|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il
nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di
attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la
direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai
fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed integrato
dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente
la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante
procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la
commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati
all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base
delle norme di reazione al fuoco;
Vista la circolare n. 18 MI.SA. del 3 agosto 1998 del Ministero
dell'interno, concernente la procedura per il rilascio dell'omologazione
da parte del Ministero dell'interno per prodotti gia' omologati in un
Paese dell'Unione europea in materia di reazione al fuoco, in attuazione
del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE
dell'8 febbraio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21
dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione della reazione
all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, successivamente
modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea
2003/632/CE del 26 agosto 2003;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4
ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun
contributo all'incendio», modificata dalla decisione della Commissione
dell'Unione europea 2000/605/CE del 26 settembre 2000 e dalla decisione
della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del 6 giugno 2003;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del
17 gennaio 2003 concernente la determinazione delle classi di reazione
all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata
ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea
2003/593/CE del 7 agosto 2003;
Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI
8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI
9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177
(ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la
determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO
9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di classificazione per la
determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti norme UNI;
Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che
codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Considerata la necessita' di recepire il sistema europeo di
classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i
casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine di conformare le
opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale
«Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, cosi' come
definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. E' considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato
al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le
quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
3. I «materiali da costruzione» sono di seguito denominati «prodotti»
e le opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di
ingegneria civile, sono denominate «opere».
4. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme
nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali
riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di
conformita», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, sono di seguito denominati «specificazioni tecniche».
Art.
2
Classificazione di reazione al fuoco
1. I prodotti vengono classificati in base alle loro caratteristiche di
reazione al fuoco, stabilite nelle relative specificazioni tecniche ove
esistenti, in conformita' con quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3
dell'allegato A) al presente decreto, di cui alle decisioni della
Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e
2003/632/CE del 26 agosto 2003.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano
le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori
decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.
3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto sono
indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste nella
norma EN 13501-1.
4. Nelle more dell'emanazione delle specificazioni tecniche di prodotto e
per l'intero periodo di coesistenza con tali specificazioni, e'
consentita la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.
3
Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri
di prova
1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del
presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi
specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle
relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della
Commissione dell'Unione europea.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano
gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori
decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.
Art. 4
Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al
fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e
quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia,
possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la
loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro
destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni
comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione,
se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del
24 agosto 1991).
2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco
e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella
documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche.
3. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini della
marcatura CE - in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione
volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza -
l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e'
subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero
alle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il
rilascio dell'atto di omologazione e degli atti connessi, cosi' come per
gli altri prodotti regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno,
rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n.
966, e successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza
definito dalla Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane
valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine,
ai fini dell'impiego, nell'attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
4. Per i prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia ancora
applicabile la procedura ai fini della marcatura CE - in assenza delle
specificazioni tecniche - per l'impiego nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi previsto dal presente articolo, non e'
richiesta la omologazione di cui al comma precedente fatto salvo
l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di
conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui agli elenchi dello
stesso art. 3.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere
prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in
lingua italiana in conformita' alle norme vigenti.
Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu
ALLEGATO
A)
CLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale
da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo
all'interno del locale di origine (oppure in un'area definita), il
prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il
sistema di classificazione di cui alla seguenti tabelle 1, 2 e 3.
I
prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di
applicazione finale.
Se
la classificazione basata sulle metodologie di prova e sui criteri
elencati nelle suddette tabelle si rileva inadeguata, si possono definire
uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che
riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di
classificazione che preveda prove alternative.
Simboli
(Le
caratteristiche sono definite con riferimento all'appropriato metodo di
prova)
|
hT
|
Aumento
di temperatura
|
|
hm
|
Perdita
di massa
|
|
tf
|
Durata
delll'incendio
|
|
PCS
|
Potenziale
calorifico lordo
|
|
FIGRA
|
Tasso
di incremento dell'incendio
|
|
THR600s
|
Rilascio
totale di calore
|
|
LFS
|
Propagazione
laterale del fuoco
|
|
SMOGRA
|
Tasso
di incremento del fumo
|
|
TSP600s
|
Produzione
totale di fumo
|
|
Fs
|
Propagazione
del fuoco
|
Definizioni
"Materiale":
una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente
distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di
roccia con leganti uniformemente distirbuiti, polimeri.
"Prodotto
omogeneo": un prodotto che consiste di un unico materiale e che
presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.
"Prodotto
non omogeneo": un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti
omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non
sostanziali.
"Componente
sostanziale": un materiale che costituisce un elemento significativo
nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa
per unità di area >1,0 kg/m2 e spessore >
1,0 mm è considerato un componente sostanziale.
"Componente
non sostanziale": un materiale che non costituisce una parte
significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per
unità di area < 10 kg/m2 o spessore < 1,0 mm è
considerato un componente non sostanziale.
Due
o più rivestimento non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da
alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non
sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti
per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.
Tra
i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali
interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:
"Componente
non sostanziale interno": un componente non sostanziale che è
rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.
"Componente
non sostanziale esterno": un componente non sostanziale che non è
rivestito su un lato da un componente sostanziale.
TABELLA
1
CLASSI
DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD
ECCEZIONE DEI PAVIMENTI (*)
|
CLASSE
|
METODO(I)
DI PROVA
|
CRITERI
DI CLASSIFICAZIONE
|
CLASSIFICAZIONE
AGGIUNTIVA
|
|
A1
|
EN
ISO 1182 (1);
e
|
hT
* 30°C; e
hm
* 50% e
tf
= 0 (cioè incendio non persistente)
|
-
|
|
EN
ISO 1716
|
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 2,0 MJkg-1 (2) (2a); e
PCS
* 1,4 MJ.m-2(3); e
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
A2
|
EN
ISO 1182 (1);
o
|
hT
* 50°C; e
hm
* 50%; e
tf
* 20s
|
-
|
|
EN
ISO 1716;
e
|
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 4,0 MJkg-1 (2) (2a); e
PCS
* 4,0 MJ.m-2(3); e
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
EN
13823 (SBI)
|
FIGRA
*120 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 7,5 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
B
|
EN
13823 (SBI)
e
|
FIGRA
*120 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 7,5 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
C
|
EN
13823 (SBI);
e
|
FIGRA
*250 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 15 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
D
|
EN
13823 (SBI);
e
|
FIGRA
* 750 W.s-1
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
E
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 15s
|
Fs
* 150 mm entro 20s
|
Gocce/particelle
ardenti (7)
|
|
F
|
Reazione
non determinata
|
(*)
Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a
quanto specificato nella norma EN 13501-1
(1)
Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei
(2)
Per qualsiasi componente non sostanziale di prodotti non omogenei.
(2a)
Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un
PCS * 2,0 MJkg-2, purchè il prodotto soddisfi i seguenti
criteri di EN 13823 (SBI);FIGRA * 20 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR 600s * 4,0 MJ; e s1; e d0.
(3)
Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non
omogenei.
(4)
Per il prodotto nel suo insieme.
(5)
s1= SMOGRA * 30m2.s-2 e TPS600s * 50m2;
s2= SMOGRA * 180m2.s-2 e TSP600s * 200 m2;
s3= non s1 o s2.
(6)
d0= assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1=
assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823
(SBI) entro 600s; d2= non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO
11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.
(7)
Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non
classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta
(classificato in d2).
(8)
Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni
finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).
TABELLA
2
CLASSI
DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI (*)
|
CLASSE
|
METODO(I)
DI PROVA
|
CRITERI
DI CLASSIFICAZIONE
|
CLASSIFICAZIONE
AGGIUNTIVA
|
|
A1FL
|
EN
ISO 1182 (1);
e
|
hT
* 30°C; e
hm
* 50% e
tf
= 0 (cioè incendio non persistente)
|
-
|
|
EN
ISO 1716
|
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 2,0 MJkg-1 (2) (2a); e
PCS
* 1,4 MJ.m-2(3); e
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
A2FL
|
EN
ISO 1182 (1);
o
|
hT
* 50°C; e
hm
* 50%; e
tf
* 20s
|
-
|
|
EN
ISO 1716;
e
|
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 4,0 MJkg-1 (2) (2a); e
PCS
* 4,0 MJ.m-2(3); e
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
EN
9239-1(5)
|
Flusso
critico (6) J 8,0 kW.m-2
|
Produzione
di fumo (7)
|
|
BFL
|
EN
9239-1(5)
e
|
Flusso
critico (6) J 8,0 kW.m-2
Fs
* 150 mm entro 20 secondi
|
Produzione
di fumo (7)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 15s
|
Fs
* 150 mm entro 20s
|
|
CFL
|
EN
9239-1(5)
e
|
Flusso
critico (6) J 4,5 kW.m-2
|
Produzione
di fumo (7)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 15s
|
Fs
* 150 mm entro 20 secondi
|
|
DFL
|
EN
9239-1(5)
e
|
Flusso
critico (6) J 3,0 kW.m-2
|
Produzione
di fumo (7)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 20 secondi
|
|
EFL
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 15s
|
Fs
* 150 mm entro 20s
|
|
|
FFL
|
Reazione
non determinata
|
(*)
Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a
quanto specificato nella norma EN 13501-1
(1)
Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei
(2)
Per qualsiasi componente non sostanziale di prodotti non omogenei.
(3)
Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non
omogenei.
(4)
Per il prodotto nel suo insieme.
(5)
Durata della prova = 30 minuti.
(6)
Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo
spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30
minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente
alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).
(7)
s1 = Fumo * 750%.min; s2 = non s1
(8)
Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni
finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).
TABELLA
3
CLASSI
DI REAZIONE DELL'INCENDIO PER PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI
ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE (*)
|
CLASSE
|
METODO(I)
DI PROVA
|
CRITERI
DI CLASSIFICAZIONE
|
CLASSIFICAZIONE
AGGIUNTIVA
|
|
A1L
|
EN
ISO 1182 (1);
e
|
hT
* 30°C; e
hm
* 50% e
tf
= 0 (cioè incendio non persistente)
|
-
|
|
EN
ISO 1716
|
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 2,0 MJkg-1 (2) ; e
PCS
* 1,4 MJ.m-2(3); e
PCS
* 2,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
A2L
|
EN
ISO 1182(1);
o
|
hT
* 50°C; e
hm
* 50%; e
tf
* 20s
|
-
|
|
EN
ISO 1716;
e
|
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(1); e
PCS
* 4,0 MJkg-1 (2); e
PCS
* 4,0 MJ.m-2(3); e
PCS
* 3,0 MJ.kg-1(4); e
|
-
|
|
EN
13823 (SBI)
|
FIGRA
* 270 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 7,5 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
BL
|
EN
13823 (SBI)
e
|
FIGRA
* 270 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 7,5 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
CL
|
EN
13823 (SBI);
e
|
FIGRA
* 460 W.s-1; e
LFS
margine del campione; e
THR
600s * 15 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
DL
|
EN
13823 (SBI);
e
|
FIGRA
* 2100 W.s-1
THR
600s * 100 MJ
|
Produzione
di fumo (5); e
Gocce/particelle
ardenti (6)
|
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 30s
|
Fs
* 150 mm entro 60s
|
|
EL
|
EN
ISO 11925-2(8):
Esposizione
= 15s
|
Fs
* 150 mm entro 20s
|
Gocce/particelle
ardenti (7)
|
|
FL
|
Reazione
non determinata
|
(*)
Allo stato attuale non è ancora disponibile la revisione della norma EN
13501-1 che prevede le modalità di attribuzione della classe di reazione
al fuoco per tali prodotti
(1)
Per prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei
(2)
Per qualsiasi componente esterna non sostanziale di prodotti non
omogenei.
(3)
Per qualsiasi componente interna non sostanziale di prodotti non
omogenei.
