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Ai sigg. prefetti della
Repubblica
Al sig. commissario del Governo per la provincia di Trento
Al
sig. commissario del governo per la provincia di Bolzano
Al sig.
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al sig. comandante
delle scuole centrali antincendi
Al sig. direttore del Centro studi ed
esperienze antincendi
Ai signori ispettori aeroportuali e portuali dei
servizi antincendi
Ai signori ispettori interregionali e regionali dei
vigili del fuoco
Ai signori comandanti provinciali dei vigili del fuoco
Come noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche
ed integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il decreto
ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi per la valutazione di uno
specifico rischio qual e' appunto il rischio di incendio.
Le disposizioni
citate richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono
essere esposte a rischi particolari a causa della loro disabilita'.
Cio'
premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai
responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella
valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite
capacita' motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa
amministrazione in collaborazione con la Consulta nazionale delle persone
disabili e delle loro famiglie, le linee guida allegate alla presente
circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo
esemplificativo e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto
ministeriale 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale,
gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di
sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento
allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione
nell'ambito del territorio di competenza, significando che questa
amministrazione provvedera', altresi', alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il capo Dipartimento dei
Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Morcone
Allegato
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI
LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo
Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali
stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai
professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella
valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto stesso),
negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o
temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In
particolare, le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed
alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi
generali:
- prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse
fasi del processo;
- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee
al luogo di lavoro;
- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani
speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
1.2 Articolazione delle
linee guida
Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10 marzo
1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere
una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo
esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che
possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale
ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando
o sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.
Con un successivo documento redatto con le Associazioni aderenti alla
Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie saranno
descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere
presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in
queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso
per caso, alla situazione riscontrata.
2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1 L'identificazione
delle caratteristiche ambientali
Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di
sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano
risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni
che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle
capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento,
l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle
azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il
primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di
individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo
che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la
massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di
contenimento e abbattimento del rischio..
Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una
classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
- alla mobilità:
- all'orientamento;
- alla percezione del pericolo e/o dell'allarme;
- all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di
tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata
puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili
nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI EMERGENZA
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza
possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti
nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere:
- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- la non linearità dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;
- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel
caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne
considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che
non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro
impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di
persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento;
- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi
in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli
utenti;
- mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale)
all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano
diverso da quello dell'uscita.
2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN
CASO DI EMERGENZA
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo
da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche
tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e
le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono
essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al luogo.
In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di
orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di
sicurezza, così come definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che
considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che
utilizzino più canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza di
orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che possono avvalersi
solo di questo canale sensoriale.
2.1.3 LA PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell'allarme o del pericolo può essere resa difficile
dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In particolare,
é frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la mancanza
di misure alternative ai segnali acustici. Inoltre, anche per quanto
riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto
al messaggio da trasmettere: in relazione all'ambiente, ai rischi e alla
conoscenza degli ambienti da parte delle persone, anche il messaggio
trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile
da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.
È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano segnalati
anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti
che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE
DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA
L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può
essere resa difficile dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.
Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità
del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo
acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità
che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la
cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del
responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi
alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio
anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo.
Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in
modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate
capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni
soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il
canale sensoriale visivo.
3 MISURE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio
o impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di
carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di
necessità, integrare o sostituire le altre.
Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente
indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a
quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione
incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche.
3.1 Le misure per
facilitare la mobilità
Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza
possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e
non esaustivo, i seguenti punti:
- adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della
pavimentazione;
- adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso;
- eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche
attraverso la realizzazione di rampe;
- riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
- ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
- installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
- realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione
degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono
insorgere in caso di esodo attraverso scale;
- realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile
solo attraverso le scale;
- adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti
di complanarità della/e pavimentazione/i;
- verifica della complessità nell'utilizzo dei dispositivi di apertura
delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel
contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare (ovvero della
capacità fisica degli utenti) per aprirle;
3.2 Le misure per
facilitare l'orientamento
Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la
cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa
complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal
D.Lgs n. 493 del 1996.
In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia
adeguata alle necessità di lettura ed alle capacita di comprensione da
parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al
luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione
alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio,
tra le seguenti:
- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
- verifica della presenza di altri particolari indicatori;
- verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon
contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla
pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve essere
garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani di
calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
- segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
3.2.1 LE MISURE PER
FACILITARE LA PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici,
segnali luminosi o vibrazioni.
Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è trasmesso attraverso
segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all'evento che
sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le
misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere:
- Adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete
sull'oggetto della comunicazione;
- Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
- Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel
caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici
o acustici).
3.2.2 LE MISURE PER
FACILITARE LA DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI
EMERGENZA.
L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da intraprendere
quando si verifica una situazione di emergenza richiede una valutazione
sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone presenti
ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiché
i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali
e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità della
risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere
evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del
comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse,
anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il
coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento
diretto e propositivo degli interessati.
Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano
semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di
soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Il Decreto 10 marzo 1998
prevede che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei
provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di
lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio,
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri
di cui all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere
considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale
appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al
punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e
dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo
restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione
nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune
indicazioni di carattere generale:
- ai fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano
praticabili ed idonee agli scopi, è opportuno che la loro definizione
avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati
abitualmente ivi presenti;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà
sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi
per facilitare la fuga;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi
i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5 APPENDICE INFORMATIVA
5.1 Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere
architettoniche
" Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati).
" Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche).
"Art. 4.6 Raccordi
con la normativa antincendio.
Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità
o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli
ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove
tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto
che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di
sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo
sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983,
recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre
1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti
opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e
facilmente raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone
disabili, ove attendere i soccorsi".
" DPR 24 luglio 1996,
n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art. 18: Raccordi
con la normativa antincendio.
Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le
norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236".
5.2 Termini e definizioni
di prevenzione incendi
I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche
definizioni successivamente introdotte da altrettanto specifiche norme di
prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di
"spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel
DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo).
"Spazio calmo: luogo
sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od
in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da
garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa di soccorsi".
5.3 Il DM 10 marzo 1998
Ai fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del
decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne
altri aspetti qui considerati.
"8.3 Assistenza alle
persone disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi
di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure
di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere
accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le
persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti
fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve
essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle
persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere
una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a
rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano
stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di
tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che
alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto
delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle
persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con
visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore,
appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o
limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità
che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre
che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di
ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione".
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Roma, 1 MARZO 2002
PROT. n° P244 / 4122 sott. 54/3C
Allegati: n° 1
CIRCOLARE N° 4
-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
38100 - TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
39100 - BOLZANO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
11100 - AOSTA
-AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI
ANTINCENDI
00178 - CAPANNELLE-ROMA
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED
ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 - CAPANNELLE-ROMA
-AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E
PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI
-AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E
REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI
VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. -
Come noto il D.Lgs. n° 626/94, e le successive modifiche ed
integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il D.M. 10
marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 626/94, ha fornito
elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il
rischio di incendio.
Le disposizioni citate richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le
persone possono essere esposte a rischi particolari a causa della loro
disabilità.
Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti
ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella
valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa
Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone
Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente
circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e
nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni
indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo
scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in
relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento
allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione
nell'ambito del territorio di competenza, significando che questa
Amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
ALLEGATO
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile
Consulta Nazionale delle
Persone Disabili e delle loro Famiglie
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro ove siano presenti persone disabili
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo
Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali
stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai
professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella
valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto stesso),
negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o
temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In
particolare, le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed
alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi
generali:
- prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse
fasi del processo;
- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee
al luogo di lavoro;
- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani
speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
1.2 Articolazione delle
linee guida
Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10 marzo
1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere
una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo
esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che
possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale
ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando
o sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.
Con un successivo documento redatto con le Associazioni aderenti alla
Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie saranno
descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere
presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in
queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso
per caso, alla situazione riscontrata.
2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1 L'identificazione
delle caratteristiche ambientali
Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di
sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano
risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni
che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle
capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento,
l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle
azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il
primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di
individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo
che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la
massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di
contenimento e abbattimento del rischio..
Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una
classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
- alla mobilità:
- all'orientamento;
- alla percezione del pericolo e/o dell'allarme;
- all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di
tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata
puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili
nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI EMERGENZA
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza
possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti
nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere:
- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- la non linearità dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;
- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel
caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne
considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che
non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro
impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di
persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento;
- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi
in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli
utenti;
- mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale)
all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano
diverso da quello dell'uscita.
