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui
sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a),
esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza
di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con
le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di
trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative,
ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione
certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione
procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro
avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista
dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad
accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento
della stessa, ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la
regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione
alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo
sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la
continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e
limitate deroghe alla relativa disciplina. 3-ter. In ogni caso, al fine
di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e
tecniche che risultino necessarie. 4. Con uno o piu' regolamenti,
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3,
lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente
anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita'
per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di
autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti
privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e
tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la
semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che
miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle
amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di
semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Per
il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Finalita' ed ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento individua le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per
il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite
tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la
verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla
vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte
le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I
in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla
esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della
pubblica incolumita'.
4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui
all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in
relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni
di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le
attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita'
di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la
relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi
per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda
nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose): «Art. 8 (Rapporto di
sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere
un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'art. 7,
comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che: a) e' stato adottato
il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state
adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i
pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art. 14, comma 6,
anche le misure complementari ivi previste; d) sono stati predisposti i
piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorita' competente
di cui all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di
incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di
cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza
contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono
consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi
stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti,
secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto
di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione
del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 5. Al fine di
semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti
prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti
di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza. 6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto
all'art. 21, entro i seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi,
prima dell'inizio dell'attivita'; b) per gli stabilimenti esistenti,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c)
per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e
b). 7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10; c) in qualsiasi altro momento, a
richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in
considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza
derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della
valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle
modifiche degli allegati previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 22, comma 2, il
gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle
informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 10. Il Ministero
dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze
presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo
di incidente rilevante, dispone, in conformita' ai criteri di cui
all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare
nel rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti pericoli di
incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo
e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del
rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
limitazione delle informazioni.». - Per il testo dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nelle note alle premesse
Art. 3
Valutazione dei
progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili
delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a
richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di
nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere
documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita'
degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione
completa
Art. 4
Controlli di
prevenzione incendi
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I
del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando,
prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata
di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto
di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei
relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in
base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle
situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro
lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai
criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine
di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in
caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua
controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli
incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e
dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa
di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita'
entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla
data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita'
di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia
il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di
prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso
di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo
propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far
parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per
tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto
in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di
avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di
nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza
precedentemente accertate
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del
2006, si veda nelle note alle premesse
Art. 5
Attestazione di rinnovo
periodico di conformita' antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di
conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle
attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad
inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante
l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo
2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a
dieci anni
Art. 6
Obblighi connessi con
l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di
attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette
alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure
di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione
sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure
di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per
evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e
l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del Comando
Note all'art. 6:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si veda
nelle note alle premesse
Art. 7
Deroghe
1. Qualora le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente
regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi
vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga
al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle
riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da'
contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata
presentata ed al richiedente
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del
2006, si veda nelle note all'art. 1
Art. 8
Nulla osta di
fattibilita'
1. Gli enti e i privati responsabili
delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della
fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del
rilascio del nulla osta di fattibilita'
Art. 9
Verifiche in corso
d'opera
1. Gli enti e i privati responsabili
delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono
richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi
nel corso di realizzazione dell'opera
Art. 10
Raccordo con le
procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I
del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Ai soli
fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A,
ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i
casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello
stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e'
completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui
all'articolo 4 del presente regolamento
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ( Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): «Art. 10 (Chiusura dei lavori e
collaudo). - 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione
dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori
con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato
e la sua agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla
normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un
professionista abilitato.
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e
b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione
di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali
competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva
rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi
novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche
discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti
la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto
disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore
materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli
uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando
l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la
riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente
comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di
riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte
dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni
e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi
difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto
previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore
comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o
modificazione dell'impianto produttivo.». - Il citato decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229
Art. 11
Disposizioni
transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le
disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998,
recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al
contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione
incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7
dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4,
presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5
metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono
allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che
procede all'installazione del deposito.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3
febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente
regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di
analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di
cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte
all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente
regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato
I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed
in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del
medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti
all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2,
dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico,
entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31
dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una
tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data
di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato
I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno
acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli
adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 8. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Note all'art. 11:
- Per il riferimento al citato decreto del Ministero dell'interno 4
maggio 1998, vedasi nelle note alle premesse. - Per il riferimento al
citato decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 139 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al citato decreto del Ministro dell'interno 3
febbraio 2006, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
37 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del
2006, si veda nelle note alle premesse
Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689,
regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214,
concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di
prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di
capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante
modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo; 2) comma 2: dalle parole: «a conclusione
di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione
incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole:
«accertamenti e valutazioni»; f) articolo 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Note all'art. 12:
- Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 689 del 1959, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento
al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998, si veda nelle
note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 214 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - Per il
testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, come
modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse. -
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita'
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su
impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,
previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori
da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini
di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,
trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma
di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere
rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che
asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di
un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato
provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui
all'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la
disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare
ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i
quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione
tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui
al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata
trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente
articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale
sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.».
Art. 13
Clausola di neutralita'
finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita'
previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per la semplificazione
normativa
Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5
settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico |