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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre
1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe,
delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
89/106/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione
incendi;
Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione
della classe di reazione al fuoco zero; Visto il proprio decreto recante
classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in
caso di incendio;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la
necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono
possedere i prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate
da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al
sistema di classificazione europeo;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai materiali da costruzione, cosi' come definiti dall'art. 1 della
direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono
richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale
da costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da
costruzione.
2. Il presente decreto stabilisce, in conformita' a quanto previsto dal
decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il
requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di
reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attivita'
ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche
di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal
decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2
Prodotti incombustibili
1. Laddove per i prodotti
sono prescritte caratteristiche di incombustibilita' ovvero e' richiesta
la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di
classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per
impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni
tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Art. 3
Prodotti non classificati
1. I prodotti non
classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in classe
(F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (FFL) per impiego a
pavimento e in classe (FL) per l'isolamento di installazioni tecniche a
prevalente sviluppo lineare.
Art. 4
Prodotti installati lungo
le vie di esodo
1. Negli atri, nei
corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti
dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati
prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco,
in funzione del tipo di impiego previsto: a) impiego a pavimento:
(A2FL-s1), (BFL-s1); b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0),
(A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1); c) impiego a soffitto:
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).
Art. 5
Prodotti installati in
altri ambienti
1. In tutti gli altri
ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di
classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi
di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono
parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego
previsto.
Art. 6
Prodotti isolanti
installati lungo le vie di esodo
1. Negli atri, nei
corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi
stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono
installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a
pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e
(B-s2,d0) per impiego a soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle
fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al
fuoco indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche
disposizioni di previsione incendi per i materiali combustibili): prodotti
isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1),
(B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in
classe (A2-sl,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a
soffitto;
b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza al fuoco non inferiore a EI 30:
prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco
riportate nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi
tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).
Art. 7
Prodotti isolanti
installati in altri ambienti
1. In tutti gli altri
ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti
isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in
una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della
allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I
dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti
isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una
delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata
tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della
tabella 3 allegata per impiego a soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle
fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti
classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della
protezione adottata:
a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di
reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate:
prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco
riportate nella riga I della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e
a parete, e nella riga I della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno
(A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici:
prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco
riportate nelle righe I e II della tabella 2 allegata per impiego a
pavimento e a parete, e nelle righe I e II della tabella 3 allegata per
impiego a soffitto;
c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero
(A1FL) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle
righe I, II e III della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a
parete, e nelle righe I, II e III della tabella 3 allegata per impiego a
soffitto;
d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in
classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento,
parete e soffitto).
Art. 8
Prodotti isolanti per
installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
1. Lungo le vie di esodo
(atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere), e' ammesso
l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con
prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco:
(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, e'
consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo
lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione
al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),
(A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
3. Qualora l'installazione tecnica e' ubicata all'interno di
un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o
elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30,
sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una
delle seguenti classi di reazione al fuoco:
(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),
(A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0),
(BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2),
(BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1),
(CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0),
(DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1);
in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono
consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al
fuoco (EL).
Art. 9
Requisiti di posa in
opera
1. I prodotti ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformita' alle
effettive modalita' di installazione e posa in opera a cui e' stato
sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresi' conto delle possibili
estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della
norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonche', eventualmente, nelle
norme armonizzate di prodotto.
2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi
costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o
verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di
innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni
trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa
alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al
fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del
presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie
di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto.
Art. 10
Impiego dei prodotti per
i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco
1. I prodotti legalmente
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere
impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro classe di
reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se
muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In
mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro
emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5
agosto 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu
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Vedere Tabella a pag. 35 della G.U. <----
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