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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI>
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di
un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio
nazionale;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che,
per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze
di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con
il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un programma per
assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio
nazionale; Ravvisata la necessita' ed urgenza di completare il programma
di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al
fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire
le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;
Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003,
lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha
determinato una situazione di notevole siccita', con pericolo di grave
pregiudizio agli interessi nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19
agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004,
lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento
idrico nel territorio del comune di Pistoia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei
giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona
nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e
Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa
verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici
nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria,
Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di
approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con
contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi
di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi
di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e
Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13
dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello
stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al
sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2
maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo
stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano
e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
maggio 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo
stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena
colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal
6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna
in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19
giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo
stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e
Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli
eventi atmosferici verificatisi nel periodo maggio-agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
febbraio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003,
lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali
dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il
versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre
2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamita' naturali
conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio
1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e
San Felice a Cancello e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003,
lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna,
Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e
province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di
ottobre e novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni
emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso
dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori
delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano, e' stato prorogato fino al 31
dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003,
lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli
eventi sismici del 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo
stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del
27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e
l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7
marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli,
ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20
dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del
12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per
fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino
idrografico del fiume Sarno»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301
dell'11 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori interventi per
fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino
idrografico del fiume Sarno»;
Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato - Generale
Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare
il contesto emergenziale inerente all'emergenza socio-economica
ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della
regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di
modifica dell'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario delegato -
Generale Jucci;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei
rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania,
Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima
sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita'
di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali
radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio
situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio,
Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la
tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre
2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di
emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998
verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano,
Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del
14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del
21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3
luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo
stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e
Foggia;
Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di Casalnuovo
Monterotaro;
Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici nella
provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del
19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300 dell'11 luglio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del
21 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del
28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione
internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in
relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 3088
del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3100
del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001, n. 3114 del 19 marzo 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6
aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del
27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 103 del 5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio
2001;
Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il
vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione
Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle
ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per l'autonoma
sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati
dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi calamitosi;
Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania con la
quale viene chiesta la proroga di cui sopra;
Viste le ordinanze n. 3145
del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 173 del 30 luglio 2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile
2002, n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;
Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale previdenza
sociale, area recupero crediti;
Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione
siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del governo
di Catania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del
12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse finanziarie
autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai
sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande
evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea,
cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del
24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002,
nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori
disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana
della Unione europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del
12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione
del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio
2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel
territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli
interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del
20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i
territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile
al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento
idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi
nella regione Basilicata»;
Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento
idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi
nella regione Puglia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a
seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25
gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni
24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei
giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di
Foggia;
Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante: «Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25
gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;
Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre 2003 con
cui il presidente della regione Molise - Commissario delegato ha
rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche misure in favore
di imprese di grandi dimensioni danneggiate che hanno subito danni alle
proprie strutture produttive in conseguenza degli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni 23, 24 e 25
gennaio 2003;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;>
Dispone:>
Art. 1>
1. In attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e
successive modificazioni, e con riferimento alle situazioni d'emergenza
richiamate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3260 del 27 dicembre 2002, il capo del Dipartimento della protezione
civile per il perseguimento delle finalita' di cui alla predetta
ordinanza, ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato ad
avvalersi di personale specializzato a contratto nel limite massimo di
sette unita', nonche' di due consulenti anche estranei alla pubblica
amministrazione;
detto personale specializzato e i consulenti sono impiegati per le
attivita' di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi con
particolare riferimento alla necessita' di attivare il Centro primario
del piano radar nazionale.
2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma 1,
sono conclusi in deroga all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai fini dell'eventuale
rinnovazione.>
Art. 2>
1. A valere sull'importo
di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, la somma di Euro 311.180,00 e'
assegnata dal Dipartimento della protezione civile alle regioni che
gestiscono almeno due radar meteo operativi, per l'assunzione con
contratti a tempo determinato di personale specializzato utilizzabile per
le operazioni di mosaicatura e di proceduralizzazione delle informazioni
a scala regionale e nazionale con finalita' di protezione civile,
avvalendosi all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8
dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e
dall'art. 12 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 3266/2003.>
Art. 3>
1. Il commissario delegato
- Generale Jucci provvede al compimento delle attivita' di cui all'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003,
con le procedure e con i poteri di cui all'art. 10, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.
2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione degli
interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza l'utilizzo
senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato - Generale Jucci
delle discariche e dei siti di stoccaggio.
3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di cui
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e
n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel limite massimo
annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse disponibili, ad
effettuare spese di rappresentanza.
4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente di
personale gia' assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3270/2003, cosi' come
integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3301/2003, e'
autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza delle amministrazioni
dello Stato, in possesso di particolari capacita' per l'impiego in
specifici settori, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un
compenso lordo mensile calcolato sulla base del corrispettivo determinato
per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in
relazione alla qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento
della cessazione del rapporto di lavoro.>
Art. 4>
1. All'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n.
3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al direttore della struttura di
cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la
corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato
pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».>
Art. 5>
1. L'operativita' del «Campo
base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1,
dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' «Fontenovella» del comune di
Lauro, prorogata fino al 31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, e' ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2003.>
Art. 6>
1. Il commissario delegato
- Presidente della regione Puglia e' autorizzato ad erogare un contributo
straordinario al comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a
compensazione delle minori entrate riferite all'anno 2002, con oneri a
carico delle risorse finanziarie derivanti dai mutui contratti ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28
marzo 2003.>
Art. 7>
1. All'art. 1, comma 2,
lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo 2003, n. 3275 e' aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, al
personale militare che partecipa alla organizzazione dei corsi e'
garantito il rimborso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti
e con le modalita' concordate con il commissario delegato».>
Art. 8>
1. All'art. 2, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003
cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3300/2003,
dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» e' aggiunto il
seguente periodo «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Agli
oneri derivanti dalla predetta integrazione normativa si provvede a
carico del Fondo della protezione civile.>
Art. 9>
1. Il termine di cui
all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3029 del 18 dicembre
1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3174
del 16 gennaio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Il relativo onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 5
dell'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000.>
Art. 10>
1. Sono differiti al 31
marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia'
sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede
legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano
Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003,
dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.
2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004,
mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico
delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Presidente
della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato.
4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si
applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei
termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al
termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza
di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002.
5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione
Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di
euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.>
Art. 11>
1. In attuazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2002, il prefetto di Roma e' delegato, con funzioni commissariali,
all'assunzione di tutti gli interventi e delle iniziative finalizzati ad
assicurare lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima
sicurezza, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003,
avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta ordinanza
e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata
ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del 30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18
aprile 2003.
2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3313/2003, e' cosi sostituito: «A fronte dell'eccezionale
impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui alla presente
ordinanza, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a far data
dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 5 o 12 ottobre 2003,
una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, anche del
trattamento di lavoro straordinario e con la sola esclusione
dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su
base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione
alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di
effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale
estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento
economico spettante al personale dell'area C3».
3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3313/2003, e' aggiunto il seguente ulteriore comma: «2. Per fronteggiare
le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti della sicurezza,
connesse alla celebrazione della Conferenza intergovernativa che si
terra' il giorno 4 ottobre 2003, e' autorizzato il superamento del limite
massimo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, da approvarsi
successivamente da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
decreto di cui all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante
provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede,
oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata
ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni.>
Art. 12>
1. All'art. 1, comma 6,
dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre esperti» sono soppresse e
sostituite dalle seguenti «cinque esperti».>
Art. 13>
1. L'art. 6 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e'
cosi' integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modifiche.
2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188 del
2002 e' cosi' integrato: art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.>
Art. 14>
1. In relazione alle
peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato le
grandi imprese, cosi' come individuabili ai sensi della vigente
normativa, a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio
2003 nella regione Molise, il presidente della regione Molise -
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 e' autorizzato
ad erogare alle medesime imprese un contributo straordinario commisurato
all'entita' dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli
indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.
2. I criteri per la determinazione dell'entita' del contributo di cui al
comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il parere
favorevole del Ministero delle attivita' produttive.
3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
rese disponibili con carattere di generalita' in relazione agli eventi
calamitosi in questione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.>
Roma, 2 ottobre 2003>
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