|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499,
recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione
della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi
alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
95 del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione
e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero
dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998,
recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al
contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio
2004, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di
chiusura;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3
maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per
quanto riguarda la classificazione di resistenza all'azione del fuoco dei
prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/629/CE del
27 agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
che modifica la decisione 2000/367/CE per quanto riguarda l'inclusione dei
prodotti di controllo del fumo e del calore;
Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/887/CE
dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli
eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da
costruzione;
Viste le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV 1363-3,
EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN 1365-3, EN
1365-4, EN 1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4,
EN 1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1634-1, EN 1634-3, EN 14135
recanti i metodi di prova e le procedure di classificazione per la
determinazione della classe di resistenza al fuoco dei prodotti da
costruzione;
Viste le norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV 13381-5, ENV
13381-6, ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la determinazione del
contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali;
Visti gli eurocodici EN1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2,
EN1995-1-2, EN1996-1-2 recanti metodi comuni per calcolare la resistenza
al fuoco dei prodotti strutturali da costruzione;
Viste le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i procedimenti
analitici per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi
di conglomerato cementizio armato normale e precompresso, di acciaio e di
legno;
Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del 30
maggio 2006 dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Espletata con notifica n. 2006/0344/I la procedura di informazione di cui
alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la
direttiva 83/189/CEE;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione dell'8 novembre
2006, dalla Commissione europea;
Considerata la necessita' di recepire il sistema europeo di
classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da
costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine
di conformare le stesse opere e le loro parti al requisito essenziale «Sicurezza
in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e
definizioni
1. Il presente decreto si
applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali e' prescritto
il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso
d'incendio delle opere in cui sono inseriti.
2. E' considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi
prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in
elementi costruttivi o opere da costruzione.
3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e le
opere di ingegneria civile.
4. Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere da
costruzione, composte da uno o piu' prodotti anche non aventi specifici
requisiti di resistenza al fuoco, sono definite «elementi costruttivi».
5. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme
nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali
riconosciute dalla Commissione beneficiare della presunzione di conformita»,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
sono di seguito denominati «specificazioni tecniche».
6. Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e'
l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili
modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non
richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per
l'attribuzione del risultato conseguito.
7. Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» e' l'ambito,
non compreso tra quelli previsti al precedente comma 6, definito da
specifiche norme di estensione.
8. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno, e' di seguito denominata «DCPST».
9. Ai fini del presente decreto e' definito «laboratorio di prova»:
a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su
prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva
89/106/CEE;
b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area protezione passiva
della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di resistenza al
fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati
contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta da questo
Ministero l'indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista
dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno
degli Stati stessi.
Art. 2
Classificazione di
resistenza al fuoco
1. I prodotti e gli
elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche
di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle
tabelle dell'allegato A al presente decreto, in conformita' alle decisioni
della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e
2003/629/CE del 27 agosto 2003.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano le
tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni
della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.
3. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi
costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: a) prove;
b) calcoli;
c) confronti con tabelle.
4. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi
in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo
sono descritte nell'allegato B al presente decreto.
5. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi
in base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C al presente
decreto.
6. Le modalita' per la classificazione di elementi costruttivi in base a
confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D al presente decreto.
Art. 3
Prodotti per i quali e'
prescritta la classificazione di resistenza al fuoco
1. I prodotti legalmente
commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli
provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere
impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui e' prescritta
la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego
previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni
tecniche di prodotto.
2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco,
ove prevista, e' riportata nelle informazioni che accompagnano la
marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive
modificazioni.
3. Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al successivo
comma 4, per i quali non e' ancora applicata la procedura ai fini della
marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente
durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e
opere in cui e' prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, e'
consentito in conformita' alle specifiche di cui al successivo art. 4.
4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non e'
ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle
specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di
coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui e'
prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, e' subordinato al
rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del
Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art.
3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito
con comunicazione della Commissione dell'Unione europea, detta
omologazione rimane valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato
entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza
dell'omologazione stessa.
5. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve
essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in
lingua italiana in conformita' alle norme vigenti.
Art. 4
Elementi costruttivi per
i quali e' prescritta la classificazione di resistenza al fuoco
1. Gli elementi
costruttivi, per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza al
fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad
attivita' soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di
certificazione redatta da professionista in conformita' al decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di
resistenza al fuoco secondo le modalita' indicate all'art. 2, commi 4, 5,
6 del presente decreto.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce anche nei
confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che
ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta.
3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalita' indicata all'art. 2,
comma 4 del presente decreto, la certificazione di cui al precedente comma
1 garantisce che l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di
diretta applicazione del risultato di prova. In caso contrario la
classificazione di resistenza al fuoco deve fare riferimento alla
ulteriore documentazione resa disponibile dal produttore, in conformita'
alle prescrizioni di cui all'allegato B al presente decreto.
4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di
marcatura CE la certificazione, di cui al precedente comma 1, costituisce
la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.
Art. 5
Norme transitorie
1. I rapporti di prova di
resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. (Ministero
dell'interno - Servizi antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal
laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, sono da
ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed
elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti
temporali: rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto; rapporti emessi dal 1°
gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall'entrata in vigore
del presente decreto; rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque
anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui
caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi
di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e'
necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di
resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche dell'opera che non
riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi stessi.
3. Nelle costruzioni il cui progetto e' stato approvato dal competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' consentito
l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa,
ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Ministro: Amato
Allegati
---->
vedere allegati da pag. 9 a pag. 25 del S.O. <----
|