(4)
Per il prodotto nel suo insieme.
(5)
s1= SMOGRA * 105m2.s-2 e TPS600s * 250m2;
s2= SMOGRA * 580m2.s-2 e TSP600s * 1600
m2; s3= non s1 o s2.
(6)
d0= assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1=
assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823
(SBI) entro 600s; d2= non d0 o d1; la combustione della carta in UNI EN
ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.
(7)
Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non
classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta
(classificato in d2).
(8)
Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni
finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).
ALLEGATO
B
ELENCHI
DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITA' ALLA NORMA
EN 13501-1
PRODOTTI
DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI
|
A1
|
|
A2-s1,
d0
|
A2-s1,
d1
|
A2-s1,
d2
|
|
A2-s2,
d0
|
A2-s2,
d1
|
A2-s2,
d2
|
|
A2-s3,
d0
|
A2-s3,
d1
|
A2-s3,
d2
|
|
B2-s1,
d0
|
B2-s1,
d1
|
B2-s1,
d2
|
|
B2-s2,
d0
|
B2-s2,
d1
|
B2-s2,
d2
|
|
B2-s3,
d0
|
B2-s3,
d1
|
B2-s3,
d2
|
|
C-s1,
d0
|
C-s1,
d1
|
C-s1,
d2
|
|
C-s2,
d0
|
C-s2,
d1
|
C-s2,
d2
|
|
C-s3,
d0
|
C-s3,
d1
|
C-s3,
d2
|
|
D-s2,
d0
|
D-s2,
d1
|
D-s2,
d2
|
|
D-s3,
d0
|
D-s3,
d1
|
D-s3,
d2
|
|
E
|
|
E-d2
|
|
F
|
PAVIMENTI
|
A1fl
|
|
A2fl-s1
|
A2fl-s2
|
|
Bfl-s1
|
Bfl-s2
|
|
Cfl-s1
|
Cfl-s2
|
|
Dfl-s1
|
Dfl-s2
|
|
Efl
|
|
Ffl
|
ALLEGATO
C
ELENCO
DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1FL
DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE
SOTTOPOSTI A PROVE
Per
essere considerati delle classi A1 e A1FL senza essere
sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più
dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o
più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di
uno o più dei seguenti materiali saranno considerato delle classi A1 e
A1FL senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla
non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce
l'effetto più restrittivo).
I
pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che
comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono
materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (Ad eccezione della
colla) sono esclusi dall'elenco.
Anche
i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uo
strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono
essere considerati come appartenenti alle classi A1 e A1FL
senza essere sottoposti a prove.
Nessuno
dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in
peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo)
di materiale organico ripartito in maniera omogenea.
|
MATERIALE
|
OSSERVAZIONI
|
|
Argilla
espansa
|
|
|
Perlite
espansa
|
|
|
Vermiculite
espansa
|
|
|
Lana
di roccia
|
|
|
Vetro
multicellulare
|
|
|
Calcestruzzo
|
Include
il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in
cemento armato o in calcestruzzo compresso
|
|
Calcestruzzo
in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità ad
eccezione dell'isolamento termico integrale)
|
Può
contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti
e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati.
