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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante
prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle
attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle
modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
81 del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
98 del 9 aprile 1982, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di emanare direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine
di disciplinare ed uniformare le modalita' di impiego del processo
prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente
decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare
per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti
misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare
gli obiettivi della prevenzione incendi.
Art. 2
Campo di
applicazione
1. In presenza di
insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici
di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi
compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti
urbanistici di particolare specificita', la metodologia descritta
nel presente decreto puo' essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di
attivita' non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si
ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito
del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3
Domanda di parere
di conformita' sul progetto
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno
4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I,
lettera A), al medesimo decreto deve essere integrata con quanto
stabilito nell'allegato al presente decreto, ivi compreso il
documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza antincendio.
2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l'opportunita'
di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto
per la valutazione delle scelte progettuali nonche' della
rilevante complessita' correlata all'esame dei progetti redatti
secondo l'approccio ingegneristico, la durata del servizio, al
fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, e'
ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell'allegato VI
al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, per un fattore
pari a due.
Art. 4
Domanda di deroga
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno
4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I
al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul
rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle
disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che
si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo,
determinate utilizzando le metodologie dell'approccio
ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma
per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
antincendio.
2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la durata del
servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo
dovuto, e' calcolata sulla base di quella prevista per il parere
di conformita' del progetto - determinata a norma del precedente
art. 3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 5
Dichiarazione di
inizio attivita'
1. La dichiarazione
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998 e' comprensiva anche della dichiarazione in merito
all'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della
sicurezza antincendio.
Art. 6
Sistema di
gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione
antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta
la necessita' di elaborare un documento contenente il programma
per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le
scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono
vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attivita'.
2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
antincendio e' soggetta a verifiche periodiche da parte del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il
sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione
incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno
cadenza pari alla validita' del certificato di prevenzione incendi
e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
L'importo da corrispondere per la verifica del SGSA e' uguale a
quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato
a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del
certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il
rinnovo del certificato medesimo.
5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei
requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco
sospende la validita' del certificato di prevenzione incendi e
provvede a darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al
prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei
provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Art. 7
Osservatorio per
l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
1. E' istituito,
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, l'Osservatorio per l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato
Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra
tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni
inerenti l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. L'Osservatorio espleta attivita' di monitoraggio, adotta misure
tese ad uniformare le modalita' attuative dell'approccio
prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonche'
fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l'uniformita'
applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi
provinciali dei vigili del fuoco comunicano all'Osservatorio i
dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo l'approccio
ingegneristico. L'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la
propria attivita', puo' richiedere ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica
inerente singoli procedimenti.
3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione centrale per
la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I -
Coordinamento e sicurezza del lavoro.
4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 9 maggio 2007 Il Ministro: Amato
Allegato
PROCESSO DI
VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO
INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
1. Definizioni
1. Ai fini del
presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: curva di
rilascio termico (Heat Release Rate - HRR): energia termica emessa
da un focolare o da un incendio per unita' di tempo; e' espressa
in W; incendio di progetto: descrizione quantitativa di un
focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio; livelli
di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo
rispetto ai quali si puo' svolgere una valutazione di sicurezza;
processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere
obiettivi e livelli di prestazione specifici; scenario di
incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio
che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo
differenziano dagli altri incendi. Di solito puo' comprendere le
seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato,
decadimento. Deve inoltre definire l'ambiente nel quale si
sviluppa l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere
impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti
di protezione attiva; scenario di incendio di progetto: specifico
scenario di incendio per il quale viene svolta l'analisi
utilizzando l'approccio ingegneristico.
2. Generalita'
1. L'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio e' caratterizzato da una
prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad
individuare le condizioni piu' rappresentative del rischio al
quale l'attivita' e' esposta e quali sono i livelli di prestazione
cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da
perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un
sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal
titolare dell'attivita', ove e' sintetizzato il processo seguito
per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli
di prestazione.
2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter
progettuale si passa al calcolo, e cioe' all'analisi quantitativa
degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti,
confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione
gia' individuati e definendo il progetto da sottoporre a
definitiva approvazione.
3. Restano ferme le responsabilita' in materia di prevenzione
incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a
carico dei soggetti responsabili dei progetti e della
documentazione tecnica richiesta.
3. Analisi
preliminare (prima fase)
3.1. Definizione
del progetto.
1. In questa fase viene definito il progetto al fine di
identificare e documentare almeno i seguenti punti: eventuali
vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da
esigenze peculiari dell'attivita'; individuazione dei pericoli di
incendio connessi con la destinazione d'uso prevista; descrizione
delle condizioni ambientali per l'individuazione dei dati
necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero
produrre; analisi delle caratteristiche degli occupanti in
relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso
prevista.
3.2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio. 1.
In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di
sicurezza antincendio in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche
esigenze dell'attivita' in esame, ivi compresa la sicurezza delle
squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi
di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.
