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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio
1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla
osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente
l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
«Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono costituite le
direzioni centrali ed in particolare la direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 e successive
modifiche, con il quale sono istituite le aree delle direzioni centrali ed
in particolare l'Area protezione attiva della direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili
di incendio;
Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per la
caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili
di incendio ai fini della prevenzione incendi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto
aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la
classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai
fini della prevenzione incendi.
2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati
alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente
«equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Art. 2
Classificazione
1. La valutazione delle
caratteristiche e delle prestazioni, nonche' la classificazione degli
estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato
nella norma UNI EN3/7:
2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di
normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente
l'accordo SEE.
2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e
sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti
di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del
Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica
occorrente per il rilascio del certificato di prova.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il
positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata
al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore.
Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo
omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale
secondo le procedure regolamentate dall'Autorita' competente;
b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore
portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i
cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova
positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;
c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il
fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno
dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonche' ogni persona che, avanzando
l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente
richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso
purche' residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei
Paesi costituenti l'accordo SEE;
d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero
dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede
alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai
fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio;
e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal
Laboratorio, nel quale si certifica la conformita' alla norma di cui
all'art. 2, comma 1;
f) Per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione,
rilasciata dal produttore, attestante la conformita' dell'estintore
portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i
seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2
figura 2; 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice
costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato
ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i
seguenti contenuti:
1) modalita' ed avvertenze d'uso;
2) periodicita' dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e
precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente
estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi
valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art. 4
Utilizzazione
1. Gli esemplari di
estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti
in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi
particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi
omologati.
2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante
verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure
indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e
manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
3. L'utilizzatore e' tenuto a conservare la dichiarazione di conformita'
di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti
dei competenti organi di controllo.
4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi
accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori
portatili d'incendio, devono avvenire in conformita' alla legislazione
vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla
direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000.
Art. 5
Procedure per il rilascio
dei certificati di prova
1. Il certificato di prova
ai fini dell'omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente
procedura:
a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa
al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui
alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura
di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione
delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta
relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b) entro sessanta
giorni dalla data della comunicazione del laboratorio;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico,
dandone comunicazione al richiedente;
e) il produttore, sotto la propria responsabilita' civile e penale,
presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la
campionatura di prova e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto
legislativo n. 93/2000;
f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera
c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro
centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco
cronologico.
2. E' consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi
in prova;
in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente
il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione
della validita' della modifica o sostituzione comportera' la nuova
iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del
certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione
nell'elenco predetto.
3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui
al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso
di ricevimento.
Art. 6
Procedura per il rilascio
del documento di omologazione
1. Il documento di
omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura:
a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda
corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio;
b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la
certificazione presentata, provvedera', entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di
omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale
diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha
emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni,
in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del
laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente
decreto.
3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita
circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato
degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente
decreto.
Art. 7
Commercializzazione in
ambito comunitario
1. Gli estintori portatili
di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione
europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base
della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto,
possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso
specificate.
2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione e' corredata
da:
a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base
della specifica tecnica di cui al precedente comma;
b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha
emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio
stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei
Paesi contraenti l'accordo SEE;
detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del
produttore che riporti sotto la propria responsabilita' civile e penale i
dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio;
c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla
commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo
SEE;
detta documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del
produttore che riporti sotto la propria responsabilita' civile e penale i
riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta;
d) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE
attuata con decreto legislativo n. 93/2000.
3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere
prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa
vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua
italiana la cui rispondenza puo' essere dichiarata dal richiedente
l'omologazione.
Art. 8
Obblighi e
responsabilita' per il produttore
1. Il produttore e' tenuto,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti
adempimenti:
a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformita' della
produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di
produzione;
b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti
conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n.
93/2000;
c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di
conformita' di cui all'art. 3, lettera f);
d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di
cui all'art. 3, lettera g);
e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il
numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.
Art. 9
Controlli e vigilanza
1. Il Ministero
dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli
estintori portatili d'incendio omologati.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati
presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i grossisti, gli importatori e i commercianti.
3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile
d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire
l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni
necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti stessi ed a
consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo
anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui
prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalita' per
i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai
produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10
agosto 2000, n. 246.
Art. 10
Validita', rinnovo,
decadenza e annullamento dell'omologazione
1. L'omologazione ha
validita' cinque anni ed e' rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni
scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non
comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica
di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che
l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
2. L'omologazione non e' rinnovabile nel caso di annullamento
dell'omologazione.
3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile
d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova
normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo
parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione
stessa. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per l'adeguamento
dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di annullare l'omologazione se:
a) viene rilevata la non conformita' di esemplare di estintore portatile
d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a
riferimento per la certificazione e l'omologazione;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati
agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto
dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione
di conformita' per l'estintore portatile d'incendio oggetto
dell'annullamento o della decadenza.
Art. 11
Norme transitorie
1. La commercializzazione
di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, e' consentita fino alla
scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore
a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere
utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione
punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Art. 12
Norme finali
1. La dismissione dei
materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali
metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformita' alle
specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative
riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli
utilizzatori.
3. Sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme
tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio,
soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno»
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);
b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni
ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente:
"Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili
d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero
dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1
dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
24 del 30 gennaio 1988);
c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990, concernente «Sostituzione
del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente "Estintori di
incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20
dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e
proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7
novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante:
«Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982,
concernente:
"Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili
d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero
dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1
dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990).
4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2005
Il Ministro: Pisanu
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