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Il Ministro dell’interno e il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto
legislativo 19settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto
—
Campo di applicazione
1.Il presente decreto stabilisce, in
attuazione al disposto dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di
prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre
l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi.
2.Il presente decreto si applica alle
attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.
30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei
cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre
1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all’art. 1 del
decreto dei Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all’obbligo della dichiarazione ovvero
della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle
prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Articolo 2
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di
incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione,
costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione
delle emergenze in caso di incendio, o quello del datore di lavoro, nei
casi di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di
incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui
all’allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei
rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del
luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in
conformità ai criteri di cui all’allegato I:
a)livello di rischio elevato;
b)livello di rischio medio;
c)
livello
di rischio basso.
Articolo 3
Misure preventive, protettive
e precauzionali
di esercizio
1. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il
datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all’allegato Il;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547,
di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato
dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire
l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai
requisiti di cui all’allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al
fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure
di intervento, in conformità ai criteri di cui all’allegato IV;
d) assicurare l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri
di cui all’allegato V;
e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all’allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Articolo 4
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti
e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione
nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
Articolo 5
Gestione dell’emergenza in caso di incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore
di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma2, del
presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10
dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di
emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Articolo 6
Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla
base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del decreto
suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo articolo 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono
conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora
il datore di lavoro su base volontaria, ritenga necessario che
l’idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da
apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le
procedure di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.
Articolo 7
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio
e gestione dell’emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore de presente decreto, con
esclusione di quelli di cui all’articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma
2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza di cui
all’articolo 3, comma i lettera b), entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro
1.1. Generalità
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere
alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'
applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l’utilizzo di altre
metodologie di consolidata validità.
1.2.Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati
materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o
di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di
causare un incendio;
- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei
rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze
del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3.Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di
lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari
per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone
presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
-
la prevenzione dei rischi;
-
l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
-
la formazione dei lavoratori; le misure tecnico-organizzative destinate
a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari
della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare
i rischi essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e
devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto
delle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto
legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c)
delle
attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i
materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;
f)
del
numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre
persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze
facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni
che possono determinare la facile propagazione dell’incendio);
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo
di lavoro esposte a rischi di incendio;
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero
individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie
ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
I
materiali combustibili se sono in quantità limitata,correttamente
manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di
particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo
potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o
possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.
A titolo esemplificativo essi sono:
-
vernici e solventi infiammabili; adesivi infiammabili
-
gas infiammabili;
-
grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
-
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma-
-
grandi quantità di manufatti infiammabili;
-
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono
reagire con altre sostanze provocando un incendio;
-
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
-
vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente
combustibili.
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e
fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che
possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni
casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri
casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A
titolo esemplificativo si citano:
-
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali
taglio, affilatura, saldatura;
-
presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
-
presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
-
uso di fiamme libere;
-
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.
1.42. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti
esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia
particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi
di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a
garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più
persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa
della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di
lavoro.
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
-
siano previste aree di riposo;
-
sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare
situazione di affollamento;
-
siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
-
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le
relative vie di esodo;
-
siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
-
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire
prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare
del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e
le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
1.4.3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se
esso possa essere:
-
eliminato;
-
ridotto;
-
sostituito con alternative più sicure;
-
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo
presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le
esigenze per la corretta conduzione dell’attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti
di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte
di un programma da realizzare nel tempo.
I.4.3.1: Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze
infiammabili
e/o combustibili
I criteri possono comportare l’adozione di una o più delle seguenti
misure:
-
rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente
combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per
la normale conduzione dell’attività;
-
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
-
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con
strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della
scorta per l’uso giornaliero in contenitori appositi;
-
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono
la propagazione dell’incendio;
-
riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
l’innesco diretto dell’imbottitura;
-
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2.Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore
Le misure possono comportare l’adozione di uno o più dei seguenti
provvedimenti:
-
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
-
sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
-
controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni
dei costruttori;
-
schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite
elementi resistenti al fuoco;
-
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
protezione;
-
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
tecniche vigenti;
-
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
elettriche e meccaniche;
-
riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
-
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
-
adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da
effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione
ed appaltatori;
-
identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione
sul fumo nelle altre aree;
-
divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4.Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il
livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni
parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A)
Luoghi
di lavoro a rischio di incendio basso:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di
essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata.
B)
Luoghi
di lavoro a rischio di incendio medio:
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di
essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali
e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei
quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso
è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi
di lavoro a rischio di incendio medio.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte
di essi, in cui:
-
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni
locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di
incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione
come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
-
aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze
altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme
libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;
-
aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili;
-
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
-
aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che
sono facilmente incendiabili;
-
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Alfine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come
avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di
rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può
elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che
l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi
separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo
di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro
l’incendio;
c)
nei
luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di
rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali
impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione
incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato
quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze
infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,
l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni
motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in
caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di
incendio elevato.
1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste
dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali,
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di
rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le
misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate.
Per le restanti attività, fermo restando l’obbligo di osservare le
normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere
stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e
protezione riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel
presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza
compensative. In generale l’adozione di una o più delle seguenti misure
possono essere considerate compensative:
A) Vie di esodo
1)
riduzione del percorso di esodo;
2)
protezione delle vie di esodo;
3)
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4)
installazione di ulteriore segnaletica;
5)
potenziamento dell’illuminazione di emergenza;
6)
messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7)
incremento del personale addetto alla gestione dell’emergenza ed
all’attuazione delle misure per l’evacuazione;
8)
limitazione dell’affollamento.
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
1)
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli
specifici;
2)
installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) Rivelazione ed allarme antincendio
1)
installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e.
sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2)
riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di
incendio;
3)
installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
4)
miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con
segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione
messaggi tramite altoparlante, ecc>;
5)
nei
piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un
qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente
dalle persone presenti.
D) Informazione e formazione
1)
predisposizione di un programma di controllo e di regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro;
2)
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al
personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3)
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al
personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze
infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di
incendio;
4)
realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5. Redazione della valutazione dei rischi di incendio
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere
indicato, in particolare:
-
la data di effettuazione della valutazione;
-
i pericoli identificati;
-
i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
-
le conclusioni derivanti dalla valutazione.
1.6. Revisione della valutazione dei rischi di incendio
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un
aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio
individuati.
lì luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per
assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la
valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c’è un
significativo cambiamento nell’attività, nei materiali utilizzati o
depositati, o quando l’edificio è oggetto di ristrutturazioni o
ampliamenti.
Allegato Il
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
2.1.
Generalità
All’esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più
tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza
degli incendi.
A) Misure di tipo tecnico:
-
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d’arte;
-
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
-
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche conformemente alle regole dell’arte;
-
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
infiammabili;
-
adozione di dispositivi di sicurezza.
B) Misure di tipo organizzativo-gestionale:
-
rispetto dell’ordine e della pulizia;
-
controlli sulle misure di sicurezza;
-
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da
osservare;
-
informazione e formazione dei lavoratori.
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre
conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare
l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
2.2. Cause e pericoli di incendio più comuni
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio
più comuni:
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in
luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può
essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c)
negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore;
d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature;
e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
f)
riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone
non qualificate;
g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando
non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere
permanentemente in servizio);
h)
utilizzo
non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j)
presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il
divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
k)
negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
l)
inadeguata formazione professionale del personale sull’uso di materiali
od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Alfine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi,
si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta
particolare attenzione:
-
deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili;
-
utilizzo di fonti di calore;
-
impianti ed apparecchi elettrici;
-
presenza di fumatori;
-
lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
-
rifiuti e scarti combustibili;
-
aree non frequentate.
2.3. Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali
infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e
tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali
od aree destinate unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere
sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base
minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).
lì deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo
isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti
al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose
devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da
osservare.
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle
sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di
incendio.
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in
appositi ripostigli o locali.
2.4. Utilizzo di fonti di calore
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle
istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la
fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e.
l’impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma,
devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario
tenere sotto controllo le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici devono
essere tenuti puliti per evitare l’accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e
mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile
deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.
2.5. Impianti ed attrezzature elettriche
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle
attrezzature e degli impianti elettrici.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una
apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza
strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale
competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere
ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare
dove si effettuano travasi di liquidi.
2.6. Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o
portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato
rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:
a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si
utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;
b) l deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di
riscaldamento;
c)
il
posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a
materiali combustibili;
d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi
alimentati a kerosene.
L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo
controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta
alimentazione.
2.7. Presenza di fumatori
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di
incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a
riguardo è una delle principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione
portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da
materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere
accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti
materiali facilmente combustibili od infiammabili.