|
|
Elementi
in cemento cellulare trattati in autoclave
|
Elementi
costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce
mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti,
loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi
prefabbricati
|
|
Fibrocemento
|
|
|
Cemento
|
|
|
Calce
|
|
|
Loppa
di altoforno/ceneri volanti
|
|
|
Aggregato
minerale
|
|
|
Ferro,
acciaio e acciaio inossidabile
|
Non
in forme finemente sminuzzate
|
|
Rame
e leghe di rame
|
Non
in forme finemente sminuzzate
|
|
Zinco
e leghe di zinco
|
Non
in forme finemente sminuzzate
|
|
Alluminio
e leghe di alluminio
|
Non
in forme finemente sminuzzate
|
|
Piombo
|
Non
in forme finemente sminuzzate
|
|
Gesso
e malte a base di gesso
|
Può
comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento,
fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'ara e
dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio
sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o
vermiculite, per esempio)
|
|
Malta
con leganti inorganici
|
Malte
per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature
contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento,
calce, cemento per murature e gesso
|
|
Elementi
in argilla
|
Elementi
in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno
sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni,
pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per
esempio rivestimenti interni dei camini)
|
|
Elementi
in silicato di calcio
|
Elementi
fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali
naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di
questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
|
|
Prodotti
in pietra naturale e in ardesia
|
Elementi
in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce
magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
|
|
Elementi
in gesso
|
Comprende
blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua
contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento,
aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
|
|
Mosaico
alla palladiana
|
Include
mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
|
|
Vetro
|
Vetro
temprato
|
|
Vetroceramica
|
Vetroceramica
che comprende una fase cristallina e una residua
|
|
Ceramica
|
Comprende
i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi,
vetrificati o meno
|
SONO
DI SEGUITO RIPORTATI GLI ULTERIORI ELENCHI DEI PRODOTTI E/O MATERIALI DA
COSTRUZIONE AI QUALI E' ATTRIBUITA SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A
PROVE LA CLASSE DI "REAZIONE AL FUOCO" IN RELAZIONE ALLE
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATE.
PANNELLI
A BASE DI LEGNO(1) - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
|
Pannelli
a base di legno (2)
|
Riferimento
al grado del prodotto nella norma europea (NE)
|
Densità
minima (kg/m3)
|
Spessore
minimo (mm)
|
Classe
(3) (ad eccezione dei pavimenti)
|
Classe
(4) per i pavimenti
|
|
Pannelli
agglomerati
|
EN
312
|
600
|
9
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
Pannelli
di fibre di legno duro
|
EN
622-2
|
900
|
6
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
Pannelli
di fibre di legno medio
|
EN
622-3
|
600
|
9
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
400
|
9
|
E,
pass
|
EFL
|
|
Pannelli
si fibre di legno dolce
|
EN
622-4
|
250
|
9
|
E,
pass
|
EFL
|
|
Pannelli
di fibre MDF (5)
|
EN
622-5
|
600
|
9
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
Pannelli
agglomerati con cemento (6)
|
EN
634-2
|
1000
|
10
|
B-s1,d0
|
BFL
- s1
|
|
OSB
(7)
|
EN
300
|
600
|
9
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
Compensato
|
EN
636
|
400
|
9
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
|
Pannelli
di legno massiccio
|
EN
13353
|
400
|
12
|
D-s2,d0
|
DFL
- s1
|
(1)
EN 13986
(2)
Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di
un supporto costituito da un prodotto di classe A1 o A2-s1, d0 avente una
densità minima di 10 kg/m3, o al minimo da un prodotto di
classe D-s2, d0 avente una densità minima di 400 kg/m3
(3)
Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato,
tabella 1
(4)
Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato,
tabella 2
(5)
Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre:
fibre a media densità.
(6)
Contenuto di cemento pari almeno al 75% della massa
(7)
Pannelli a fibre orientate
PANNELLI
DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
|
Pannelli
di cartongesso
|
Spessore
nominale dei pannelli (mm)
|
Anima
di gesso
|
Grammatura
della carta (1) (g/m2)
|
Classe
(2) (esclusi i materiali da pavimentazione)
|
|
Peso
specifico (kg/m3)
|
Classe
di reazione al fuoco
|
|
Conformemente
alla EN 520
(esclusi
i pannelli perforati)
|
>
9,5
|
>
600
|
A1
|
<
220
|
A2-s1,
d0
|
|
>
12,5
|
>
800
|
|
>
220 < 300
|
B-s1,
d0
|
(1)
Determinata conformemente alla EN ISO 536 e contenenti non più del 5% di
additivi organici
(2)
Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione
2000/147/CE.
Nota:
Impiego finale
I
pannelli di cartongesso devono essere montati e fissati impiegando uno
dei due seguenti metodi:
a)
fissati meccanicamente ad una struttura di sostegno:
I
pannelli, o nel caso di pannelli multistrato almeno il pannello esterno,
sono fissati meccanicamente ad una struttura di sostegni metallica
(costituita da componenti che figurano nella EN 14195) o ad una struttura
di sostegno in legno (conformemente alle EN 336 e ENV 1995-5).
