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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle
modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23
settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
recante classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione;
Rilevata la necessita' di aggiornare i criteri per determinare le
prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo
di applicazione
1. Il presente
decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di
resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle
attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ad esclusione delle attivita' per le quali le prestazioni
di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
attivita' i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione
del parere di conformita' di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Obiettivi,
strategie, responsabilita'
1. Al fine di
limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono
essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire: la
stabilita' degli elementi portanti per un tempo utile ad
assicurare il soccorso agli occupanti; la limitata propagazione
del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; la
possibilita' che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli
stessi siano soccorsi in altro modo; la possibilita' per le
squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono
garantiti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione
attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione,
adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere
adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto
prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni
fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel
tempo.
3. L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a
base della determinazione delle azioni di progetto e' a carico dei
soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle
condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori e'
a carico dei titolari delle attivita'.
Art. 3
Disposizioni
tecniche
1. Per il
conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2 sono
approvate le disposizioni tecniche contenute nell'allegato al
presente decreto.
Art. 4
Abrogazioni e
disposizioni finali
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: la circolare
del Ministro dell'interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a
struttura in acciaio destinati ad uso civile; il decreto del
Ministro dell'interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986,
recante «Calcolo del carico di incendio per locali aventi
strutture portanti in legno».
2. All'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»
sono apportate le seguenti modifiche: le definizioni di «carico
di incendio», «compartimento antincendio» e «resistenza al
fuoco», indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono
sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al punto 1,
lettere c), g) e j) dell'allegato al presente decreto.
3. Il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28
dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni
resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot.
P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001, e' da ritenersi
superato.
4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza
al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non e' necessario
procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della
costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad
una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette modifiche
non comportino un incremento della classe di rischio indicata alla
tabella 2 dell'allegato al presente decreto, una riduzione delle
misure protettive o un incremento del carico di incendio
specifico.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
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vedere allegato da pag. 28 a pag. 34 del S.O. <---- |