2.8. Lavori di manutenzione e di ristrutturazione
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da
prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di
manutenzione e di ristrutturazione:
a)accumulo di materiali combustibili;
b)ostruzione delle vie di esodo;
c)
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l’esodo
delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della
giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi
che le misure antincendio siano state poste in essere e che le
attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano
messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco di un
incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i lavori
a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). lì luogo ove si effettuano
tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto
contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori
portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme
antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a
caldo deve essere ispezionata dopo l’ultimazione dei lavori medesimi per
assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e
ventilato, I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere
ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. lì fumo e l’uso di
fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere depositate
all’interno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione
incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi
durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere
provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e
risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas
combustibile.
2.9. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo
le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in
contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o
rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un’area idonea
fuori dell’edificio.
2.10. Aree non frequentate
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da
personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono
essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l’accesso di
persone non autorizzate.
2.11. Mantenimento delle misure antincendio
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare
regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare
l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell’orario di lavoro
affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
a)controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse,
qualora ciò sia previsto;
b)controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare
in servizio, siano messe fuori tensione;
c)
controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in
condizioni di sicurezza;
d)controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati
rimossi;
e)controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati
in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi
ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Allegato III
Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
3.1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce:
-
Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre
persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello
stesso.
-
Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli
effetti di un incendio.
-
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante
parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio
protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
-
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere
ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e
che può configurarsi come segue:
a)uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
b)uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c)
uscita
che immette su di una scala esterna.
-
Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza):
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2. Obiettivi
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza
di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le
persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un
percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo
sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente,
occorre tenere presente:
-
il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro,
la loro capacità di muoversi senza assistenza;
-
dove si trovano le persone quando un incendio accade;
-
i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
-
il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3. Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono
adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a)ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad
eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di
incendio medio o basso;
b)ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
da un incendio;
c)
dove
è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per
raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore
ai valori sottoriportati:
-
15 e 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di
incendio elevato;
-
30
y
45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di
incendio medio;
-
45
y
60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di
incendio basso.
d)le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e)
i
percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per
quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da
percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati:
-
6
y
15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
-
9
y
30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
-
12
y
45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f)
quando una via di uscita comprende una porzione del percorso
unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i
limiti imposti alla lettera c);
g)le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione
al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più
stretto del percorso;
h)
deve
esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata
larghezza da ogni locale e piano dell’edificio;
i)
le
scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio
tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite
di dispositivo di auto-chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di
lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un
qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non
superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso
di una sola uscita);
l)
le
vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per
l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m)
ogni
porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed
immediatamente dalle persone in esodo.
3.4. Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed
e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso
i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
-
frequentato da pubblico;
-
utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare
assistenza in caso di emergenza;
-
utilizzato quale area di riposo;
-
utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali
infiammabili. Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente
da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali
infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le
distanze maggiori.
3-5. Numero e larghezza delle uscite di piana
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola
uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a)
l’affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b)
nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni
dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c)
la
lunghezza del percorso di uscita, in un’unica direzione, per
raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio,
supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle
uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla
lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza
complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A/50 x 0,60
in cui:
-
“A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento);
-
il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente
al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
-
50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di
evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore
intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con
tolleranza deI 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri
(con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo
unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con
percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3,
lettera c).
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m
raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata
al punto 3.3, lettera c).
3.6. Numero e larghezza delle scale
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si
applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza
antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30
novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio
basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola
uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente,
devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe
previste dalla vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
A.
Se le
scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra,
la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del
piano servito.
B.
Se le
scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra,
la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella
delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza
complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due
piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio
basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la
seguente formula:
L (metri) = A*/50 x 0,60 in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1°
piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra;
Affollamento 1° piano = 60 persone
Affollamento 2° piano = 70 persone
Affollamento 3’ piano = 70 persone
Affollamento 4’ piano = 80 persone
Affollamento 5’ piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.
3.7. Misure di sicurezza alternative
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere
rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le
persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione del luogo di lavoro,
può essere limitato mediante l’adozione di uno o più dei seguenti
accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4,
3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o
urbanistici:
a)risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le
persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i
pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b)riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c)
realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d)realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei
percorsi protetti esistenti;
e)installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme
incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8. Misure per limitare la propagazione dell’incendio
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e
soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida
propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro
utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui
sopra includono:
-
provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
-
installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni
attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle
pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale
del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le
persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative
quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida
propagazione dell’incendio, gli stessi devono essere rimossi o
sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al
fuoco.
C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di
piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso
idonea segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti perle scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di
particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal
calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre
occorre evitare la propagazione dell’incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero
estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante
se si tratta dell’unica scala a servizio dell’edificio. Qualora una
scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere
separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco installate
in corrispondenza degli accessi sia ai piani interrati che al piano
terra.
