|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549,
recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed
in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo
2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di
halon 2402;
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005,
con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle
restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato
regolamento (CE) n. 2037/2000;
Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto,
provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001;
Decreta:
Al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art.
5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli
idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei
sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli
usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione
anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti
al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla
rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.
3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono
istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6,
comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli importatori di
sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.
4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresi' al recupero, riciclo,
rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in
apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia
necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di
smantellamento degli stessi.
5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si
applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;
b) l'allegato I e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
|