3.3. Individuazione dei livelli di prestazione.
1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il
progettista deve indicare quali sono i parametri significativi
presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi
obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature
massime dei gas, livelli di visibilita', livelli di esposizione
termica per le persone o per i materiali.
2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di
prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici
rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali
valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa
tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei
lavori pubblici 9 maggio 2001.
3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto.
1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione
degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione
alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli
occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo
di progettazione prestazionale.
2. L'identificazione degli elementi di rischio d'incendio che
caratterizzano una specifica attivita', se condotta in conformita'
a quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998 e dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
permette di definire gli scenari d'incendio, intesi quali
proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel processo di
individuazione degli scenari di incendio di progetto, devono
essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle
condizioni di esercizio previste, scegliendo i piu' gravosi per lo
sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente
sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la
sicurezza delle squadre di soccorso.
A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti
condizioni: stato, tipo e quantitativo del combustibile;
configurazione e posizione del combustibile; tasso di crescita del
fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max); tasso di
sviluppo dei prodotti della combustione; caratteristiche
dell'edificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione
interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale
rottura di vetri, ecc.); condizioni delle persone presenti
(affollamento, stato psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).
4. Analisi
quantitativa (seconda fase).
4.1. Scelta dei
modelli. 1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta
dei modelli da applicare al caso in esame per la valutazione dello
sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonche'
per la valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista,
sulla base di valutazioni inerenti la complessita' del progetto,
puo' optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di
settore mettono a disposizione.
4.2. Risultati delle elaborazioni. 1. L'applicazione del modello
scelto all'opera in esame deve fornire una serie di parametri
numerici che servono a descrivere l'evoluzione dell'incendio ed a
consentire lo sviluppo della progettazione in termini di
raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati. 2. Il
documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2
"Sicurezza in caso d'incendio" della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, puo' essere preso
a riferimento per l'individuazione dei principali parametri che
descrivono l'incendio.
3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale
della costruzione soggetta all'azione derivante dallo scenario di
incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di
cui ai punti 4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 9 marzo 2007.
4.3. Individuazione del progetto finale.
1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve essere
presentato il progetto che e' stato verificato rispetto agli
scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di
prestazione individuati.
4.4. Documentazione di progetto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato I al decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione di progetto
deve essere integrata: relativamente alla fase preliminare (prima
fase), dal sommario tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1,
firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attivita',
ove e' sintetizzato il processo seguito per individuare gli
scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione; per
quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di
analisi quantitativa (seconda fase), e' richiesta una particolare
attenzione alle modalita' di presentazione dei risultati in modo
che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il
comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.
2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni
e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e
inequivocabile i principali parametri di interesse per l'analisi
svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi
grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici
nei punti significativi ai fini della valutazione dell'andamento
dei fenomeni connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione
alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello
specifico si devono fornire le seguenti indicazioni: modelli
utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della
scelta del modello utilizzato affinche' sia dimostrata la coerenza
delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto
adottato; parametri e valori associati: la scelta iniziale dei
valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo,
deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico
riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove
sperimentali; origine e caratteristiche dei codici di calcolo:
devono essere fornite indicazioni in merito all'origine ed alle
caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento
alla denominazione, all'autore o distributore, alla versione e
alle validazioni sperimentali. Deve essere altresi' fornita idonea
documentazione sull'inquadramento teorico della metodologia di
calcolo e sulla sua traduzione numerica nonche' indicazioni
riguardanti la riconosciuta affidabilita' dei codici; confronto
fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della
metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo
scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente
illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il
rispetto dei livelli di prestazione indicati nell'analisi
preliminare, al fine di evidenziare l'adeguatezza delle misure di
protezione che si intendono adottare.
3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al
calcolo e i relativi dati di input.
4. Come gia' richiamato in precedenza, una documentazione
appropriata assicura che tutti i soggetti interessati comprendano
le limitazioni poste alla base del progetto.
A partire da questa documentazione sara' chiaro il criterio con
cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto,
garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il
mantenimento nel tempo delle scelte concordate.
5. Sistema di
gestione della sicurezza antincendio (SGSA)
1. La metodologia
prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di
protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad
hoc, richiede, affinche' non ci sia una riduzione del livello di
sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i
parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei
progetti. Conseguentemente e' necessario che venga posto in atto
un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito
attraverso uno specifico documento presentato all'organo di
controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da
sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto
l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto
delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di
protezione previste e della gestione di eventuali modifiche,
impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza
dell'opera stessa.
2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono
essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente
ai seguenti punti: organizzazione del personale; identificazione e
valutazione dei pericoli derivanti dall'attivita'; controllo
operativo; gestione delle modifiche; pianificazione di emergenza;
sicurezza delle squadre di soccorso; controllo delle prestazioni;
manutenzione dei sistemi di protezione; controllo e revisione. |