E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che
l’utilizzo della stessa, al momento dell’incendio, non sia impedito
dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre
aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
3.9. Porte installate lungo le vie di uscita nelle vie di uscita
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle
uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell’esodo.
L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza
equivalente. In ogni caso l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria
quando:
a)
l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b)
la
porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c)
la
porta serve un’area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo
di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere
non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a
chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di
uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni
determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che
normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze
le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite
appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a
seguito:
-
dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
-
dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;
-
di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
-
di un comando manuale.
3.10. Sistemi di apertura delle porte
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio
della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite
di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse
a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano
essere aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di
chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante
l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso
dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere
idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli
previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori
devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed
essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11.
Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una
uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del
tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell’esodo
a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in
posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in
corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale
tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia
installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12. Segnaletica indicante le vie di uscita
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate
tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13. Illuminazione delle vie di uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere
adeguatamente illuminanti per consentire la loro percorribilità in
sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di
illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione
di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell’alimentazione di rete.
3.14. Divieti da osservare lungo le vie di uscita
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l’installazione di
attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o
ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni
da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e
le scale:
-
apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-
apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da
combustibili gassosi, liquidi e solidi;
-
apparecchi di cottura;
-
depositi temporanei di arredi;
-
sistema di illuminazione a fiamma libera;
-
deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere
installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di
incendio né ingombro non consentito.
Allegato IV
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio
4.1. Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l’allarme è
di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano
avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro
incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l’evacuazione
del luogo di lavoro nonché l’attivazione delle procedure d’intervento.
4.2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il
sistema per dare l’allarme può essere semplice.
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un
allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad
azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso
per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere
superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di
lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando
manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di
allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed
altre persone presenti possano rapidamente individuarli. lì percorso
massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve
superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli
stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che
possano essere utilizzati dalle persone durante l’esodo.
4.3. Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di
allarme deve essere di tipo elettrico.
lì segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo
di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in
quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente,
devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche
segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati
come unico mezzo di allarme.
4.4. Procedure di allarme
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono
dell’allarme, prende il via l’evacuazione totale. Tuttavia in alcuni
luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più
fasi per consentire l’evacuazione in due fasi o più fasi successive.
Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c’è notevole
presenza di pubblico.
A) Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un
allarme di evacuazione con un segnale continuo nell’area interessata
dall’incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree
dell’edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente,
che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve
essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale
circostanza la restante parte dell’edificio è evacuata totalmente.
B) Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato sull’evacuazione progressiva, deve
prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine
dell’incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani
sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite
altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall’incendio e quello sovrastante sono
stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso
agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano
interessato dall’incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una
evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l’evacuazione
progressiva non può essere attuata senza prevedere una adeguata
compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai
piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende
spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori
addetti alla gestione dell’emergenza ed alla lotta antincendio, in modo
che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure
pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze,
idonee precauzioni devono essere prese per l’evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente in particolari
situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico può
essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene
attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale
messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5. Rivelazione automatica di incendio
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio èdi allertare le
persone presenti in tempo utile per abbandonare l’area interessata
dall’incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione
incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono
delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da
ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l’installazione
di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere
normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema dei vie
di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può
prevedere l’installazione di un sistema automatico di rivelazione
quale misura compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può
essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe
svilupparsi ed es
sere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione
automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono
essere tra loro integrati.
4.6. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante
non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a
rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure
compensative per quanto attiene gli allarmi:
-
installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un
allarme di tipo manuale;
-
installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme
elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
-
miglioramento dell'impianto di allarme elettrico prevedendo un sistema
di altoparlanti o allarmi luminosi;
installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
Allegato V
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
5.1
- Classificazione degli incendi
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
-
incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura
organica, che portano alle formazioni di braci;
-
incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi
liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
-
incendi di classe C: incendi di gas;
-
incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe A
L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più
comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi,
idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati
sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il
flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la
falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di
esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il
flusso del gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di
classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano
(alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre
utilizzare delle polveri speciali od operare con personale
particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono
costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2.
Estintori portatili e carrellati
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata
in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo
di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili
devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene
gli incendi di classe A e E ed ai criteri di seguito indicati:
-
il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
-
la superficie in pianta;
-
lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
-
la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore
(non
-
superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e
numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello
di rischio e del personale addetto al loro uso.