Se
la struttura ha elementi di sostegno in un'unica direzione, la distanza
massima tra gli elementi di sostegno non deve essere superiore a 50 volte
lo spessore dei pannelli. Se la struttura ha elementi di sostegno in due
direzioni, la distanza massima in entrambe le direzioni non deve essere
superiore a 100 volte lo spessore dei pannelli.
Gli
elementi di fissaggio sono costituiti da viti o da chiodi che
attraversano i pannelli penetrando nella struttura di sostegno ad una
distanza non superiore a 300 mm misurati nel senso longitudinale di ogni
elemento di sostegno.
Tutti
i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti completamente con
materiale da stuccatura conformemente alla norma EN 13963.
La
cavità formata dietro i pannelli dalla struttura di sostegno può essere
uno strato d'aria o può essere riempita con materiale isolante con una
reazione al fuoco che deve essere almeno della classe A2-s1, d0.
b)
Direttamente fissati ad un materiale di supporto compatto e non cavo (con
materiale di rivestimento secco)
I
pannelli sono fissati direttamente ad un materiale di supporto
appartenente almeno alla classe A2-s1. d0.
I
pannelli possono essere fissati ad un materiale di supporto con viti o
chiodi o con materiale adesivo a base di gesso. sia le viti che i chiodi
o il materiale adesivo devono essere applicati, verticalmente e
orizzontalmente, ad una distanza massima di 600 mm.
Tutti
i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti con una sostanza
conforme alla norma EN 13963.
PANNELLI
DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
|
Pannelli
decorativi laminati ad alta pressione (1)
|
Descrizione
dettagliata del prodotto
|
Peso
specifico (kg/m3)
|
Spessore
totale minimo (mm)
|
Classe
(2) (esclusi i materiali da pavimentazione)
|
|
Pannelli
compatti HPL non-FR interni (3)
|
HPL
compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS
|
1350
|
6
|
D-s2,
d0
|
|
Pannelli
HPL non-FR interni con substrato di legno (3)
|
Pannelli
HPL non-FR interni conformi ala norma EN 438-3, fissati con
adesivo ad entrambi i lati di un'anima di legno non-FR dello
spessore minimo di 12 mm in conformità alla norma EN 13986,
utilizzando PVA o un adesivo termoindurente, applicazione di
60-120 g/m2
|
Peso
specifico minimo HPL: 1350
|
Anima
di legno di 12 mm con HPL >0,5 mm collegata ad
entrambi i lati
|
D-s2,
d0
|
(1)
Fissati direttamente (vale a dire, senza intercapedine) ad un materiale
con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o superiore ed un peso specifico
minimo di 600 kg/m3; oppure montato su un supporto rinforzato
con legno o metallo, con un'intercapedine non ventilata (vale a dir,
aperta solo sul lato superiore= di almeno 30 mm, con la cavità formata
in modo tale da avere una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o
superiore.
(2)
Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato della decisione
2000/147/CE.
(3)
Conformemente alla norma europea EN 438-7.
PRODOTTI
DI LEGNO DA COSTRUZIONE (1) - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
|
|
Descrizione
dettagliata del prodotto
|
Peso
specifico medio minimo (3) (kg/m3)
|
Spessore
totale minimo (mm)
|
Classe
(2) (esclusi i materiali da pavimentazione)
|
|
Legno
da costruzione
|
Legno
da costruzione spianato in modo visuale o meccanico con sezioni
trasversali rettangolari foggiate segando, piallando o con altri
metodi o con sezioni trasversali rotonde
|
350
|
22
|
D-s2,
d0
|
(1)
valido per tutti i prodotti oggetto di norme armonizzate.
(2)
Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione
2000/147/CE.
(3)
Conformemente alla norma EN 13238
N.B.:
gli allegati A e C sono stati così
|