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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione
dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe,
delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
89/106/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione
incendi;
Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione
della classe di reazione al fuoco zero;
Visto il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco che
devono possedere i prodotti da costruzione installati in attivita'
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi,
in base al sistema di classificazione europeo;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e
campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica ai materiali da costruzione, cosi' come
definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per
i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si
considera materiale da costruzione, di seguito denominato «prodotto»,
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in opere da costruzione.
2. Il presente decreto stabilisce, in conformita' a quanto previsto dal
decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il
requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di
reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attivita'
ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche
di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal
decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2
Prodotti
incombustibili
1. Laddove
per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilita'
ovvero e' richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono
utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di
classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento
di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Art. 3
Prodotti
non classificati
1. I
prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono
individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (FFL)
per impiego a pavimento e in classe (FL) per l'isolamento di
installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Art. 4
Prodotti
installati lungo le vie di esodo
1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti
per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi,
sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di
reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:
a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1);
b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0),
(B-s2,d0), (B-s1,d1);
c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).
Art. 5
Prodotti
installati in altri ambienti
1. In
tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo
di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in
una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3
che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del
tipo di impiego previsto.
Art. 6
Prodotti
isolanti installati lungo le vie di esodo
1. Negli
atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei
limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per
impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0),
(B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle
fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al
fuoco indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche
disposizioni di previsione incendi per i materiali combustibili):
prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0),
(A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a
parete, e in classe (A2-sl,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per
impiego a soffitto;
b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati
in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e
III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento,
parete e soffitto).
Art. 7
Prodotti
isolanti installati in altri ambienti
1. In
tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo
di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella
riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e
nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di
prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti
classificati in una delle classi di
reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per
impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata
per impiego a soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle
fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti
classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della
protezione adottata:
a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di
reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate:
prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco
riportate nella riga I della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e
a parete, e nella riga I della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno
(A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici:
prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco
riportate nelle righe I e II della tabella 2 allegata per impiego a
pavimento e a parete, e nelle righe I e II della tabella 3 allegata per
impiego a soffitto;
c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero
(A1FL) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle
righe I, II e III della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a
parete, e nelle righe I, II e III della tabella 3 allegata per impiego a
soffitto;
d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno
in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego
(pavimento, parete e soffitto).
Art. 8
Prodotti
isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
1. Lungo
le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in
genere), e' ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente
sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi
di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, e'
consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo
lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di
reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1),
(A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
3. Qualora l'installazione tecnica e' ubicata all'interno di
un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o
elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI
30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in
una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0),
(A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2),
(A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1),
(BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2), (BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0),
(CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2),
(CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0), (DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1);
in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono
consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al
fuoco (EL).
Art. 9
Requisiti
di posa in opera
1. I
prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in
opera in conformita' alle effettive modalita' di installazione e posa in
opera a cui e' stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresi'
conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione
definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238,
nonche', eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto.
2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi
costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o
verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di
innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni
trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa
alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al
fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5
del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati
nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego
previsto.
Art. 10
Impiego
dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco
1. I
prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo
SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta
la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro
destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni
comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa
della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che
prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto
ministeriale 5 agosto
1991.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu
Tabella 1-
Impiego a Pavimento
|
|
Classe
italiana
|
Classe
europea
|
|
I
|
Classe
1
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(A2FL-
s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)
|
|
II
|
Classe
2
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(CFL-s1),
(CFL-s2)
|
|
III
|
Classe
3
|
(DFL-s1),
(DFL-s2)
|
Tabella 2 -
Impiego a Parete
|
|
Classe
italiana
|
Classe
europea
|
|
I
|
Classe
1
|
(A2-s1,
d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1),
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
|
|
II
|
Classe
2
|
(A2-s1,
d2), (A2-s2,d2),(A2-s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2),
(B-s2,d2), (B-s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1),
(C-s2,d1)
|
|
III
|
Classe
3
|
(C-s3,d0),
(C-s3,d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0),
(D-s2, d0), (D-s1, d1), (D-s2,d1)
|
Tabella
3 - Impiego a Soffitto
|
|
Classe
italiana
|
Classe
europea
|
|
I
|
Classe
1
|
(A2-s1,
d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1),
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0)
|
|
II
|
Classe
2
|
(B-s3,d0),
(B-s1, d1), (B-s2,d1), (B-s3, d1), (C-s1, d0), (C-s2, d0)
|
|
III
|
Classe
3
|
(C-s3,d0),
(C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1, d0), (D-s2, d0)
|
|