Tabella I
|
Tipo di estintore |
Superficie protetta |
da un estintore |
|
|
|
Rischio basso |
Rischio medio |
Rischio elevato |
|
13 A - 89 B |
100 m2 |
- |
- |
|
21 A - 113 B |
150 m2 |
100 m2 |
- |
|
34 A - 144 B |
200 m2 |
150 m2 |
100 m2 |
|
55 A - 233 B |
250 m2 |
200 m2 |
200 m2 |
5.3. Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare, quando
esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o
ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di
spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l’installazione di estintori portatili
per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare
ritardi per quanto concerne l’allarme e la chiamata dei vigili del fuoco
né per quanto attiene l’evacuazione da parte di coloro che non sono
impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti
automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di
incendio.
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido
sviluppo dell’incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del
rischio globale.
Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di
spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.
5.4. Ubicazione delle attrezzature di spegnimento
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le
vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti
visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle
scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto
della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale
deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
Allegato VI
Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
6.1
- Generalità
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
-
per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
-
per l’estinzione degli incendi;
-
per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute
in efficienza.
6.2. Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce:
-
Sorveglianza:
controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente
accessibili e
-
non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La
sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente
nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
-
Controllo periodico:
insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale,
per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e
degli impianti.
-
Manutenzione:
operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in
buono stato le attrezzature e gli impianti.
-
Manutenzione ordinaria:
operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso
corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli
unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di
uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente
previste.
-
Manutenzione straordinaria:
intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che,
pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza
oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti
sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o
sostituzione di apparecchi per quali non sia possibile o conveniente la
riparazione.
6.3. Vie di uscita
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita,
quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate
periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da
pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di
esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente
controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve
essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere
immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle
porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente
controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che
chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di
autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti
liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere
controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano
efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono
essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di
sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte
le misure antincendio previste pe migliorare la sicurezza delle vie di
uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono
essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da
persona competente.
6.4. Attrezzature ed Impianti di protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la
manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello
di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od
impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei
presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita
da personale competente e qualificato.
Allegato VII
Informazione e formazione antincendio
7.1. Generalità
E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi
e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2. Informazione antincendio
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una
adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all’attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c)
misure
di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con
particolare riferimento a:
-
osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto
comportamento negli ambienti di lavoro;
-
divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di
incendio;
-
importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
-
modalità di apertura delle porte delle uscite;
d)
ubicazione delle vie di uscita;
e)procedure da adottare in caso di incendio, ed in
particolare:
-
azioni da attuare in caso di incendio;
-
azionamento dell’allarme;
-
procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione
fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
-
modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f)
i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e
pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell’azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi,
essere fornita al lavoratore all’atto dell’assunzione ed essere
aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione
del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione
stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale
possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla
manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a
conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di
lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure
di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l’informazione può limitarsi ad
avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
7.3. Formazione antincendio
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al
posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze
infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una
specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione
incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere
una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono
riportati in allegato IX.
7.4. Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi delI’art. 5 del presente decreto,
ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la
valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad
esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve
semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
-
percorrere le vie di uscita;
-
identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
-
identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
-
identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili
del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e qualora ritenuto
opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere
svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od
inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è
essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere
messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In
tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro
deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale
di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli
addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento
dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
-
una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati
presi i necessari provvedimenti;
-
si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
-
siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie
di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro
l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi
per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
7.5. Informazione scritta sulle misure antincendio
[informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai
lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni
essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie
indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni
ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi
debbono essere riportati anche in lingue straniere.
Allegato VIII
Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
8.1. Generalità
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del
presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano
di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
a)
le
azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b)
le
procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c)
le
disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili d fuoco e per fornire
le necessarie informazioni al lo arrivo;
d)
specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato n mero di persone
incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure
previste.
8.2. Contenuti del piano di emergenza
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e
da includere nella stesura dello stesso sono:
-
le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di
esodo;
-
il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
-
il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
-
i lavoratori esposti a rischi particolari;
-
il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del pi no nonché
all’assistenza per l’evacuazione (addetti la gestione delle emergenze,
evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
-
il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e
deve includere:
a)
i
doveri del personale di servizio incaricato di svolge specifiche
mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio:
telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale
di sorveglianza;
b)
i
doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in
caso di incendio;
c)
i
provvedimenti necessari per assicurare che tutto personale sia informato
sulle procedure da attuare;
d)
le
specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a
rischi particolari;
e)
le
specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f)
le
procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, p informarli al loro
arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a
degli avvisi scritti contenenti norme compori mentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente
capo a titolari diversi, il piano deve esse elaborato in collaborazione
tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve
includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
-
le caratteristiche distributive del luogo, con particola riferimento
alla destinazione delle varie aree, alle di esodo ed alla
compartimentazione antincendio;
-
il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di
estinzione;
-
l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
-
l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica,
delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di
altri fluidi combustibili.