2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN
CASO DI EMERGENZA
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo
da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche
tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e
le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono
essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al luogo.
In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di
orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di
sicurezza, così come definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che
considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che
utilizzino più canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza di
orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che possono avvalersi
solo di questo canale sensoriale.
2.1.3 LA PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell'allarme o del pericolo può essere resa difficile
dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In particolare,
é frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la mancanza
di misure alternative ai segnali acustici. Inoltre, anche per quanto
riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto
al messaggio da trasmettere: in relazione all'ambiente, ai rischi e alla
conoscenza degli ambienti da parte delle persone, anche il messaggio
trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile
da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.
È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano segnalati
anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti
che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE
DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA
L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può
essere resa difficile dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.
Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità
del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo
acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità
che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la
cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del
responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi
alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio
anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo.
Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in
modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate
capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni
soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il
canale sensoriale visivo.
3 MISURE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio
o impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di
carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di
necessità, integrare o sostituire le altre.
Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente
indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a
quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione
incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche.
3.1 Le misure per
facilitare la mobilità
Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza
possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e
non esaustivo, i seguenti punti:
- adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della
pavimentazione;
- adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso;
- eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche
attraverso la realizzazione di rampe;
- riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
- ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
- installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
- realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione
degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono
insorgere in caso di esodo attraverso scale;
- realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile
solo attraverso le scale;
- adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti
di complanarità della/e pavimentazione/i;
- verifica della complessità nell'utilizzo dei dispositivi di apertura
delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel
contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare (ovvero della
capacità fisica degli utenti) per aprirle;
3.2 Le misure per
facilitare l'orientamento
Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la
cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa
complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal
D.Lgs n. 493 del 1996.
In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia
adeguata alle necessità di lettura ed alle capacita di comprensione da
parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al
luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione
alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio,
tra le seguenti:
- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
- verifica della presenza di altri particolari indicatori;
- verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon
contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla
pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve essere
garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani di
calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
- segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
3.2.1 LE MISURE PER
FACILITARE LA PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO
La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici,
segnali luminosi o vibrazioni.
Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è trasmesso attraverso
segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all'evento che
sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le
misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere:
- Adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete
sull'oggetto della comunicazione;
- Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
- Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel
caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici
o acustici).
3.2.2 LE MISURE PER
FACILITARE LA DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI
EMERGENZA.
L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da intraprendere
quando si verifica una situazione di emergenza richiede una valutazione
sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone presenti
ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiché
i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali
e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità della
risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere
evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del
comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse,
anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il
coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento
diretto e propositivo degli interessati.
Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano
semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di
soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4 MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Il Decreto 10 marzo 1998
prevede che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei
provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di
lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio,
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri
di cui all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere
considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale
appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al
punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e
dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo
restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione
nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune
indicazioni di carattere generale:
- ai fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano
praticabili ed idonee agli scopi, è opportuno che la loro definizione
avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati
abitualmente ivi presenti;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà
sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi
per facilitare la fuga;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi
i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5 APPENDICE INFORMATIVA
5.1 Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere
architettoniche
" Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati).
" Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche).
"Art. 4.6 Raccordi
con la normativa antincendio.
Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità
o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli
ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove
tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto
che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di
sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo
sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983,
recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre
1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti
opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e
facilmente raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone
disabili, ove attendere i soccorsi".
" DPR 24 luglio 1996,
n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art. 18: Raccordi
con la normativa antincendio.
Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le
norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236".
5.2 Termini e definizioni
di prevenzione incendi
I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche
definizioni successivamente introdotte da altrettanto specifiche norme di
prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di
"spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel
DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo).
"Spazio calmo: luogo
sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od
in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da
garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa di soccorsi".
5.3 Il DM 10 marzo 1998
Ai fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del
decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne
altri aspetti qui considerati.
"8.3 Assistenza alle
persone disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi
di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure
di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere
accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le
persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti
fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve
essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle
persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere
una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a
rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano
stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di
tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che
alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto
delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle
persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con
visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore,
appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o
limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità
che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre
che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di
ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione".
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