8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei
lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di
sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione dal luogo di
lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere
accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente
le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti
fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve
essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2.Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a
quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano
sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano
stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento
di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che
alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto
delle persone disabili.
8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o
limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con
visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un lavoratore,
appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o
limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità
che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze
occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l’individuo
menomato.
8.3.4. Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l’evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.
Allegato IX
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al
livello di rischio dell’attività
9.1. Generalità
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di
incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al
livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici
compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo
una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato,
medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di
formazione ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di
adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2. Attività a rischio di incendio elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui
all’allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di
attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a)
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e
successive modifiche ed integrazioni;
b)
fabbriche e depositi di esplosivi;
c)
centrali termoelettriche;
d)
aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e)
impianti e laboratori nucleari;
f)
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 20.000 m2;
g)
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 10.000 m2;
h)
scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i)
alberghi con oltre 200 posti letto;
l)
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m)
scuole
di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n)
uffici con oltre 1000 dipendenti;
o)
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
di lunghezza superiore a 50 m;
p)
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività
devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
9.3. Attività a rischio di incendio medio
Rientrano in tale categoria di attività:
a)
i
luoghi di lavoro compresi nell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle
tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle
attività considerate a rischio elevato;
b)
i
cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze
infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
all’aperto. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve
essere basata sui contenuti del corso B.
9.4. Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a
medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata
sui contenuti del corso A.
9.5. Contenuti dei corsi di formazione
Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
basso (durata 4 ore)
1)L'incendio e la prevenzione (1 ora).
-
Principi della combustione;
-
prodotti della combustione;
-
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
-
effetti dell’incendio sull’uomo;
-
divieti e limitazioni di esercizio;
-
misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
(1 ora).
-
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di
incendio;
-
chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore).
-
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
-
istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio (durata 8 ore).
1)
Incendio e la prevenzione incendi
(2 ore).
-
Principi sulla combustione e l’incendio;
-
le sostanze estinguenti;
-
triangolo della combustione;
-
le principali cause di un incendio;
-
rischi alle persone in caso di incendio;
-
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2)
Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso di incendio (3 ore).
-
Le principali misure di protezione contro gli incendi;
-
vie di esodo;
-
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme;
-
procedure per l’evacuazione;
-
rapporti con i vigili del fuoco;
-
attrezzature ed impianti di estinzione;
-
sistemi di allarme;
-
segnaletica di sicurezza;
-
illuminazione di emergenza.
3)Esercitazioni pratiche (3 ore).
-
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
-
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale;
-
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo
di naspi e idranti.
Corso C: corso per addetti antincendio in attività
a rischio di incendio elevato (durata 16 ore).
1) Incendio e la prevenzione incendi (4 ore).
-
Principi sulla combustione;
-
le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro;
-
le sostanze estinguenti;
-
i rischi alle persone ed all’ambiente;
-
specifiche misure di prevenzione incendi;
-
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
-
l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
-
l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
antincendio.
2)La protezione antincendio (4 ore)
-
Misure di protezione passiva;
-
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
-
attrezzature ed impianti di estinzione;
-
sistemi di allarme;
-
segnaletica di sicurezza;
-
impianti elettrici di sicurezza;
-
illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore).
-
Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
-
procedure da adottare in caso di allarme;
-
modalità di evacuazione;
-
modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
-
collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
-
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
procedurali-operative.
4)Esercitazioni pratiche (4 ore).
-
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti
di spegnimento;
-
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autoprotettore, tute, etc.);
-
esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
Allegato X
Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’articolo 6,
comma 3
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per
le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di
idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.
609:
a)
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1 988 e
successive modifiche e integrazioni;
b)
fabbriche e depositi di esplosivi;
c)
centrali termoelettriche;
d)
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e)
impianti e laboratori nucleari;
f)
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2
g)
attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 5.000 m2;
h)
aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i)
alberghi con oltre 100 posti letto;
l)
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m)
scuole
di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n)
uffici con oltre 500 dipendenti;
o)
locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100
posti;
p)
edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello
Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n.1564, adibiti a musei,
gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al
pubblico superiore a 1 .000 m2;
q)
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
di lunghezza superiore a 50 m;
r)
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. |